CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 1953
Cassazione n. 16152/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA] il 25/02/1953 avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] t, che ha concluso chiedendo c , udjto il djfer15e 0U-t (I i l) oRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7/10/2025 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la decisione del Tribunale di Vallo della Lucania, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], n. q di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 21 luglio 2017, responsabile dei delitti di bancarotta semplice documentale (così riqualificando il fatto originariamente imputato) e di bancarotta fraudolenta patrimoniale condannandolo alla pena di anni 3 e mesi due di reclusione ed euro 750,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. [OSCURATO:PERSONA] affida il proprio ricorso a otto motivi, qui riportati a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod.proc.pen. per avere la Corte di Appello adottato una motivazione apparente e per relationem, senza dare conto degli specifici motivi d'impugnazione e senza argomentare sulla loro infondatezza. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., per avere i giudici di merito valutato la nuova contestazione della condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale formulata in udienza dal pubblico ministero, non già quale "fatto nuovo", ai sensi dell'art. 518 cod.proc.pen., ma, erroneamente, quale "fatto diverso" ai sensi dell'art. 516 c.p.p., con conseguente lesione del diritto di difesa anche in considerazione dell'omesso espletamento, per detto reato, dell'udienza preliminare. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod.proc.pen. per avere i giudici di merito travisato le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il ricorrente lamenta che il teste si sarebbe espresso in termini dubitativi, e non di certezza, sulla condotta dell'imputato posta a fondamento della nuova contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale e avrebbe espresso giudizi e valutazioni che sarebbero state di competenza di un perito. 2.4. Con il quarto e il quinto motivo lamenta la mancata assunzione di prove decisive e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. d) ed e), cod.proc.pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale che richiede, per come contestata, il dolo specifico. 2.5. Con il sesto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod.proc.pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.2.6. Con il settimo motivo il ricorrente deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod.proc.pen. con riferimento alla mancata applicazione, sia della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod.pen., atteso l'integrale risarcimento del danno, sia delle circostanze attenuanti generiche. 2.7. Con l'ottavo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod.proc.pen. con riferimento all'aumento di pena applicato ai sensi dell'art. 219 del R.D. n. 267/1942. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla condotta di bancarotta semplice documentale, come qualificata dal giudice di primo grado, perché il reato è estinto per prescrizione e conseguentemente deve essere annullata con rinvio in punto di trattamento sanzionatorio. Nel resto i motivi sono infondati. 1.1. Con il primo motivo il difensore del ricorrente lamenta l'apparenza della motivazione limitandosi a censurare il richiamo che la Corte d'appello fa ai principi che regolano la motivazione per relationem, richiamo che, a suo avviso, avrebbe assorbito buona parte della motivazione togliendo così totalmente spazio alla valutazione e all'effettiva presa di cognizione dei motivi di appello e rendendo quindi la motivazione meramente apparente. Orbene, occorre in primis richiamare alcuni principi che regolano la motivazione per relationem e la motivazione apparente onde verificare la fondatezza della censura proposta. Secondo l' insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, ancora pienamente attuale, «La motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione.»(Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 - 01). Con riferimento al tema precipuo oggetto di ricorso, ossia al rinvio per relationem operato dalla sentenza qui impugnata alla sentenza di primo grado,ritiene il Collegio che la Corte d'appello non abbia eluso il principio devolutivo e di doppio grado di giudizio. Ed invero, dopo avere richiamato la prima sentenza e affermato di condividere le ragioni poste a fondamento della stessa, sì è confrontata esclusivamente con le deduzioni e con le allegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità, precisando che per i motivi aspecifici si sarebbe limitata a richiamare la conforme sentenza di primo grado. E così, con riferimento alla bancarotta fraudolenta introdotta con la contestazione suppletiva del 1 giugno 2023, in modo strigato, ma sufficiente, completo e fluido, ha chiarito sia le ragioni per cui, anche a suo avviso, la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi credibile, sia perché andava disattesa la tesi sostenuta dalla difesa secondo cui la prospettazione accusatoria concernenete la totale assenza di beni strumentali era da ritenersi errata in quanto l'ufficiale giudiziario aveva rinvenuto alcuni beni strumentali di data 25 luglio 2014. Sul punto la Corte d'appello ha affermato la totale irrilevanza di tale deduzione difensiva posto che l'intervento dell'ufficiale giudizario doveva collocarsi temporalmente ben tre anni prima della dichiarazione di fallimento, mentre l'accesso del curatore fallimentare, che non aveva rinvenuto alcun bene nei locali della società, era avvenuto solo nell'agosto 2017, ossia dopo un lasso di tempo di tre anni che, in quanto assai considerevole, ben consentiva di ritenere del tutto fondata la tesi della sottrazione fraudolenta dei beni. Non si ravvisa, pertanto, una motivazione apparente o un mero e acritico rinvio alla decisione di primo grado. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto inedito non risultando sia richiamato nella parte espositiva della sentenza impugnata, non contestata in parte qua, sia proposto con l'atto di appello. Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio •al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmentediagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così, in motivazione, Sez. 2, n. 32780 del 13/7/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062; in senso conforme, ex plurimis, Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368). 1.3. Inammissibile è poi il terzo motivo di ricorso con cui si lamenta il travisamento probatorio, vizio che consiste nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova decisiva nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica. Siffatto vizio, deve precisarsi, «vede però circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova.» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01). In altri termini, nel caso in cui venga dedotto il vizio di travisamento probatorio nelle sue diverse articolazioni — travisamento per omissione; travisamento delle risultanze probatorie; travisamento per invenzione —, la Corte di legittimità non può reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, sovrapponendo la propria valutazione delle risultanze processuali a quella in precedenza compiuta, ma può solo verificare se detti elementi sussistono (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215) e se l'elemento travisato abbia portata decisiva. Da questi principi si trae la conseguenza che la deduzione di erronea interpretazione della prova è estranea a tale vizio posto che «il compito di armonizzare e coordinare tra loro gli elementi di prova appartiene esclusivamente al giudice di merito» (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133). In particolare, con riferimento alla prova dichiarativa, il vizio in esame, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un pre unto errore nellavalutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Orbene, nel caso di specie, nessun travisamento probatorio, nell'accezione sopra indicata, è ravvisabile nella motivazione posto che, conformemente alla decisione di primo grado — da leggersi unitamente alla decisione d'appello avendo la Corte distrettuale esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice, operato frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza e concordato con questa nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione — il Tribunale prima e la Corte d'appello poi hanno valorizzato le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], peraltro indicato proprio dalla difesa, alla luce delle risultanze della relazione del curatore; che non ci sia stato alcun travisamento lo evidenzia il fatto che la difesa, in appello, preso atto che siffatte dichiarazioni lo avevano pregiudicato (il teste, secondo quanto riportato dalla Corte d'appello, aveva dichiarato che l'imputato nel periodo di decozione dell'impresa aveva effettuato una vendita dei beni e intascato il danaro per iniziare una nuova attività senza saldare i debiti della società), afferma che esse sarebbero state mosse dal risentimento nutrito dal [OSCURATO:PERSONA] verso l'imputato. Già tale deduzione difensiva è indice che nessun travisamento vi è stato e che il ricorrente, ben consapevole del peso negativo riconducibile alle dichiarazioni del teste, cerca di spostare il tiro lamentando una presunta contraddittorietà processuale proponendo una differente spiegazione, più consona alle sue ragioni, dei contenuti di spezzoni delle dichiarazioni, sviluppando le proprie considerazioni sul piano del fatto e tendendo a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal decidente di merito così chiedendo a. questa Corte di legittimità una valutazione che fuoriesce dal perimetro del sindacato in questa sede consentito. 1.5. Con riferimento al motivo concernente il dolo specifico il ricorrente lamenta la violazione di legge con riferimento all'elemento psicologico della bancarotta documentale e lamenta l'omessa mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di derubricazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice in relazione alla quale, con i motivi aggiunti in appello, aveva chiesto la declaratoria di prescrizione. Orbene, in ordine a tale censura occorre precisare che già il Tribunale aveva riconosciuto la bancarotta documentale semplice in luogo di quella fraudolenta contestata e che la Corte d'appello, qui con una motivazione invero assai poco limpida, dopo aver inizialmente affermato «quanto al merito della decisione di primo grado di condanna dell'imputato in ordine ai reati dibancarotta documentale semplice e di bancarotta fraudolenta per distrazione descritti compiutamente nel capo di imputazione, questa Corte ritenga integralmente condivisibili sia l'analitica ricostruzione dei fatti che l'ampia motivazione poste a fondamento della decisione di prime cure, resa in aderenza alle risultanze processuali legittimamente acquisite nel contraddittorio tra le parti e, pertanto, pienamente utilizzabili da parte del giudice di primo grado, ad esse riportandosi per relationem», poi, nell'ulteriore svolgimento della motivazione, contraddicendosi, ha rigettato la richiesta di declaratoria di intervenuta prescrizione della bancarotta semplice, ritenendola, senza fornire adeguata motivazione e contraddicendosi, fraudolenta. Ciò chiarito, deve rilevarsi che non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle ipotesi di proscioglimento previste dal secondo comma dell'art. 129, cod. proc. pen., il delitto di bancarotta semplice, in assenza di cause di sospensione, è ormai estinto per prescrizione posto che la consumazione dello stesso viene ad aversi con la dichiarazione di fallimento (21 luglio 2017), dies a quo del termine di prescrizione. 2. La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla condotta di bancarotta semplice documentale, come qualificata dal giudice di primo grado, perché il reato è estinto per prescrizione. A tale annullamento consegue la necessità della rivisitazione del trattamento sanzionatorio in merito al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale che verrà determinato previa rivalutazione delle censure mosse ai punti 7 e 8, che restano qui assorbite in quanto attinenti anch'esse al trattamento sanzionatorio. P.Q.M. annull P.Q.M