CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14627/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ifY [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Domenico avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha respinto in data 27.9.2024 il reclamo presentato dal detenuto avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Sassari che in data 1.7.2024 aveva dichiarato inammissibile una istanza di concessione del permesso premio; Evidenziato che il ricorso è da considerarsi meramente reiterativo dei motivi di reclamo su questioni di diritto che sono state già affrontate dalla giurisprudenza di legittimità in senso contrario a quello proposto dal condannato; Considerato, infatti, che: - in tema di concessione del permesso premio a soggetto condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia" che non abbia collaborato con la giustizia, sono applicabili ai procedimenti in corso le modifiche apportate all'art. 4-bis ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, in ragione della natura processuale delle norme inerenti ai benefici penitenziari, che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, soggiacciono al principio del "tempus regit actum" (Sez. 1, n. 38278 del 20/4/2023, Rv. 285203 - 01); - l'applicabilità del regime di detenzione differenziata a norma dell'art. 41 bis, L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) per qualsiasi delitto commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare le associazioni di tipo mafioso, indipendentemente dal riferimento ai delitti menzionati nell'art. 4-bis, comma primo, della citata legge - come prevista dall'art. 2, comma 25, L. 15 luglio 2009 n. 94 (disposizioni in materia di sicurezza pubblica) - è consentita con effetto immediato anche con riferimento a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, in forza del principio "tempus regit actum" (Sez. 1, n. 41567 del 18/9/2009, Rv. 245045 - 01); Ritenuto, inoltre, che anche della questione di legittimità costituzionale proposta in sede di reclamo è stata adeguatamente valutata la manifesta infondatezza dal Tribunale di Sorveglianza; Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto connotato dalla proposizione di questione già costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi;Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen