CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37610/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/1/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso sub 2 e 3, in merito alla prova di colpevoletza del reato di calunnia, sono generici perché riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dalla Corte di appello che ha esaminato le censure difensive relative'all'attendibilità dei fratelli Bernardo, risultati autori dei prelievi bancomat denunciati dal ricorrente come abusivi ma in realtà da lui autorizzati, e, pertanto, volte alla alternativa valutazione della prova anche ai fini della ricostruzione dell'elemento materiale e drkudllo psicologico del reato; che è manifestamente infondato il primo motivo di ricorso dal momento che la Corte di merito ha utilizzato proprio la documentazione relativa alla denuncia. proposta dall'imputato allegata con i motivi di appello (la cui acquisizione non necessita di una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020, Rv. 280504). In particolare la Corte ha esaminato il motivo di appello concernente la insussistenza dell'elemento psicologico del reato e ha ritenuto irrilevante il pur generico contenuto della denuncia (nella quale effettivamente non vengono esternati sospetti su alcuno) , poiché la persona falsamente accusata era agevolmente identificabile, operazione agevole visto che le casse bancomat sono generalmente presidiate da apparati di sorveglianza; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Co