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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 2023

Cassazione n. 25493/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 5836 / 201 8 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale in calce a l ricorso , da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma,in via Cicerone n. 62, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 5836/2018a.c.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] lasentenza della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA - MILANO , n. 3101/2017, depositatain data 12/7/2017; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 28 giugno 2023; Rilevato che: In data 30/5/2015, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano (d’ora in poi, anche solo “l’Ufficio”) notificò a [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche solo “la contribuente” o “la ricorrente” ) l’avviso di accertamento n.

T9B01MB01360/2013per l’anno d’imposta 200 9 , con il quale accertò un maggior reddito IRPEF pari ad euro 9.729, una maggiore addizionale regionale IRPEFpari ad euro 399 , con contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa pari ad euro

10.128. In particolare, la contribuente avrebbe effettuato, nell’anno 2009, versamenti bancari ammontanti complessivamente ad euro 34.099, che non troverebbero giustificazione con i redditi da essa dichiarati per tale anno d’imposta, sicché l’Ufficio recuperò a tassazione tali somme come redditi non dichiarati.

La contribuente, secondo quanto da lei stessa dichiarato in ricorso, impugnò l’avviso di accertamento notificatole dinanzi alla C.T.P. di Milano sulla base dei seguenti motivi: 1) nullità dell’avviso di accertamento in quanto le somme riversate sui suoi conti correnti sarebbero state oggetto di restituzione per prestiti fatti a tale [OSCURATO:PERSONA]Acquisto; 2) nullità dell’avviso di accertamento in quanto altre somme riversate sui suoi conti correnti deriverebbero da operazioni di “rientro prestito”; 3) nullità dell’avviso di accertamento ex artt. 7 della legge n. 212 del 2000 e 3 della legge n. 241 del 1990, per mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie da parte della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate.

La C.T.P. di Milano rigettò il ricorso. r.g. n. 5836/2018a.c.28/6/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sempre a quanto dichiarato dalla contribuente nel ricorso per cassazione, l’appello si fondò sui seguenti motivi: 1) erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto non necessaria l’allegazione dell’autorizzazione della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate all’effettuazione delle indagini bancarie; 2) erroneità della sentenza di primo grado per falsa ed erronea applicazione dell’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973; 3) erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto non idonee le giustificazioni fornite dalla contribuente al fine di dimostrare l’irrilevanza fiscale dei movimenti bancari oggetto di accertamento.

L’appello avverso la sentenza di primo grado, proposto dalla contribuente, fu rigettato dalla C.T.R.

Contro la sentenza d’appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione sullabase di quattro motivi.

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Con ordinanza interlocutoria n. 2499 9 /2022 questa Corte aveva concesso termine alla contribuente fino al 30 novembre 2022 affinché formalizzasse la rinuncia al giudizio di cassazione e/o documentasse il buon esito del procedimento di definizione agevolata del giudizio.

Con “nota di deposito” del 29 novembre 2022, la contribuente ha rappresentato che il procedimento di definizione agevolata del giudizio non è andato a buon fine ed ha insistito per la decisione del ricorso.

Considerato che: Prima di articolare i quattro motivi di ricorso, la contribuente ha premesso che la C.T.R. della Lombardia, con l’impugnata sentenza, ha rigettato l’appello ritenendo, tra l’altro, che l’autorizzazione alla effettuazione delle indagini bancarie sia un atto endoprocedimentalela cui mancata allegazione non vizierebbe la validità dell’avviso di accertamento che su tale autorizzazione si fondi. r.g. n. 5836/2018a.c.28/6/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] premesso, la contribuente ha dedotto che la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte, che richiede l’esistenza dell’autorizzazione all’esperimento delle indagini bancarie, non reputando, di contro, necessario che tale autorizzazione sia esibita al contribuente.

Senonché, non vi è alcun contrasto tra quanto statuito dal giudice di appello e la giurisprudenza di questa Corte.

