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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15279/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come nella specie ove, peraltro, la pena è stata fissata nel minimo edittale (si veda, in proposito, la pag. 4); che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le circostanze attenuanti generiche sono già state concesse nella massima estensione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MIl Consigliere estensore La Presidente G i p pe [OSCURATO:PERSONA] rsellino \

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come nella specie ove, peraltro, la pena è stata fissata nel minimo edittale (si veda, in proposito, la pag. 4); che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le circostanze attenuanti generiche sono già state concesse nella massima estensione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl Consigliere estensore La Presidente G i p pe [OSCURATO:PERSONA] rsellino \
Sentenza Cassazione n. 15279/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris