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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2024

Cassazione n. 18355/2024

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la seguente SENTENZA sul conflitto di giurisdizione sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GUP TRIBUNALE AVELLINOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE MILITARE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del Tribunale militare di Napoli. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 dicembre 2023 il Tribunale militare di Napoli ha proposto conflitto di giurisdizione in relazione al procedimento promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere, in quella sede, del reato di disobbedienza aggravata e, innanzi al giudice ordinario, per la medesima condotta, di rifiuto di atti di ufficio.

A tal fine, ha rilevato, in primo luogo, che la competente autorità giudiziaria ordinaria, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Avellino, ha sollecitato la trasmissione degli atti in suo favore in ragione della ritenuta connessione tra i reati oggetto di addebito nelle rispettive sedi e della maggiore gravità di quello comune, da ritenersi concorrente con quello militare perché offensivo di un diverso bene giuridico.

Ha, tuttavia, osservato che, dovendosi verificare l'effettività o la mera apparenza del concorso sulla scorta di criteri meramente strutturali e non anche dell'offensività giuridica, l'unica condotta commessa da [OSCURATO:PERSONA] — Brigadiere dei Carabinieri in servizio presso la Stazione di Monfalcione (AV) che, stando all'ipotesi di accusa, si sarebbe rifiutato di eseguire l'ordine, impartitogli dal superiore gerarchico, di attendere i colleghi in caserma per intervenire all'interno dell'abitazione nella quale si trovava un soggetto affetto da disturbo bipolare — integrerebbe gli estremi di entrambe le fattispecie incriminatrici perché rispondente al criterio della c.d. specialità reciproca, ciò che imporrebbe, ai sensi dell'art. 15 cod. pen., il riconoscimento della giurisdizione del giudice speciale.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 3 febbraio 2024, che venga dichiarata la giurisdizione del Tribunale militare di Napoli. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, va dato atto della sussistenza del denunciato conflitto positivo di giurisdizione, posto che tanto l'autorità giudiziaria ordinaria quanto quella militare rivendicano la propria giurisdizione in ordine alla condotta ascritta all'imputato [OSCURATO:PERSONA].

2. La giurisdizione appartiene al Tribunale militare di Napoli.

A fronte di un comportamento sussumibile sia nel reato previsto dal codice penale che in quello sanzionato dal codice penale militare di pace, l'indagine sulla apparenza o sull'effettività del concorso delle fattispecie incriminatrici non può essere compiuta, come fatto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Avellino, assegnando decisiva rilevanza alla non coincidenza dei beni giuridici tutelati (la sicurezza pubblica, in un caso; il corretto funzionamento dell'apparato militare, dall'altro).

Al riguardo, occorre, infatti, muovere dagli approdi raggiunti dalle Sezioni Unite (da ultimo, con la sentenza n. 41588 del 22/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270902) in ordine alla preponderante rilevanza, in vista dell'apprezzamento della realtà o dell'apparenza del concorso tra norme penali incriminatrici, del criterio di specialità, previsto dall'art. 15 cod. pen., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, ossia sul rapporto logico-formale tra i rispettivi elementi costitutivi.

A fronte, dunque, di un fatto unico dal punto di vista naturalistico, occorre, dunque, comprendere se esso sia o meno inquadrabile in entrambe le figure criminose, ovvero effettuare una verifica che, nel caso di specie, deve essere orientata al criterio di specialità e, precipuamente, al parametro della c.d. specialità reciproca e che, come correttamente enunciato dal Tribunale militare di Napoli, sortisce esito positivo.

I reati de quibus agitur constano, invero, di un nucleo comune, costituito dal rifiuto, da parte dell'imputato, di compiere un atto per lui doveroso, al quale si accompagnano elementi reciprocamente specializzanti e non necessariamente connotanti le vicende di volta in volta portate all'attenzione dell'autorità giudiziaria.

Tali elementi sono, nel caso di specie, costantemente presenti, posto, da un canto che [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere militare (elemento specializzante del reato di disobbedienza) riveste, in quanto sottufficiale, anche la qualità di pubblico ufficiale (necessaria per la contestazione del reato di cui all'art. 328, primo comma, cod. pen.) e, dall'altro, che l'atto omesso, oltre a disattendere «un ordine attinente al servizio o alla disciplina» (così, testualmente, l'art. 173 cod. pen. mil. pace), avrebbe dovuto essere compiuto «senza ritardo» e «per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica», con conseguente e concorrente integrazione del reato di rifiuto di atti d'ufficio.

Rebus sic stantibus, — e considerato, in particolare, che le condotte oggetto di addebito innanzi, rispettivamente, all'autorità giudiziaria ordinaria ed a quella militare sono, in concreto, perfettamente sovrapponibili — tangibile appare la necessità di evitare, stante l'apparenza del concorso di norme incriminatrici, la duplicazione della risposta sanzionatoria, che condurrebbe ad esiti eccessivamente penalizzanti per l'imputato.

Tale necessità deve essere soddisfatta applicando il pertinente criterio sancito dall'art. 15 cod. pen., che prevede che «Quando più leggi penali o più 3 <64 disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito».

Considerata, quindi, la specialità, pacificamente riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 6628 del 01/04/1997, Bartoluccio, Rv. 209334 - 01), della legge penale militare — rivolta ad una più circoscritta platea di destinatari e destinata a soddisfare interessi del tutto peculiari — rispetto a quella comune, deve essere affermata, conclusivamente, la giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare, segnamente del Tribunale militare di Napoli, cui devono essere, pertanto, trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale militar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di giurisdizione sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GUP TRIBUNALE AVELLINOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE MILITARE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del Tribunale militare di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 dicembre 2023 il Tribunale militare di Napoli ha proposto conflitto di giurisdizione in relazione al procedimento promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere, in quella sede, del reato di disobbedienza aggravata e, innanzi al giudice ordinario, per la medesima condotta, di rifiuto di atti di ufficio. A tal fine, ha rilevato, in primo luogo, che la competente autorità giudiziaria ordinaria, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Avellino, ha sollecitato la trasmissione degli atti in suo favore in ragione della ritenuta connessione tra i reati oggetto di addebito nelle rispettive sedi e della maggiore gravità di quello comune, da ritenersi concorrente con quello militare perché offensivo di un diverso bene giuridico. Ha, tuttavia, osservato che, dovendosi verificare l'effettività o la mera apparenza del concorso sulla scorta di criteri meramente strutturali e non anche dell'offensività giuridica, l'unica condotta commessa da [OSCURATO:PERSONA] — Brigadiere dei Carabinieri in servizio presso la Stazione di Monfalcione (AV) che, stando all'ipotesi di accusa, si sarebbe rifiutato di eseguire l'ordine, impartitogli dal superiore gerarchico, di attendere i colleghi in caserma per intervenire all'interno dell'abitazione nella quale si trovava un soggetto affetto da disturbo bipolare — integrerebbe gli estremi di entrambe le fattispecie incriminatrici perché rispondente al criterio della c.d. specialità reciproca, ciò che imporrebbe, ai sensi dell'art. 15 cod. pen., il riconoscimento della giurisdizione del giudice speciale. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 3 febbraio 2024, che venga dichiarata la giurisdizione del Tribunale militare di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va dato atto della sussistenza del denunciato conflitto positivo di giurisdizione, posto che tanto l'autorità giudiziaria ordinaria quanto quella militare rivendicano la propria giurisdizione in ordine alla condotta ascritta all'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 2. La giurisdizione appartiene al Tribunale militare di Napoli. A fronte di un comportamento sussumibile sia nel reato previsto dal codice penale che in quello sanzionato dal codice penale militare di pace, l'indagine sulla apparenza o sull'effettività del concorso delle fattispecie incriminatrici non può essere compiuta, come fatto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Avellino, assegnando decisiva rilevanza alla non coincidenza dei beni giuridici tutelati (la sicurezza pubblica, in un caso; il corretto funzionamento dell'apparato militare, dall'altro). Al riguardo, occorre, infatti, muovere dagli approdi raggiunti dalle Sezioni Unite (da ultimo, con la sentenza n. 41588 del 22/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270902) in ordine alla preponderante rilevanza, in vista dell'apprezzamento della realtà o dell'apparenza del concorso tra norme penali incriminatrici, del criterio di specialità, previsto dall'art. 15 cod. pen., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, ossia sul rapporto logico-formale tra i rispettivi elementi costitutivi. A fronte, dunque, di un fatto unico dal punto di vista naturalistico, occorre, dunque, comprendere se esso sia o meno inquadrabile in entrambe le figure criminose, ovvero effettuare una verifica che, nel caso di specie, deve essere orientata al criterio di specialità e, precipuamente, al parametro della c.d. specialità reciproca e che, come correttamente enunciato dal Tribunale militare di Napoli, sortisce esito positivo. I reati de quibus agitur constano, invero, di un nucleo comune, costituito dal rifiuto, da parte dell'imputato, di compiere un atto per lui doveroso, al quale si accompagnano elementi reciprocamente specializzanti e non necessariamente connotanti le vicende di volta in volta portate all'attenzione dell'autorità giudiziaria. Tali elementi sono, nel caso di specie, costantemente presenti, posto, da un canto che [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere militare (elemento specializzante del reato di disobbedienza) riveste, in quanto sottufficiale, anche la qualità di pubblico ufficiale (necessaria per la contestazione del reato di cui all'art. 328, primo comma, cod. pen.) e, dall'altro, che l'atto omesso, oltre a disattendere «un ordine attinente al servizio o alla disciplina» (così, testualmente, l'art. 173 cod. pen. mil. pace), avrebbe dovuto essere compiuto «senza ritardo» e «per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica», con conseguente e concorrente integrazione del reato di rifiuto di atti d'ufficio. Rebus sic stantibus, — e considerato, in particolare, che le condotte oggetto di addebito innanzi, rispettivamente, all'autorità giudiziaria ordinaria ed a quella militare sono, in concreto, perfettamente sovrapponibili — tangibile appare la necessità di evitare, stante l'apparenza del concorso di norme incriminatrici, la duplicazione della risposta sanzionatoria, che condurrebbe ad esiti eccessivamente penalizzanti per l'imputato. Tale necessità deve essere soddisfatta applicando il pertinente criterio sancito dall'art. 15 cod. pen., che prevede che «Quando più leggi penali o più 3 <64 disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito». Considerata, quindi, la specialità, pacificamente riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 6628 del 01/04/1997, Bartoluccio, Rv. 209334 - 01), della legge penale militare — rivolta ad una più circoscritta platea di destinatari e destinata a soddisfare interessi del tutto peculiari — rispetto a quella comune, deve essere affermata, conclusivamente, la giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare, segnamente del Tribunale militare di Napoli, cui devono essere, pertanto, trasmessi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale militar
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