CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09969/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza, limitatamente al reato di bancarotta semplice, e di dichiarare inammissibili nel resto i ricorsi; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per gli imputati, che ha chiesto di accogliere i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata 11 17 dicembre 2020 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva nonché di bancarotta semplice (così diversamente qualificando quest'ultima fattispecie rispetto a quella di bancarotta fraudolenta documentale originariamente contestata), in relazione alla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", fallita il 18 gennaio 2010. Secondo i giudici di merito il [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di amministratore unico dal 28 febbraio 2007 al 5 dicembre 2008) e il Gulizzi (nella qualità di amministratore unico dal 5 febbraio 2008 al 18 gennaio 2010), in concorso tra loro, avrebbero posto in essere una complessa operazione volta sostanzialmente a "svuotare" la società, privandola del proprio patrimonio e soprattutto del suo "core business" (costituito dalla vendita al dettaglio di videogiochi), attraverso la cessione del relativo ramo azienda ad altra società, lasciando alla fallita esclusivamente i debiti verso la banca e l'erario nonché un'attività di fatto inattiva (quella di riparazione) con un pesantissimo disavanzo economico. Le quote societarie della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", poi, venivano cedute dal [OSCURATO:PERSONA] al Gulizzi, che acquistava "una scatola vuota", improduttiva, appesantiva da un rilevante passivo e destinata all'inevitabile fallimento. I giudici di merito ritenevano i due imputati responsabili anche del reato di bancarotta semplice, per aver tenuto le scritture contabili in maniera superficiale e frammentaria. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, i due imputati hanno presentato separati ricorsi per cassazione, a mezzo dei loro difensori di fiducia. 3. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si compone di quattro motivi. 3.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 217 legge fall. Sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto riqualificare la bancarotta fraudolenta distrattiva in bancarotta semplice, atteso che la condotta dell'imputato non sarebbe stata sorretta da dolo: l'unico addebito a lui contestabile sarebbe solo quello di non avere chiesto la dichiarazione di fallimento, in modo tale da contenere il danno già arrecato alle ragioni dei creditori. 3.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 217 legge fall. e 131-bis cod. pen. Sostiene che, in relazione al reato di bancarotta documentale, la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere la particolare tenuità del fatto, atteso che le uniche irregolarità riscontrate sarebbero <<imputabili ad un mero generico disordine aziendale». 3.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale. Sostiene che il termine massimo di prescrizione previsto per il reato di bancarotta documentale semplice sarebbe decorso prima dell'emissione della sentenza di secondo grado. La Corte di appello, pertanto, in relazione a tale reato, avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento per estinzione del reato. 3.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali. Sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere le attenuanti prevalenti sulle aggravanti e, per effetto della conseguente diminuzione di pena, riconoscere il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente contesta poi la pena applicatagli, evidenziando che era uguale a quella applicata al coimputato, nonostante quest'ultimo fosse gravato da precedenti penali. 4. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si compone di tre motivi. 4.1 Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 49 e 132 cod. pen. Rappresenta che i giudici di merito hanno ritenuto integrata la condotta distrattiva per effetto della cessione del ramo d'azienda e della successiva vendita delle quote societarie. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza, in relazione alla sua posizione, sarebbe viziata, atteso che la prima delle operazioni fondamentali attraverso le quali si sarebbe realizzata la condotta distrattiva sarebbe stata posta in essere quando egli non aveva ancora alc:un ruolo nell'ambito della società. Sostiene, inoltre, che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto della circostanza che i debiti della società fallita sarebbero continuati a gravare su di essa anche se fossero stati trasferiti con il contratto di cessione del ramo d'azienda, atteso che il codice civile (art. 2560) prevede che l'alienante non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, se non risulta che i creditori vi abbiano consentito. 4.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione. Rappresenta che, dalle dichiarazioni rese dal curatore [OSCURATO:PERSONA] e dall'originario coimputato [OSCURATO:PERSONA], risultava che egli era diventato titolare di "una scatola vuota", atteso che le rimanenze di magazzino non avevano alcun effettivo valore. Rispetto a tali beni, pertanto, alcuna condotta di effettiva distrazione poteva essere realizzata. 4.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Sostiene che il termine massimo di prescrizione previsto per il reato di bancarotta documentale semplice sarebbe decorso prima dell'emissione della sentenza di secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi, limitatamente al terzo motivo, sono fondati. 2. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nel terzo motivo ed è inammissibile nel resto. 2.1. Il primo motivo è inammissibile perché privo di specificità estrinseca. Esso, infatti, è meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato. La Corte di appello, invero, ha escluso che i fatti di bancarotta per distrazione potessero essere riqualificati in bancarotta semplice, atteso che risultava evidente il disegno dei due imputati volto a trasformare la società fallita in una mera "scatola vuota", sostanzialmente inattiva e pesantemente indebitata. 2.2. Il secondo motivo, relativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto di bancarotta documentale semplice, rimane assorbito dall'accoglimento del terzo motivo di ricorso. 2.3. Il terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (che possono essere trattati congiuntamente, essendo relativi alla medesima questione) sono fondati. Il termine massimo di prescrizione (pari ad anni sette e mesi sei), iniziato a decorrere il 18 gennaio 2010 e sospeso per complessivi 323 giorni, risulta decorso il 6 giugno 2018, ben prima della sentenza di secondo grado, emessa il 9 dicembre 2020. Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata, limitatamente al reato di bancarotta semplice documentale, deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione. 2.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito adeguatamente motivato sul trattamento sanzionatorio e sul giudizio di bilanciamento (cfr. pagina 20 della sentenza di primo grado e pagina 12 della sentenza di appello). Al riguardo va ribadito che: <<in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati>> (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838); la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851). 3. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nel terzo motivo ed è inammissibile nel resto. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Nella ricostruzione dei giudici di merito, sostenuta da adeguata e coerente motivazione, l'operazione distrattiva è stata realizzata attraverso un disegno unitario, precisamente delineato da entrambi gli imputati. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, risponde per aver partecipato in maniera consapevole alla realizzazione di tale disegno, a nulla rilevando che una delle operazioni attraverso le quali esso si è realizzato sia stata posta in essere quando egli ancora non aveva un ruolo formale nella società. Va, peraltro, evidenziato che le operazioni in questione sono state realizzate tutte nell'ambito di un brevissimo arco temporale. Del tutto priva di pregio è l'argomentazione relativa alla mancata cessione dei debiti della società, atteso che, ove questi avessero fatto parte della cessione del ramo d'azienda, è chiaro che i creditori avrebbero potuto rivalersi direttamente nei confronti della società acquirente, che, a differenza dell'altra, era in attività e solvibile. E, in ogni caso, anche se i creditori avessero fatto valere i propri diritti nei confronti della cedente, quest'ultima avrebbe poi potuto rivalersi nei confronti della società acquirente. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Nella ricostruzione dei giudici di merito, infatti, la condotta distrattiva è stata realizzata proprio svuotando la società fallita. Quindi, la circostanza evidenziata dal ricorrente, e cioè che il Gulizzi avrebbe acquistato una "scatola vuota", non smentisce affatto la ricostruzione dei giudici di merito. 4. La sentenza, dunque, deve essere annullata limitatamente alla parte relativa al reato di bancarotta semplice documentale e, conseguentemente, a quella relativa al trattamento sanzionatorio, che dovrà essere rideterminato da altra sezione della Corte di appello di Palermo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato di bancarotta semplice documentale è estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio su