CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 settembre 2021
Cassazione n. 35240/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25376/2018 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 52, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto p.t.. -INTIMATA- avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 149/2018, depositata in data 12.2.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17.9.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE 1. Il tribunale di Matera ha dichiarato l'incompetenza per territorio del giudice di pace di Pisticci, dinanzi al quale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva proposto opposizione a talune cartelle esattoriali volte alla riscossione di sanzioni pecuniarie per violazione del codice della strada. La pronuncia impugnata ha indicato come competente il giudice di pace di Rovigo in relazione al luogo di commissione delle infrazioni, ai sensi dell'art. 22 L. 689/1981. Per la cassazione della sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Rovigo è rimasta intimata. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 2. Va preliminarmente dato atto che, benché la ricorrente abbia impugnato con ricorso ordinario la pronuncia di appello che ha statuito solo sulla competenza, detto ricorso può convertirsi in regolamento, essendo stato proposto nel termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è difatti rimasta contumace in appello e non ha ricevuto la comunicazione della sentenza. 3. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 30, 101, 183 c.p.c. 6 e 13 CEDU, ai sensi dell'art., 360, comma primo, n. 3 e 4 c.p.c., lamentando che il giudizio di appello si sia svolto senza la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale. Il motivo è infondato, essendo in atti copia dell'avviso di ricevimento della notifica dell'appello, recante la data del 26.9.2017, con annotazione del deposito dell'originale in formato informatico. 4. Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 22 e 23 L. 689/1981, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che, avendo l'opponente dedotto la mancata notifica dei verbale di accertamento delle infrazioni, doveva ritenersi proposta un'opposizione all'esecuzione, con conseguente competenza del giudice di pace di Pisticci ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. Il motivo è infondato.Invero, l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 22 L. 689/1981 (ed oggi ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011) e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con cui vanno invece dedotti esclusivamente i fatti estintivi della pretesa punitiva successivi alla notifica del verbale. Nel caso in esame, come precisa la stessa ricorrente (cfr., ricorso, pag. 6), l'opposizione verteva sulla mancata notifica dei verbali di accertamento e sulla decorrenza del termine ex art. 201 CDS, contestazioni deducibili mediante l'opposizione ex art. 22 L. 689/1981, con competenza del giudice del luogo dell'infrazione. 5. Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 92 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che il tribunale avrebbe dovuto compensare le spese giudiziali, dato il contrasto interpretativo in ordine al mezzo esperibile qualora siano impugnate le cartelle di pagamento, deducendo la mancata notifica dei verbali di contestazione presupposti. La censura è inammissibile, poiché, anche in presenza dei presupposti applicativi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione resta discrezionale, il che rende insindacabile la scelta del giudice di regolare gli oneri del processo secondo il principio di soccombenza, configurabile anche in caso di pronuncia sulla sola questione di competenza (Cass. 26912/2020; Cass. 11329/2019). Il ricorso è quindi respinto. Nulla sulle spese, non avendo la Prefettura svolto difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile,