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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2026

Cassazione n. 07490/2026

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ORDINANZA- sul ricorso iscritto al n. 13876/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona dellegale rappresentante pro tempore ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) e daD’[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 61T02 F257I), rappresentati edifesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]Emilia – Romagna, n. 3671/2016, depositata il 14/12/2016nonché- sul ricorso iscritto al n. 13884/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 7490/2026TOSCHI CARLA (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 60L53 D037J), rappresentata e difesaData pubblicazione 29/03/2026dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]Emilia – Romagna, n. 3672/2016, depositata il 14/12/2016Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

A Tecnosistemi di D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] veniva notificato unavviso di accertamento, riprendendo a tassazione per l’annod’imposta 2007 un maggiore reddito d’impresa ai fini delle impostedirette, un maggior valore della produzione ai fini Irap e maggiorioperazioni imponibili ai fini Iva.

Avvisi di accertamento conrideterminazione del reddito da partecipazione societaria eranonotificati anche al socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA]Alelio e alla sociaaccomandante [OSCURATO:PERSONA].

L’avviso societario era preceduto darichieste dell’Agenzia delle entrate di compilazione di un questionarioe di chiarimenti sulle fatture trasmesse.2.

Con riferimento al proc. n. 13876/2017 R.G., la CTP di Modena,con la sentenza n. 23/2015, depositata il 13/1/2015, rigettava iricorsi della società e del socio accomandatario.

Esclusa unaviolazione del diritto di difesa, la CTP riteneva che la ricostruzione2 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026dei ricavi da parte dell’Ufficio fosse giustificata dalla genericità delleNumero di raccolta generale 7490/2026fatture esibite, non integrate da ulteriore documentazione.

Data pubblicazione 29/03/20263.

La sentenza n. 3671/2016, depositata il 14/12/2016, della CTRdell’Emilia-Romagna confermava la prima decisione.

Il giudice diappello rilevava:- che, quanto alle imposte dirette, l’indagine era stata eseguita “atavolino” e pertanto non era individuabile un obbligo generale dicontraddittorio endoprocedimentale.

Quanto alla pretesa Iva, icontribuenti non avevano indicato il nocumento loro arrecato dalmancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale;- che l’avviso di accertamento era stato adeguatamente motivatoperché la “gran parte” delle fatture non rispettavano le prescrizionidell’art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972.

Erano prive di riferimenti aquantità e qualità dei beni oggetto delle prestazioni, contenevano ungenerico richiamo alla manodopera e specificavano unicamentel’imponibile complessivo.

Per tre anni, inoltre, i ricavi della societàerano stati prossimi a quelli calcolabili sulla base degli studi disettore;- che l’Ufficio aveva esposto in maniera chiara le modalità con cuiaveva proceduto al calcolo dei ricavi e del volume d’affari.

Avevaquantificato il costo della mano d’opera tenendo conto delle ore dilavoro del socio accomandatario e dei dipendenti e considerato ilricarico normalmente praticato sulla merce acquistata alla luce delleindicazioni fornite dalla contribuente;- che la società aveva esibito solo due contratti di subappalto perun importo complessivo di euro 15.000,00 mentre i ricavi stimatiammontavano a euro 360.000,00.4.

La società e il socio accomandatario hanno proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi, a cui ha resistito l’Agenzia delleentrate con controricorso.5.

Con riferimento al proc. n. 13884/2017 R.G., la CTP di Modenacon la sentenza n. 24/2015, depositata il 13/1/2015, rigettava il3 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 7490/2026ricorso della socia accomandante richiamando la decisione relativaData pubblicazione 29/03/2026alla società e al socio accomandatario.6.

Con la sentenza n. 3672/2016, depositata il 14/12/2016, la CTRdell’Emilia-Romagna confermava la prima sentenza conargomentazioni sovrapponibili a quelle della sentenza n. 3671/2016sulla società e il socio accomandatario.7.

Anche la socia accomandante ha proposto ricorso per cassazionecon quattro motivi, a cui ha resistito l’Agenzia delle entrate concontroricorso.8.

Le due cause sono state avviate alla trattazione in camera diconsiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.9.

Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolosia i contribuenti che l’Agenzia delle entrate hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei dueprocedimenti riguardanti il primo la società in accomandita semplicee il socio accomandatario e il secondo la socia accomandante,venendo in rilievo un’ipotesi di litisconsorzio necessario.

Latrattazione separata dei due procedimenti nelle fasi di merito non haarrecato un effettivo pregiudizio al contraddittorio, tenuto conto deimotivi dei ricorsi, della trattazione pressoché simultanea delle causee del contenuto del tutto simile delle decisioni.1.1 Ai fini delle imposte sui redditi, l’imputazione per trasparenza aisoci di società di persone di maggiori redditi in derivazione da quelloaccertato in capo alla società determina, in sede d’impugnazione, uncaso di litisconsorzio necessario tra gli uni e l’altra.

Il principio è statodefinitivamente affermato da Cass., Sez.

U., 14815/2008:«l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delledichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazionidi cui all'art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse e laconseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio,4 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili edNumero di raccolta generale 7490/2026indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporDtata pcuhbbelic aizlio ne 29/03/2026ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica,da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la societàche tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questionipersonali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dellostesso procedimento e la controversia non può essere decisalimitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti,non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti,bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutivadell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, conconseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessariooriginario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da unosoltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione delcontraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilitàdi riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebratosenza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto danullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento,anche di ufficio» (per recenti applicazioni del principio nei confrontidi una società in accomandita semplice, Cass. 7026/2018 e Cass.33260/2024).1.2 L’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una societàdi persone, se autonomamente operato, non determina, in casod’impugnazione, la necessità del “simultaneus processus” neiconfronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancandoun meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto dicui agli artt. 40, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 5 del d.P.R.n. 917 del 1986, di unicità di accertamento ed automaticaimputazione dei redditi della società ai soci in proporzione allapartecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibiletra i tributi a carico della società e dei soci.

Qualora, peraltro,l'Agenzia abbia proceduto con un unico atto ad accertamenti di5 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 7490/2026imposte dirette e IRAP a carico di una società di persone, fondati suData pubblicazione 29/03/2026elementi comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernentel'imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione infunzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolonecessario del simultaneus processus per l'inscindibilità delle duesituazioni (Cass. 21340/2015, Cass. 26071/2015 e Cass.10550/2025).1.3 La necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dellitisconsorte pretermesso deve essere esclusa unicamente nel casodi contemporanea pendenza di più giudizi introdotti dai litisconsortie trattati e decisi in unico contesto.

Nel processo di cassazione, inpresenza di cause decise separatamente nel merito e relative,rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone edalla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascunsocio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebratisenza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società esoci) in violazione del principio del contraddittorio ma va disposta lariunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla pienaconsapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e delcontenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difeseprocessuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identitàoggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi; (2) simultaneaproposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avvisodi accertamento costituente il fondamento della rettifica delledichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identitàdi difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanziad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delledecisioni adottate da tali giudici.

In tal caso, la ricomposizionedell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad unaragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, secondocomma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea deidiritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che, con la6 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026(altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvioNumero di raccolta generale 7490/2026al giudice di merito, si determini un inutile dispendio diD aeta npuebrblgiciaezio ne 29/03/2026processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue,perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispettoeffettivo del principio del contraddittorio (Cass. 29843/2017, Cass.2224/2021 e Cass. 11944/2025).2.

Appare opportuno trattare prima il ricorso della società e del socioaccomandatario perché i motivi di entrambi i ricorsi attengonoesclusivamente all’accertamento nei confronti della società.

Nonsono formulati specifici motivi riguardanti le posizioni dei due soci.3.

Con il primo motivo, rubricato «Falsa applicazione di norme didiritto ex art 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ.; erroneainterpretazione dell’art. 12, comma settimo, Legge n. 212/2000», lasocietà e il socio accomandatario deducono che il concetto di verificaprevisto dall’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 deve essereinteso in senso estensivo, venendo in rilievo una norma imperativache costituisce un principio generale, finalizzata a un confronto utileper evitare il procedimento giudiziale.

Non può nemmeno esigersidal contribuente, in un contesto di violazione del contraddittorio, difornire la prova delle proprie ragioni per poter far valere la nullitàdell’avviso.4.

Il primo motivo è infondato perché all’epoca dell’accertamentonon era ravvisabile un obbligo generale di contraddittorioendoprocedimentale e, con specifico riferimento alla pretesa Iva, iricorrenti non avevano indicato con il ricorso introduttivo qualielementi a proprio favore avrebbero potuto far valere prima diricevere gli avvisi di accertamento.

Fatture e contratti a cui vienefatto generico riferimento nel ricorso (v. ricorso per cassazione, pag.11), senza smentire il giudice di appello laddove precisa che nullaera stato allegato al ricorso introduttivo, non sono stati prodottinemmeno in occasione del contraddittorio processuale.7 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 7490/20264.1 All'esito di un'ampia disamina tanto dell'ordinamento tributarioData pubblicazione 29/03/2026nazionale che dei principi costituzionali di riferimento, quanto degliindirizzi applicabili in materia sulla base del diritto UE e dellepronunce della Corte di Giustizia, oltre dieci anni or sono le SezioniUnite hanno affermato, ponendo termine a precedenti oscillazioniinterpretative, che solo per i tributi c.d. armonizzati assoggettati aldiritto UE l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligogenerale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazionecomporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assoltoall'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto farvalere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuose(Cass., Sez.

U., 24823/2015).

Il principio è stato costantementeribadito dalla giurisprudenza successiva (Cass. 26052/2025, Cass.760/2020, Cass. 24699/2019, Cass. 20036/2018 e Cass.20799/2017).4.2 Sul contenuto della prova di resistenza, con un recente arrestoriguardante la disciplina applicabile, prima dell’entrata in vigoredell’art. 6-bis legge 212 del 2000, alle verifiche “a tavolino” su tributiarmonizzati, le Sezioni Unite hanno precisato che «la violazionedell’obbligo di contraddittorio procedimentale comporta l'invaliditàdell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciarein concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e nonabbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia ostrumentale, tale essendo quella non idonea, secondo unavalutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito, adeterminare un risultato diverso del procedimento impositivo».

Nelladecisione è specificato: «L’oggetto della prova di resistenza vieneallora ad ulteriormente circoscriversi, nel senso che la potenzialità diquel “risultato diverso” che si è visto costituire il suo nucleodimostrativo fondamentale deve essere comprovata appunto con laspecifica indicazione dei fatti e delle informazioni mancate, in unacon la loro concreta e ragionevole idoneità ad orientare8 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 7490/2026l’Amministrazione a non più adottare il provvedimento impositivo,Data pubblicazione 29/03/2026oppure ad adottarlo con un contenuto oggettivamente osoggettivamente più mite» (Cass. 21271/2025).5.

Con il secondo motivo, rubricato «Nullità della sentenza ex art.360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ. e/o omissione di esame circaun fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma primo n. 5) cod.proc. civ.: omissione di pronuncia sulla domanda di invaliditàdell’atto impositivo per mancato rilascio del processo verbaleconclusivo e/o mancato esame del fatto», la società e il socioaccomandatario lamentano che la sentenza non si è pronunciatasull’eccezione relativa al fatto che l’Agenzia delle entrate non avesserilasciato un processo verbale di chiusura delle operazioni o altro attoequivalente.

In via alternativa, l’omessa pronuncia sulla dedottainvalidità da parte del giudice deve rilevare come omesso esame diun fatto decisivo oggetto di discussione delle parti.6.

Il secondo motivo del ricorso è inammissibile, prima ancora cheinfondato.6.1 Il giudizio d'appello, per come riassunto nella sentenzaimpugnata, non risulta aver avuto a oggetto la questione dedottacon il motivo in esame.

I motivi del ricorso per cassazione devonoinvestire questioni che abbiano formato oggetto del themadecidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalleimpugnazioni e dalle richieste delle parti.

Non possono riguardarenuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamentiin fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limitifunzionali del giudizio di legittimità.

Pertanto, secondo il costanteinsegnamento di questa Corte, qualora una determinata questionegiuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattatain alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che propongala suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare unastatuizione d’inammissibilità per novità della censura, ha l'onere nonsolo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al9 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza delNumero di raccolta generale 7490/2026ricorso per Cassazione, d’indicare in quale atto del Dagtai puudbbilziciaozio ne 29/03/2026precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare exactis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito laquestione stessa (Cass. 2038/2019, Cass. 15430/2018 e Cass.20581/2019).6.2 La doglianza è anche infondata perché il perimetro entro il qualesi colloca la necessità della redazione di un processo verbale èsegnato dall’elaborazione giurisprudenziale in tema di rispetto deltermine dilatorio prescritto dall’art. 12, comma 7, legge n. 212 del2000 (Cass. 11365/2023).

Per un orientamento oramai consolidatola redazione del verbale di verifica e di quello conclusivo delleoperazioni è richiesta dall'art. 52, sesto comma, del d.P.R. n. 633del 1972 (applicabile non solo in materia di Iva ma anche di impostedirette, in virtù del richiamo operato dall'art. 33, primo comma, deld.P.R. n. 600 del 1973) esclusivamente nelle ipotesi di accessofinalizzato all'acquisizione di documentazione, e non anche negliaccertamenti documentali “a tavolino”, espletati autonomamentedall'Amministrazione finanziaria nei propri uffici (Cass. 17818/2022e Cass. 8246/2018).6.3 L’eccezione d’invalidità dell’avviso di accertamento per ilmancato rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioninon è riconducibile all’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c.,richiamato dalla difesa dei ricorrenti sempre nel secondo motivo.

Aessere contestato è un vizio procedimentale e non il mancato esamedi un fatto storico.

La Corte, a sezioni unite (Cass., Sez.

U.,8053/2014), seguita dalla giurisprudenza successiva (Cass.27415/2018, Cass. 19049/2022 e Cass. 17005/2024), ha chiaritoche l’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. ha introdottonell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario,la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,10 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiaNumero di raccolta generale 7490/2026carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, Datav pruebblibcaezio ne 29/03/2026determinato un esito diverso della controversia.

Ne consegue che,nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma,n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicareil «fatto storico» (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e,quindi, non un punto o un profilo giuridico), il cui esame sia statoomesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risultiesistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto didiscussione processuale tra le parti e la sua «decisività» (Cass.19049/2022).7.

Con il terzo motivo, rubricato «Falsa applicazione di norme didiritto ex art 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ.; erroneainterpretazione dell’art. 12, comma primo, Legge n. 212/2000,dell’art. 42, commi secondo e terzo D.P.R. n. 600/1973 e dell’art.56, quinto comma D.P.R. n. 633/1972» la società e il socioaccomandatario denunciano che il giudice di secondo grado ha erratonel ritenere motivato l’avviso di accertamento in quanto a) soltantonell’anno d’imposta 2007 i ricavi dichiarati erano stati prossimi aivalori indicati dagli studi di settore; b) l’art. 21, secondo comma,d.P.R. n. 633 del 1972 sul contenuto della fattura non consented’individuare una “soglia” astratta al di sotto della quale ladescrizione dei beni e servizi sia insufficiente; c) per dimostrarel’esaustività delle descrizioni utilizzate erano state depositate alcunefatture e la corrispondente documentazione contrattuale; d) lasocietà è stata punita per essersi dimostrata, nell’indicazione deiricavi, “congrua e coerente”, rispetto agli studi di settore.8.

Il terzo motivo è inammissibile.8.1 L’avviso di accertamento soddisfa l'obbligo della motivazionequando pone il contribuente nella condizione di conoscereesattamente la pretesa impositiva, individuata nel suo petitum enella causa petendi, attraverso una fedele e chiara ricostruzione11 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 7490/2026degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, senza che l'attoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]possa esaurirsi nell'enunciazione di un’imposizione fiscale di per sé,il cui fondamento sia soggetto a verifica processuale eventuale expost, dovendo la motivazione dare conto degli elementi di fatto eistruttori del procedimento, e del fondamento di legalità, i qualirendono, da un lato, trasparente il buon andamento (art. 97 Cost.)e, dall'altro, pienamente controllabile l'operato della PubblicaAmministrazione (Cass. 30039/2018).

La motivazione devepermettere al contribuente di capire la pretesa fiscale e di difendersi.Se non è necessario che contenga tutti i documenti a supporto dellapretesa, l'avviso di accertamento deve fornire gli elementi essenzialiper comprendere le ragioni dell'accertamento.

L'Ufficio ha l’obbligodi illustrare chiaramente perché ritiene che il contribuente debbapagare una determinata somma, indicando i fatti e le norme su cuisi basa la pretesa (Cass. 28722/2025).8.2 Nonostante deducano, apparentemente, la violazione delledisposizioni sull’obbligo di motivazione, le parti ricorrenti intendonoottenere una rivalutazione dei fatti già operata dal giudice di merito,in modo chiaro nel motivo) e delle altre produzioni documentali, cosìda realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimitàin un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.8758/2017).

Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare allaCorte di cassazione non è l’analisi e l’applicazione delle normeinvocate, bensì l’apprezzamento delle prove documentali, rimessoalla valutazione del giudice di merito (Cass. 17744/2022, Cass.3340/2019 e Cass. 24155/2017).9.

Con il quarto motivo, rubricato «Falsa applicazione di norme didiritto ex art 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ.; erroneainterpretazione ed anche erronea interpretazione dell’art. 39,comma primo e comma secondo D.P.R. n. 600/1973 (o anchedell’art. 62 sexies, comma terzo, D.L. n. 331/1993, conv.

Legge n.12 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026427/1993», la società e il socio accomandatario deducono che ilNumero di raccolta generale 7490/2026giudice di appello ha errato nel fare riferimento al metodo Dinatad puutbbtliicvaozio ne 29/03/2026e nell’interpretazione della disciplina applicabile per più ragioni:- si era in presenza di una contabilità sostanzialmente corretta;- non sussisteva alcuna incongruenza rispetto agli studi di settore eanzi l’accertamento era stato giustificato facendo riferimento alla“troppa congruenza” rispetto agli studi di settore;- solo le fatture ricevute dal contribuente possono giustificare unaccertamento analitico-induttivo perché, anche ritenendo generichele fatture emesse, comunque la società dichiarava redditi;- l’accertata coerenza rispetto agli studi di settore esclude lapossibilità di procedere all’accertamento analitico-induttivo.10.

Il motivo è infondato.10.1 È legittimo il ricorso all'accertamento analitico-induttivo delreddito d'impresa ex art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n.600 del 1973, anche in presenza di una contabilità formalmentecorretta ma complessivamente inattendibile, potendosi, in taleipotesi, evincere l'esistenza di maggiori ricavi o minori costi in basea presunzioni semplici, purché gravi, precisi e concordanti, conconseguente spostamento dell'onere della prova a carico delcontribuente (Cass. 33211/2025, Cass. 1427/2022 e Cass.25202/2022).

La circostanza che la maggior parte delle fatture (v.motivazione della sentenza di appello, pag. 4) contenesse unadescrizione generica di beni e servizi – senza che rilevi la distinzionefra fatture attive e passive - costituiva significativo indice di unacontabilità sostanzialmente inattendibile e non solo formalmenteirregolare: la parte non era stata in grado di esibire ulterioredocumentazione idonea a rivelare compiutamente natura, qualità equantità delle prestazioni attestate.

Nella motivazione delladecisione è spiegato che i contratti prodotti erano rappresentativi diuna parte molto modesta dei presunti ricavi.13 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/202610.2 I ricorrenti si soffermano unicamente su un precedente citatoNumero di raccolta generale 7490/2026nella sentenza (Cass. 5748/2010) per sostenere che il gDiautad piucbebl icdaziio ne 29/03/2026appello abbia fatto riferimento a un accertamento induttivo.

Lametodologia a cui si riferisce il giudice di appello è quella di unaccertamento analitico-induttivo, utilizzabile anche per ricostruirel’ammontare complessivo dei ricavi dell’impesa: “[l’Ufficio] haproceduto a ricalcolare i ricavi e il volume d’affari (calcolo del costodella mano d’opera, quantificato tenendo conto delle ore di lavorosvolte dal socio accomandatario e dai lavoratori dipendenti edeterminazione del ricarico normalmente praticato sulla base dellamerce acquistata alla luce delle stessi indicazioni fornite dallacontribuente) e quindi ha indicato la differenza in positivo tra i ricavidichiarati e quelli accertati” (v. motivazione della sentenzaimpugnata, pag. 4).

La ricostruzione non è stata compiutaprescindendo dalle scritture contabili né l’Amministrazione si èavvalsa di presunzioni semplicissime e cioè prive dei requisiti digravità, precisione e concordanza.10.3 Gli studi di settore sono stati sostituiti dal periodo d’imposta2019 dagli indici di affidabilità fiscale.

Il metodo di accertamentocontemplato dall’art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993, convertito conlegge n. 427 del 1993, era soltanto uno degli strumenti utilizzabilidall'amministrazione finanziaria per accertare in via presuntiva, alcospetto di una contabilità formalmente regolare, maintrinsecamente inattendibile, il reddito reale del contribuente.Anche a prescindere dagli studi di settore, le condizioni economichedella società potevano presentare caratteristiche di stranezza, ocomunque di singolarità, tali da renderle immediatamente percepibilicome inattendibili secondo la comune esperienza (Cass. 9614/2021,Cass. 6951/2017 e Cass. 20060/2014).11.

I quattro motivi del ricorso proposti dalla socia accomandantesono sovrapponibili a quelli del ricorso della società e del socioaccomandatario sicché anch’essi devono essere rigettati o dichiarati14 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026inammissibili sulla base delle considerazioni esposte nei precedentiNumero di raccolta generale 7490/2026paragrafi.

Data pubblicazione 29/03/202612.

Entrambi i ricorsi devono essere rigettati.

Sulle speseprocessuali, nell’ipotesi di riunione di più cause, la liquidazione perl’attività svolta prima della riunione deve avvenire separatamenteper ciascuna causa, mentre un compenso unico può essere liquidatoper la fase successiva alla riunione (Cass. 13276/2018).

Tuttal’attività difensiva è precedente alla riunione dei ricorsi.

I compensiin favore dell’Agenzia delle entrate, tenuto conto dei parametri deld.m. n. 55 del 2014, possono essere liquidati nella somma di euro4.900,00 nel proc. n. 13876/2017 RG e nella somma di euro2.700,00 nel procedimento n. 13884/2017 RG.

Sussistono ipresupposti processuali per imporre ai contribuenti il pagamento delcd. doppio contributo unificato.Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 7490/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione 29/03/2026SEZIONE TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:IRPEF, IRAP eLUCIO [OSCURATO:PERSONA] PresidenteGIANLUCA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

AccertamentoArt. 39, primoCESARE [OSCURATO:PERSONA] Consiglierecomma, lett. d)[OSCURATO:PERSONA] Consigliere d.P.R. n. 600 del1973A.C. 5/3/2026ha pronunciato la seguenteORDINANZA- sul ricorso iscritto al n. 13876/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona dellegale rappresentante pro tempore ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) e daD’[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 61T02 F257I), rappresentati edifesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]Emilia – Romagna, n. 3671/2016, depositata il 14/12/2016nonché- sul ricorso iscritto al n. 13884/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 7490/2026TOSCHI CARLA (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 60L53 D037J), rappresentata e difesaData pubblicazione 29/03/2026dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]Emilia – Romagna, n. 3672/2016, depositata il 14/12/2016Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

A Tecnosistemi di D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] veniva notificato unavviso di accertamento, riprendendo a tassazione per l’annod’imposta 2007 un maggiore reddito d’impresa ai fini delle impostedirette, un maggior valore della produzione ai fini Irap e maggiorioperazioni imponibili ai fini Iva.

Avvisi di accertamento conrideterminazione del reddito da partecipazione societaria eranonotificati anche al socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA]Alelio e alla sociaaccomandante [OSCURATO:PERSONA].

L’avviso societario era preceduto darichieste dell’Agenzia delle entrate di compilazione di un questionarioe di chiarimenti sulle fatture trasmesse.2.

Con riferimento al proc. n. 13876/2017 R.G., la CTP di Modena,con la sentenza n. 23/2015, depositata il 13/1/2015, rigettava iricorsi della società e del socio accomandatario.

Esclusa unaviolazione del diritto di difesa, la CTP riteneva che la ricostruzione2 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026dei ricavi da parte dell’Ufficio fosse giustificata dalla genericità delleNumero di raccolta generale 7490/2026fatture esibite, non integrate da ulteriore documentazione.

Data pubblicazione 29/03/20263.

La sentenza n. 3671/2016, depositata il 14/12/2016, della CTRdell’Emilia-Romagna confermava la prima decisione.

Il giudice diappello rilevava:- che, quanto alle imposte dirette, l’indagine era stata eseguita “atavolino” e pertanto non era individuabile un obbligo generale dicontraddittorio endoprocedimentale.

Quanto alla pretesa Iva, icontribuenti non avevano indicato il nocumento loro arrecato dalmancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale;- che l’avviso di accertamento era stato adeguatamente motivatoperché la “gran parte” delle fatture non rispettavano le prescrizionidell’art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972.

Erano prive di riferimenti aquantità e qualità dei beni oggetto delle prestazioni, contenevano ungenerico richiamo alla manodopera e specificavano unicamentel’imponibile complessivo.

Per tre anni, inoltre, i ricavi della societàerano stati prossimi a quelli calcolabili sulla base degli studi disettore;- che l’Ufficio aveva esposto in maniera chiara le modalità con cuiaveva proceduto al calcolo dei ricavi e del volume d’affari.

Avevaquantificato il costo della mano d’opera tenendo conto delle ore dilavoro del socio accomandatario e dei dipendenti e considerato ilricarico normalmente praticato sulla merce acquistata alla luce delleindicazioni fornite dalla contribuente;- che la società aveva esibito solo due contratti di subappalto perun importo complessivo di euro 15.000,00 mentre i ricavi stimatiammontavano a euro 360.000,00.4.

La società e il socio accomandatario hanno proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi, a cui ha resistito l’Agenzia delleentrate con controricorso.5.

Con riferimento al proc. n. 13884/2017 R.G., la CTP di Modenacon la sentenza n. 24/2015, depositata il 13/1/2015, rigettava il3 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 7490/2026ricorso della socia accomandante richiamando la decisione relativaData pubblicazione 29/03/2026alla società e al socio accomandatario.6.

Con la sentenza n. 3672/2016, depositata il 14/12/2016, la CTRdell’Emilia-Romagna confermava la prima sentenza conargomentazioni sovrapponibili a quelle della sentenza n. 3671/2016sulla società e il socio accomandatario.7.

Anche la socia accomandante ha proposto ricorso per cassazionecon quattro motivi, a cui ha resistito l’Agenzia delle entrate concontroricorso.8.

Le due cause sono state avviate alla trattazione in camera diconsiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.9.

Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolosia i contribuenti che l’Agenzia delle entrate hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei dueprocedimenti riguardanti il primo la società in accomandita semplicee il socio accomandatario e il secondo la socia accomandante,venendo in rilievo un’ipotesi di litisconsorzio necessario.

Latrattazione separata dei due procedimenti nelle fasi di merito non haarrecato un effettivo pregiudizio al contraddittorio, tenuto conto deimotivi dei ricorsi, della trattazione pressoché simultanea delle causee del contenuto del tutto simile delle decisioni.1.1 Ai fini delle imposte sui redditi, l’imputazione per trasparenza aisoci di società di persone di maggiori redditi in derivazione da quelloaccertato in capo alla società determina, in sede d’impugnazione, uncaso di litisconsorzio necessario tra gli uni e l’altra.

Il principio è statodefinitivamente affermato da Cass., Sez.

U., 14815/2008:«l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delledichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazionidi cui all'art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse e laconseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio,4 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili edNumero di raccolta generale 7490/2026indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporDtata pcuhbbelic aizlio ne 29/03/2026ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica,da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la societàche tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questionipersonali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dellostesso procedimento e la controversia non può essere decisalimitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti,non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti,bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutivadell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, conconseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessariooriginario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da unosoltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione delcontraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilitàdi riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebratosenza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto danullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento,anche di ufficio» (per recenti applicazioni del principio nei confrontidi una società in accomandita semplice, Cass. 7026/2018 e Cass.33260/2024).1.2 L’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una societàdi persone, se autonomamente operato, non determina, in casod’impugnazione, la necessità del “simultaneus processus” neiconfronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancandoun meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto dicui agli artt. 40, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 5 del d.P.R.n. 917 del 1986, di unicità di accertamento ed automaticaimputazione dei redditi della società ai soci in proporzione allapartecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibiletra i tributi a carico della società e dei soci.

Qualora, peraltro,l'Agenzia abbia proceduto con un unico atto ad accertamenti di5 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 7490/2026imposte dirette e IRAP a carico di una società di persone, fondati suData pubblicazione 29/03/2026elementi comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernentel'imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione infunzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolonecessario del simultaneus processus per l'inscindibilità delle duesituazioni (Cass. 21340/2015, Cass. 26071/2015 e Cass.10550/2025).1.3 La necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dellitisconsorte pretermesso deve essere esclusa unicamente nel casodi contemporanea pendenza di più giudizi introdotti dai litisconsortie trattati e decisi in unico contesto.

Nel processo di cassazione, inpresenza di cause decise separatamente nel merito e relative,rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone edalla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascunsocio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebratisenza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società esoci) in violazione del principio del contraddittorio ma va disposta lariunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla pienaconsapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e delcontenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difeseprocessuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identitàoggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi; (2) simultaneaproposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avvisodi accertamento costituente il fondamento della rettifica delledichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identitàdi difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanziad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delledecisioni adottate da tali giudici.

In tal caso, la ricomposizionedell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad unaragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, secondocomma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea deidiritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che, con la6 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026(altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvioNumero di raccolta generale 7490/2026al giudice di merito, si determini un inutile dispendio diD aeta npuebrblgiciaezio ne 29/03/2026processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue,perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispettoeffettivo del principio del contraddittorio (Cass. 29843/2017, Cass.2224/2021 e Cass. 11944/2025).2.

Appare opportuno trattare prima il ricorso della società e del socioaccomandatario perché i motivi di entrambi i ricorsi attengonoesclusivamente all’accertamento nei confronti della società.

Nonsono formulati specifici motivi riguardanti le posizioni dei due soci.3.

Con il primo motivo, rubricato «Falsa applicazione di norme didiritto ex art 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ.; erroneainterpretazione dell’art. 12, comma settimo, Legge n. 212/2000», lasocietà e il socio accomandatario deducono che il concetto di verificaprevisto dall’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 deve essereinteso in senso estensivo, venendo in rilievo una norma imperativache costituisce un principio generale, finalizzata a un confronto utileper evitare il procedimento giudiziale.

Non può nemmeno esigersidal contribuente, in un contesto di violazione del contraddittorio, difornire la prova delle proprie ragioni per poter far valere la nullitàdell’avviso.4.

Il primo motivo è infondato perché all’epoca dell’accertamentonon era ravvisabile un obbligo generale di contraddittorioendoprocedimentale e, con specifico riferimento alla pretesa Iva, iricorrenti non avevano indicato con il ricorso introduttivo qualielementi a proprio favore avrebbero potuto far valere prima diricevere gli avvisi di accertamento.

Fatture e contratti a cui vienefatto generico riferimento nel ricorso (v. ricorso per cassazione, pag.11), senza smentire il giudice di appello laddove precisa che nullaera stato allegato al ricorso introduttivo, non sono stati prodottinemmeno in occasione del contraddittorio processuale.7 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 7490/20264.1 All'esito di un'ampia disamina tanto dell'ordinamento tributarioData pubblicazione 29/03/2026nazionale che dei principi costituzionali di riferimento, quanto degliindirizzi applicabili in materia sulla base del diritto UE e dellepronunce della Corte di Giustizia, oltre dieci anni or sono le SezioniUnite hanno affermato, ponendo termine a precedenti oscillazioniinterpretative, che solo per i tributi c.d. armonizzati assoggettati aldiritto UE l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligogenerale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazionecomporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assoltoall'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto farvalere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuose(Cass., Sez.

U., 24823/2015).

Il principio è stato costantementeribadito dalla giurisprudenza successiva (Cass. 26052/2025, Cass.760/2020, Cass. 24699/2019, Cass. 20036/2018 e Cass.20799/2017).4.2 Sul contenuto della prova di resistenza, con un recente arrestoriguardante la disciplina applicabile, prima dell’entrata in vigoredell’art. 6-bis legge 212 del 2000, alle verifiche “a tavolino” su tributiarmonizzati, le Sezioni Unite hanno precisato che «la violazionedell’obbligo di contraddittorio procedimentale comporta l'invaliditàdell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciarein concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e nonabbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia ostrumentale, tale essendo quella non idonea, secondo unavalutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito, adeterminare un risultato diverso del procedimento impositivo».

Nelladecisione è specificato: «L’oggetto della prova di resistenza vieneallora ad ulteriormente circoscriversi, nel senso che la potenzialità diquel “risultato diverso” che si è visto costituire il suo nucleodimostrativo fondamentale deve essere comprovata appunto con laspecifica indicazione dei fatti e delle informazioni mancate, in unacon la loro concreta e ragionevole idoneità ad orientare8 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 7490/2026l’Amministrazione a non più adottare il provvedimento impositivo,Data pubblicazione 29/03/2026oppure ad adottarlo con un contenuto oggettivamente osoggettivamente più mite» (Cass. 21271/2025).5.

Con il secondo motivo, rubricato «Nullità della sentenza ex art.360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ. e/o omissione di esame circaun fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma primo n. 5) cod.proc. civ.: omissione di pronuncia sulla domanda di invaliditàdell’atto impositivo per mancato rilascio del processo verbaleconclusivo e/o mancato esame del fatto», la società e il socioaccomandatario lamentano che la sentenza non si è pronunciatasull’eccezione relativa al fatto che l’Agenzia delle entrate non avesserilasciato un processo verbale di chiusura delle operazioni o altro attoequivalente.

In via alternativa, l’omessa pronuncia sulla dedottainvalidità da parte del giudice deve rilevare come omesso esame diun fatto decisivo oggetto di discussione delle parti.6.

Il secondo motivo del ricorso è inammissibile, prima ancora cheinfondato.6.1 Il giudizio d'appello, per come riassunto nella sentenzaimpugnata, non risulta aver avuto a oggetto la questione dedottacon il motivo in esame.

I motivi del ricorso per cassazione devonoinvestire questioni che abbiano formato oggetto del themadecidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalleimpugnazioni e dalle richieste delle parti.

Non possono riguardarenuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamentiin fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limitifunzionali del giudizio di legittimità.

Pertanto, secondo il costanteinsegnamento di questa Corte, qualora una determinata questionegiuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattatain alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che propongala suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare unastatuizione d’inammissibilità per novità della censura, ha l'onere nonsolo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al9 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza delNumero di raccolta generale 7490/2026ricorso per Cassazione, d’indicare in quale atto del Dagtai puudbbilziciaozio ne 29/03/2026precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare exactis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito laquestione stessa (Cass. 2038/2019, Cass. 15430/2018 e Cass.20581/2019).6.2 La doglianza è anche infondata perché il perimetro entro il qualesi colloca la necessità della redazione di un processo verbale èsegnato dall’elaborazione giurisprudenziale in tema di rispetto deltermine dilatorio prescritto dall’art. 12, comma 7, legge n. 212 del2000 (Cass. 11365/2023).

Per un orientamento oramai consolidatola redazione del verbale di verifica e di quello conclusivo delleoperazioni è richiesta dall'art. 52, sesto comma, del d.P.R. n. 633del 1972 (applicabile non solo in materia di Iva ma anche di impostedirette, in virtù del richiamo operato dall'art. 33, primo comma, deld.P.R. n. 600 del 1973) esclusivamente nelle ipotesi di accessofinalizzato all'acquisizione di documentazione, e non anche negliaccertamenti documentali “a tavolino”, espletati autonomamentedall'Amministrazione finanziaria nei propri uffici (Cass. 17818/2022e Cass. 8246/2018).6.3 L’eccezione d’invalidità dell’avviso di accertamento per ilmancato rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioninon è riconducibile all’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c.,richiamato dalla difesa dei ricorrenti sempre nel secondo motivo.

Aessere contestato è un vizio procedimentale e non il mancato esamedi un fatto storico.

La Corte, a sezioni unite (Cass., Sez.

U.,8053/2014), seguita dalla giurisprudenza successiva (Cass.27415/2018, Cass. 19049/2022 e Cass. 17005/2024), ha chiaritoche l’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. ha introdottonell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario,la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,10 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiaNumero di raccolta generale 7490/2026carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, Datav pruebblibcaezio ne 29/03/2026determinato un esito diverso della controversia.

Ne consegue che,nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma,n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicareil «fatto storico» (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e,quindi, non un punto o un profilo giuridico), il cui esame sia statoomesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risultiesistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto didiscussione processuale tra le parti e la sua «decisività» (Cass.19049/2022).7.

Con il terzo motivo, rubricato «Falsa applicazione di norme didiritto ex art 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ.; erroneainterpretazione dell’art. 12, comma primo, Legge n. 212/2000,dell’art. 42, commi secondo e terzo D.P.R. n. 600/1973 e dell’art.56, quinto comma D.P.R. n. 633/1972» la società e il socioaccomandatario denunciano che il giudice di secondo grado ha erratonel ritenere motivato l’avviso di accertamento in quanto a) soltantonell’anno d’imposta 2007 i ricavi dichiarati erano stati prossimi aivalori indicati dagli studi di settore; b) l’art. 21, secondo comma,d.P.R. n. 633 del 1972 sul contenuto della fattura non consented’individuare una “soglia” astratta al di sotto della quale ladescrizione dei beni e servizi sia insufficiente; c) per dimostrarel’esaustività delle descrizioni utilizzate erano state depositate alcunefatture e la corrispondente documentazione contrattuale; d) lasocietà è stata punita per essersi dimostrata, nell’indicazione deiricavi, “congrua e coerente”, rispetto agli studi di settore.8.

Il terzo motivo è inammissibile.8.1 L’avviso di accertamento soddisfa l'obbligo della motivazionequando pone il contribuente nella condizione di conoscereesattamente la pretesa impositiva, individuata nel suo petitum enella causa petendi, attraverso una fedele e chiara ricostruzione11 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 7490/2026degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, senza che l'attoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]possa esaurirsi nell'enunciazione di un’imposizione fiscale di per sé,il cui fondamento sia soggetto a verifica processuale eventuale expost, dovendo la motivazione dare conto degli elementi di fatto eistruttori del procedimento, e del fondamento di legalità, i qualirendono, da un lato, trasparente il buon andamento (art. 97 Cost.)e, dall'altro, pienamente controllabile l'operato della PubblicaAmministrazione (Cass. 30039/2018).

La motivazione devepermettere al contribuente di capire la pretesa fiscale e di difendersi.Se non è necessario che contenga tutti i documenti a supporto dellapretesa, l'avviso di accertamento deve fornire gli elementi essenzialiper comprendere le ragioni dell'accertamento.

L'Ufficio ha l’obbligodi illustrare chiaramente perché ritiene che il contribuente debbapagare una determinata somma, indicando i fatti e le norme su cuisi basa la pretesa (Cass. 28722/2025).8.2 Nonostante deducano, apparentemente, la violazione delledisposizioni sull’obbligo di motivazione, le parti ricorrenti intendonoottenere una rivalutazione dei fatti già operata dal giudice di merito,in modo chiaro nel motivo) e delle altre produzioni documentali, cosìda realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimitàin un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.8758/2017).

Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare allaCorte di cassazione non è l’analisi e l’applicazione delle normeinvocate, bensì l’apprezzamento delle prove documentali, rimessoalla valutazione del giudice di merito (Cass. 17744/2022, Cass.3340/2019 e Cass. 24155/2017).9.

Con il quarto motivo, rubricato «Falsa applicazione di norme didiritto ex art 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ.; erroneainterpretazione ed anche erronea interpretazione dell’art. 39,comma primo e comma secondo D.P.R. n. 600/1973 (o anchedell’art. 62 sexies, comma terzo, D.L. n. 331/1993, conv.

