Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 35612/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12 novembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso è privo di concreta specificità e manifestamente infondato a fronte delle argomentazioni con le quali la Corte del merito ha escluso la riconducibilità dei fatti all'alveo di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, facendo leva su una sinergica e compiuta valutazione di tutti gli elementi costituivi della fattispecie rivendicata dalla difesa letti alla luce delle relative emergenze in fatto e concludendo per la riscontrata sussistenza di un'attività illecita strutturata, connotata da una capacità di approvvigionamento e di successivo smercio, anche tramite determinati intermediari, incompatibili con il fatto di lieve entità come confermato dalla varietà delle sostanze veicolate sul mercato, dalla dimensione ponderale della cocaina rivenuta in suo possesso (sia di quella già pronta per lo spaccio, sia di quella ancora a pezzi, occultata in cantina, per un totale complessivo di potenziali 253 dosi medie singole alla luce dell'elevatissima purezza della detta sostanza) nonché dalla notevole somma in contanti, suddivisa in banconote di piccolo taglio, rinvenuta nella sua disponibilità e non altrimenti giustificata, logicamente favorita, nella prospettiva accusatoria, dalla continuativa cadenza delle forniture garantite ai clienti di fiducia vieppiù confermata dal riscontro della contabilità appositamente tenuta dall'imputato; Considerato, inoltre, che alle medesime censure si espone il secondo motivo di ricorso in quanto la Corte del merito, nel confermare il giudizio sulla recidiva ha con rigorosa puntualità messo in evidenza la maggiore riprovevolezza da ascrivere ai fatti a giudizio alla luce dei precedenti penali del ricorrente (per rapina, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale nonché per altra ipotesi sanzionata sempre ai sensi dell'ad 73 Tus, seppure in relazione al comma 5 della medesima norma), così da mettere in evidenza il salto di qualità in termini di più accentuata pericolosità del prevenuto ricavabile dalle condotte contestate Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12 novembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso è privo di concreta specificità e manifestamente infondato a fronte delle argomentazioni con le quali la Corte del merito ha escluso la riconducibilità dei fatti all'alveo di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, facendo leva su una sinergica e compiuta valutazione di tutti gli elementi costituivi della fattispecie rivendicata dalla difesa letti alla luce delle relative emergenze in fatto e concludendo per la riscontrata sussistenza di un'attività illecita strutturata, connotata da una capacità di approvvigionamento e di successivo smercio, anche tramite determinati intermediari, incompatibili con il fatto di lieve entità come confermato dalla varietà delle sostanze veicolate sul mercato, dalla dimensione ponderale della cocaina rivenuta in suo possesso (sia di quella già pronta per lo spaccio, sia di quella ancora a pezzi, occultata in cantina, per un totale complessivo di potenziali 253 dosi medie singole alla luce dell'elevatissima purezza della detta sostanza) nonché dalla notevole somma in contanti, suddivisa in banconote di piccolo taglio, rinvenuta nella sua disponibilità e non altrimenti giustificata, logicamente favorita, nella prospettiva accusatoria, dalla continuativa cadenza delle forniture garantite ai clienti di fiducia vieppiù confermata dal riscontro della contabilità appositamente tenuta dall'imputato; Considerato, inoltre, che alle medesime censure si espone il secondo motivo di ricorso in quanto la Corte del merito, nel confermare il giudizio sulla recidiva ha con rigorosa puntualità messo in evidenza la maggiore riprovevolezza da ascrivere ai fatti a giudizio alla luce dei precedenti penali del ricorrente (per rapina, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale nonché per altra ipotesi sanzionata sempre ai sensi dell'ad 73 Tus, seppure in relazione al comma 5 della medesima norma), così da mettere in evidenza il salto di qualità in termini di più accentuata pericolosità del prevenuto ricavabile dalle condotte contestate Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 35612/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris