CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18716/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 25515del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del le- gale rapp.te [OSCURATO:PERSONA](C. F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con sede in Angera (VA) alla via Bruschiera n. 99, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in atto separato unita al ricorso, unitamente e disgiuntamente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con i quali elettivamente domicilia presso lo studio legale del primo in [OSCURATO:PERSONA] n. 27 –81100 – [OSCURATO:PERSONA], il quale indica ai sensi e per gli effetti della normativa, anche rego- lamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la rice- zione, nonché la comunicazione o notificazione in forma telematica dei documenti informatici, l’indirizzo di posta elettronica certificata: avvrenatolabriola @ postacertificata - avvocati.it presso il quale la parte elegge domicilio. Ricorrente contro Agenzia del demanio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede a Roma in via Barberini, n. 38, cap 00187, in persona del rispettivo Direttore pro tempore,rappresentata e difes a , per mandato ex lege, dall’Av- vocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) ([OSCURATO:TELEFONO]) (pec: ags.rm @ mailcert.avvocaturastato.it) e presso la stessa per legge domiciliato a Roma in via dei Portoghesi n.12. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n° 1186 depo- sitata il 23 aprile 2024. Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 89 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022; P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi , oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contri- buto previdenzia