CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05447/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto il 25/1/2021 a seguito di richiesta ex art. 35 ter ord. pen.; Rilevato che con il ricorso si deduce violazione di legge in quanto il reclamo sarebbe stato proposto dal detenuto nei termini con rinvio per relationem a quanto già esposto nella richiesta e riservando ulteriori motivi e che la memoria (erroneamente qualificata ricorso) sarebbe stata tempestivamente depositata nei termini di cui all'art. 127 cod. proc. pen.; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il reclamo è stato correttamente dichiarato inammissibile in quanto l'atto -nel quale vi era un generico riferimento "per relationem" a quanto già esposto nella richiesta originaria- non confrontandosi con il provvedimento impugnato, era privo di specificità (cfr. art. 581, comma 1 bis, cod. proc. pen.), a nulla, d'altro canto, rilevando che questo contenesse la riserva di presentazione dei motivi, nel caso di specie sopravvenuta fuori termine solo come memoria depositata per l'udienza, ben oltre il termine previsto a pena di inammissibilità per la proposizione del reclamo, ultima data utile entro la quale l'impugnazione deve pervenire nel rispetto delle forme di cui all'art.581 cod. proc. pen.; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del)/ ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C