E’la stessa ricorrente, infatti, nella esposizione dello svolgimento del processo, che afferma che tra i motivi di ricorso in primo grado vi fu non l’inesistenza dell’autorizzazione all’esperimento delle indagini bancarie, bensì la mancata allegazione del provvedimento, sicché sugli effetti di tale mancata allegazione si è espressa la C.T.R., conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo, cfr. Sez.

T, Ordinanza n. 1306 del 17/01/2023, Rv. 666723 -01). 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 d.P.R. n. 266 del 1987 ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per non aver dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento, essendo stato quest’ultimo sottoscritto da un funzionarioche non rivestiva la nona qualifica funzionale ex art. 20 del d.P.R. n. 266 del 1987.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Risulta dalla stessa esposizione dello svolgimento del processo compiuta nel ricorso dalla contribuente, oltre che dalla sentenza impugnata, che tra i motivi di impugnazione dell’avviso di accertamento spiegati in primo grado non vi fu quello della qualifica funzionale del funzionario che aveva sottoscritto l’atto impositivo.

Ne conseguela novità del motivo di doglianza e l’inammissibilità dello stesso. r.g. n. 5836/2018a.c.28/6/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, L.n. 212/2000 e dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la contribuente ha dedotto che la C.T.R. avrebbe deciso l’appello in aperta violazione del principio dell’obbligatorietà dell’autorizzazione della direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate all’effettuazione delle indagini bancarie giusta il disposto dell’art. 32, comma 1, n. 6-bis) del d.P.R. n. 600 del 1973. 2.1.Il motivo è inammissibile.

Sia dalla esposizione dello svolgimento del processo, contenuta nel ricorso per cassazione, sia dalla sentenza di appello emerge che l’avviso di accertamento notificato alla contribuente era stato impugnato, tra gli altri motivi, per la mancata allegazione dell’autorizzazione all’esperimento delle indagini bancarie, non per la oggettiva inesistenza di tale autorizzazione; e rispetto a tale motivo, la C.T.R. ha affermato, correttamente, che la allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie all’avviso di accertamento non è requisito di validità di quest’ultimo.

Ne consegue che il motivo di ricorso in scrutinio attinge un’affermazione che non si rinviene nella sentenza impugnata.

Peraltro, la contribuente non ha nemmeno dedotto di avere, sin dal ricorso di primo grado, proposto, come motivo di impugnazione dell’avvisodi accertamento, l’inesistenza oggettiva dell’autorizzazione all’esperimento delle indagini bancarie da parte delcompetente organo dell’Agenzia delle Entrate, con l’inevitabile conseguenza dell’inammissibilità del motivo in scrutinioper mancanza di specificità ed autosufficienza(cfr., da ultimo, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019, Rv. 655419 -01). 3.Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Omesso esame di un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti ai sensi r.g. n. 5836/2018a.c.28/6/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, la contribuente ha dedotto che la C.T.R.non avrebbe indicato i motivi per i quali ha disatteso il motivo d’appello circa l’inesistenza dell’autorizzazione all’effettuazione delle indagini bancarie.

Secondo la contribuente, inoltre, la sentenza impugnata sarebbe affetta, sul punto, da motivazione apparente.

3.1. Il motivo è inammissibile.

La contribuente non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza d’appello.

Innanzitutto, la C.T.R. ha affermato che la validità dell’avviso di accertamento è salva se le indagini bancarie siano autorizzate, a prescindere dall’allegazione del provvedimento autorizzativo all’avviso di accertamento.

In secondo luogo, la C.T.R. ha richiamato un orientamento della Suprema Corte secondo il quale l’attività di accertamento sarebbe comunque valida, a particolari condizioni, anche in assenza dell’autorizzazione medesima.

In realtà, ai giudici di merito risulta essere stata posta la questione della incidenza sull’avviso di accertamento della mancata allegazione del provvedimento autorizzatorio all’esperimento delle indagini bancarie, e su tale questione si è espressa la C.T.R. con una motivazione congrua.

Con riferimento, poi, alla seconda parte del motivo in scrutinio, secondo la quale la presunzione posta dall’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 si applicherebbe solo in danno dei contribuenti che svolgono attività libero-professionale o imprenditoriale, v’è da dire che essa non si confronta per niente con la sentenza impugnata, che aveva già dichiarato inammissibile l’analogo motivo di appello per novità della censura rispetto ai motivi di impugnazione dell’avviso di accertamentodedotti con il ricorso di primo grado. r.g. n. 5836/2018a.c.28/6/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

4. Con il quarto e ultimo motivo diricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, n. 2 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art.2729 c.c.ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la contribuente ha dedotto che la C.T.R. avrebbe ritenuto valido l’avviso di accertamento impugnato benché fondato su un solo elemento presuntivo e non su una pluralità di elementi presuntivi.

4.1. Anche il quarto motivo è inammissibile.

Secondo l’art. 32, comma 1, n. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973, “i dati ed elementi attinenti ai rapporti e alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7)…sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine…”.

Al ricorrere di determinati presupposti normativi, dunque, con riferimento all’acquisizione di dati ed elementi relativi alla capacità contributiva del soggetto, deve essere quest’ultimo a dimostrare che essi sono già stati considerati ai fini della ricostruzione della sua capacità contributivao che sono normativamente irrilevanti ai fini della ricostruzione della detta capacità contributiva.

Orbene, dalla sentenza impugnata risulta che la C.T.R. ha valutatonel loro complesso i fatti rappresentati e documentati dalla contribuente per contrastare la ripresa a tassazione compiuta dall’Agenzia delle Entrate, escludendo con un congruo apparato argomentativo che la ricorrente odierna abbia raggiunto la prova che gli elementi acquisiti dall’Ufficio non fossero idonei a costituire ulteriore reddito imponibile.

Sicché, la C.T.R. non è incorsa nel denunciato vizio di violazione di legge, né questa Corte può direttamente valutare l’efficacia probatoria degli elementi prodotti dalla contribuente a contrasto della ricostruzione della sua capacità contributiva operata dall’Ufficio, non r.g. n. 5836/2018a.c.28/6/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] essendo il giudizio di cassazione la sede per sollecitare un giudizio di merito di terzo grado.

5. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in euro duemilatrecento euro per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 5836 / 201 8 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale in calce a l ricorso , da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma,in via Cicerone n. 62, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 5836/2018a.c.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] lasentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA - MILANO , n. 3101/2017, depositatain data 12/7/2017; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 28 giugno 2023; Rilevato che: In data 30/5/2015, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano (d’ora in poi, anche solo “l’Ufficio”) notificò a [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche solo “la contribuente” o “la ricorrente” ) l’avviso di accertamento n. T9B01MB01360/2013per l’anno d’imposta 200 9 , con il quale accertò un maggior reddito IRPEF pari ad euro 9.729, una maggiore addizionale regionale IRPEFpari ad euro 399 , con contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa pari ad euro 10.128. In particolare, la contribuente avrebbe effettuato, nell’anno 2009, versamenti bancari ammontanti complessivamente ad euro 34.099, che non troverebbero giustificazione con i redditi da essa dichiarati per tale anno d’imposta, sicché l’Ufficio recuperò a tassazione tali somme come redditi non dichiarati. La contribuente, secondo quanto da lei stessa dichiarato in ricorso, impugnò l’avviso di accertamento notificatole dinanzi alla C.T.P. di Milano sulla base dei seguenti motivi: 1) nullità dell’avviso di accertamento in quanto le somme riversate sui suoi conti correnti sarebbero state oggetto di restituzione per prestiti fatti a tale [OSCURATO:PERSONA]Acquisto; 2) nullità dell’avviso di accertamento in quanto altre somme riversate sui suoi conti correnti deriverebbero da operazioni di “rientro prestito”; 3) nullità dell’avviso di accertamento ex artt. 7 della legge n. 212 del 2000 e 3 della legge n. 241 del 1990, per mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie da parte della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate. La C.T.P. di Milano rigettò il ricorso. r.g. n. 5836/2018a.c.28/6/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sempre a quanto dichiarato dalla contribuente nel ricorso per cassazione, l’appello si fondò sui seguenti motivi: 1) erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto non necessaria l’allegazione dell’autorizzazione della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate all’effettuazione delle indagini bancarie; 2) erroneità della sentenza di primo grado per falsa ed erronea applicazione dell’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973; 3) erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto non idonee le giustificazioni fornite dalla contribuente al fine di dimostrare l’irrilevanza fiscale dei movimenti bancari oggetto di accertamento. L’appello avverso la sentenza di primo grado, proposto dalla contribuente, fu rigettato dalla C.T.R. Contro la sentenza d’appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione sullabase di quattro motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 2499 9 /2022 questa Corte aveva concesso termine alla contribuente fino al 30 novembre 2022 affinché formalizzasse la rinuncia al giudizio di cassazione e/o documentasse il buon esito del procedimento di definizione agevolata del giudizio. Con “nota di deposito” del 29 novembre 2022, la contribuente ha rappresentato che il procedimento di definizione agevolata del giudizio non è andato a buon fine ed ha insistito per la decisione del ricorso. Considerato che: Prima di articolare i quattro motivi di ricorso, la contribuente ha premesso che la C.T.R. della Lombardia, con l’impugnata sentenza, ha rigettato l’appello ritenendo, tra l’altro, che l’autorizzazione alla effettuazione delle indagini bancarie sia un atto endoprocedimentalela cui mancata allegazione non vizierebbe la validità dell’avviso di accertamento che su tale autorizzazione si fondi. r.g. n. 5836/2018a.c.28/6/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] premesso, la contribuente ha dedotto che la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte, che richiede l’esistenza dell’autorizzazione all’esperimento delle indagini bancarie, non reputando, di contro, necessario che tale autorizzazione sia esibita al contribuente. Senonché, non vi è alcun contrasto tra quanto statuito dal giudice di appello e la giurisprudenza di questa Corte. E’la stessa ricorrente, infatti, nella esposizione dello svolgimento del processo, che afferma che tra i motivi di ricorso in primo grado vi fu non l’inesistenza dell’autorizzazione all’esperimento delle indagini bancarie, bensì la mancata allegazione del provvedimento, sicché sugli effetti di tale mancata allegazione si è espressa la C.T.R., conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo, cfr. Sez. T, Ordinanza n. 1306 del 17/01/2023, Rv. 666723 -01). 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 d.P.R. n. 266 del 1987 ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per non aver dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento, essendo stato quest’ultimo sottoscritto da un funzionarioche non rivestiva la nona qualifica funzionale ex art. 20 del d.P.R. n. 266 del 1987. 1.1. Il motivo è inammissibile. Risulta dalla stessa esposizione dello svolgimento del processo compiuta nel ricorso dalla contribuente, oltre che dalla sentenza impugnata, che tra i motivi di impugnazione dell’avviso di accertamento spiegati in primo grado non vi fu quello della qualifica funzionale del funzionario che aveva sottoscritto l’atto impositivo. Ne conseguela novità del motivo di doglianza e l’inammissibilità dello stesso. r.g. n. 5836/2018a.c.28/6/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, L.n. 212/2000 e dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la contribuente ha dedotto che la C.T.R. avrebbe deciso l’appello in aperta violazione del principio dell’obbligatorietà dell’autorizzazione della direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate all’effettuazione delle indagini bancarie giusta il disposto dell’art. 32, comma 1, n. 6-bis) del d.P.R. n. 600 del 1973. 2.1.Il motivo è inammissibile. Sia dalla esposizione dello svolgimento del processo, contenuta nel ricorso per cassazione, sia dalla sentenza di appello emerge che l’avviso di accertamento notificato alla contribuente era stato impugnato, tra gli altri motivi, per la mancata allegazione dell’autorizzazione all’esperimento delle indagini bancarie, non per la oggettiva inesistenza di tale autorizzazione; e rispetto a tale motivo, la C.T.R. ha affermato, correttamente, che la allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie all’avviso di accertamento non è requisito di validità di quest’ultimo. Ne consegue che il motivo di ricorso in scrutinio attinge un’affermazione che non si rinviene nella sentenza impugnata. Peraltro, la contribuente non ha nemmeno dedotto di avere, sin dal ricorso di primo grado, proposto, come motivo di impugnazione dell’avvisodi accertamento, l’inesistenza oggettiva dell’autorizzazione all’esperimento delle indagini bancarie da parte delcompetente organo dell’Agenzia delle Entrate, con l’inevitabile conseguenza dell’inammissibilità del motivo in scrutinioper mancanza di specificità ed autosufficienza(cfr., da ultimo, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019, Rv. 655419 -01). 3.Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Omesso esame di un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti ai sensi r.g. n. 5836/2018a.c.28/6/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, la contribuente ha dedotto che la C.T.R.non avrebbe indicato i motivi per i quali ha disatteso il motivo d’appello circa l’inesistenza dell’autorizzazione all’effettuazione delle indagini bancarie. Secondo la contribuente, inoltre, la sentenza impugnata sarebbe affetta, sul punto, da motivazione apparente. 3.1. Il motivo è inammissibile. La contribuente non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza d’appello. Innanzitutto, la C.T.R. ha affermato che la validità dell’avviso di accertamento è salva se le indagini bancarie siano autorizzate, a prescindere dall’allegazione del provvedimento autorizzativo all’avviso di accertamento. In secondo luogo, la C.T.R. ha richiamato un orientamento della Suprema Corte secondo il quale l’attività di accertamento sarebbe comunque valida, a particolari condizioni, anche in assenza dell’autorizzazione medesima. In realtà, ai giudici di merito risulta essere stata posta la questione della incidenza sull’avviso di accertamento della mancata allegazione del provvedimento autorizzatorio all’esperimento delle indagini bancarie, e su tale questione si è espressa la C.T.R. con una motivazione congrua. Con riferimento, poi, alla seconda parte del motivo in scrutinio, secondo la quale la presunzione posta dall’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 si applicherebbe solo in danno dei contribuenti che svolgono attività libero-professionale o imprenditoriale, v’è da dire che essa non si confronta per niente con la sentenza impugnata, che aveva già dichiarato inammissibile l’analogo motivo di appello per novità della censura rispetto ai motivi di impugnazione dell’avviso di accertamentodedotti con il ricorso di primo grado. r.g. n. 5836/2018a.c.28/6/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il quarto e ultimo motivo diricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, n. 2 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art.2729 c.c.ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la contribuente ha dedotto che la C.T.R. avrebbe ritenuto valido l’avviso di accertamento impugnato benché fondato su un solo elemento presuntivo e non su una pluralità di elementi presuntivi. 4.1. Anche il quarto motivo è inammissibile. Secondo l’art. 32, comma 1, n. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973, “i dati ed elementi attinenti ai rapporti e alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7)…sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine…”. Al ricorrere di determinati presupposti normativi, dunque, con riferimento all’acquisizione di dati ed elementi relativi alla capacità contributiva del soggetto, deve essere quest’ultimo a dimostrare che essi sono già stati considerati ai fini della ricostruzione della sua capacità contributivao che sono normativamente irrilevanti ai fini della ricostruzione della detta capacità contributiva. Orbene, dalla sentenza impugnata risulta che la C.T.R. ha valutatonel loro complesso i fatti rappresentati e documentati dalla contribuente per contrastare la ripresa a tassazione compiuta dall’Agenzia delle Entrate, escludendo con un congruo apparato argomentativo che la ricorrente odierna abbia raggiunto la prova che gli elementi acquisiti dall’Ufficio non fossero idonei a costituire ulteriore reddito imponibile. Sicché, la C.T.R. non è incorsa nel denunciato vizio di violazione di legge, né questa Corte può direttamente valutare l’efficacia probatoria degli elementi prodotti dalla contribuente a contrasto della ricostruzione della sua capacità contributiva operata dall’Ufficio, non r.g. n. 5836/2018a.c.28/6/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] essendo il giudizio di cassazione la sede per sollecitare un giudizio di merito di terzo grado. 5. In conclusione, il ricorso è inammissibile. 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in euro duemilatrecento euro per onorari, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da pa
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