Legge n.12 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026427/1993», la società e il socio accomandatario deducono che ilNumero di raccolta generale 7490/2026giudice di appello ha errato nel fare riferimento al metodo Dinatad puutbbtliicvaozio ne 29/03/2026e nell’interpretazione della disciplina applicabile per più ragioni:- si era in presenza di una contabilità sostanzialmente corretta;- non sussisteva alcuna incongruenza rispetto agli studi di settore eanzi l’accertamento era stato giustificato facendo riferimento alla“troppa congruenza” rispetto agli studi di settore;- solo le fatture ricevute dal contribuente possono giustificare unaccertamento analitico-induttivo perché, anche ritenendo generichele fatture emesse, comunque la società dichiarava redditi;- l’accertata coerenza rispetto agli studi di settore esclude lapossibilità di procedere all’accertamento analitico-induttivo.10.

Il motivo è infondato.10.1 È legittimo il ricorso all'accertamento analitico-induttivo delreddito d'impresa ex art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n.600 del 1973, anche in presenza di una contabilità formalmentecorretta ma complessivamente inattendibile, potendosi, in taleipotesi, evincere l'esistenza di maggiori ricavi o minori costi in basea presunzioni semplici, purché gravi, precisi e concordanti, conconseguente spostamento dell'onere della prova a carico delcontribuente (Cass. 33211/2025, Cass. 1427/2022 e Cass.25202/2022).

La circostanza che la maggior parte delle fatture (v.motivazione della sentenza di appello, pag. 4) contenesse unadescrizione generica di beni e servizi – senza che rilevi la distinzionefra fatture attive e passive - costituiva significativo indice di unacontabilità sostanzialmente inattendibile e non solo formalmenteirregolare: la parte non era stata in grado di esibire ulterioredocumentazione idonea a rivelare compiutamente natura, qualità equantità delle prestazioni attestate.

Nella motivazione delladecisione è spiegato che i contratti prodotti erano rappresentativi diuna parte molto modesta dei presunti ricavi.13 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/202610.2 I ricorrenti si soffermano unicamente su un precedente citatoNumero di raccolta generale 7490/2026nella sentenza (Cass. 5748/2010) per sostenere che il gDiautad piucbebl icdaziio ne 29/03/2026appello abbia fatto riferimento a un accertamento induttivo.

Lametodologia a cui si riferisce il giudice di appello è quella di unaccertamento analitico-induttivo, utilizzabile anche per ricostruirel’ammontare complessivo dei ricavi dell’impesa: “[l’Ufficio] haproceduto a ricalcolare i ricavi e il volume d’affari (calcolo del costodella mano d’opera, quantificato tenendo conto delle ore di lavorosvolte dal socio accomandatario e dai lavoratori dipendenti edeterminazione del ricarico normalmente praticato sulla base dellamerce acquistata alla luce delle stessi indicazioni fornite dallacontribuente) e quindi ha indicato la differenza in positivo tra i ricavidichiarati e quelli accertati” (v. motivazione della sentenzaimpugnata, pag. 4).

La ricostruzione non è stata compiutaprescindendo dalle scritture contabili né l’Amministrazione si èavvalsa di presunzioni semplicissime e cioè prive dei requisiti digravità, precisione e concordanza.10.3 Gli studi di settore sono stati sostituiti dal periodo d’imposta2019 dagli indici di affidabilità fiscale.

Il metodo di accertamentocontemplato dall’art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993, convertito conlegge n. 427 del 1993, era soltanto uno degli strumenti utilizzabilidall'amministrazione finanziaria per accertare in via presuntiva, alcospetto di una contabilità formalmente regolare, maintrinsecamente inattendibile, il reddito reale del contribuente.Anche a prescindere dagli studi di settore, le condizioni economichedella società potevano presentare caratteristiche di stranezza, ocomunque di singolarità, tali da renderle immediatamente percepibilicome inattendibili secondo la comune esperienza (Cass. 9614/2021,Cass. 6951/2017 e Cass. 20060/2014).11.

I quattro motivi del ricorso proposti dalla socia accomandantesono sovrapponibili a quelli del ricorso della società e del socioaccomandatario sicché anch’essi devono essere rigettati o dichiarati14 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026inammissibili sulla base delle considerazioni esposte nei precedentiNumero di raccolta generale 7490/2026paragrafi.

Data pubblicazione 29/03/202612.

Entrambi i ricorsi devono essere rigettati.

Sulle speseprocessuali, nell’ipotesi di riunione di più cause, la liquidazione perl’attività svolta prima della riunione deve avvenire separatamenteper ciascuna causa, mentre un compenso unico può essere liquidatoper la fase successiva alla riunione (Cass. 13276/2018).

Tuttal’attività difensiva è precedente alla riunione dei ricorsi.

I compensiin favore dell’Agenzia delle entrate, tenuto conto dei parametri deld.m. n. 55 del 2014, possono essere liquidati nella somma di euro4.900,00 nel proc. n. 13876/2017 RG e nella somma di euro2.700,00 nel procedimento n. 13884/2017 RG.

Sussistono ipresupposti processuali per imporre ai contribuenti il pagamento delcd. doppio contributo unificato.

P.Q.MLa Corte, sui due ricorsi riuniti:1) con riguardo al procedimento n. 13876/2017 R.G., rigetta ilricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nellasomma di euro 4.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate adebito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dàda parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto;2) con riguardo al procedimento n. 13884/2017 R.G., rigetta ilricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nellasomma di euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese prenotate adebito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà15 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 7490/2026Data pubblicazione 29/03/2026da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 5/3/2026il PresidenteLucio Napolitano16 di 16P.Q.MLa Corte, sui due ricorsi riuniti:1) con riguardo al procedimento n. 13876/2017 R.G., rigetta ilricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nellasomma di euro 4.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate adebito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dàda parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto;2) con riguardo al procedimento n. 13884/2017 R.G., rigetta ilricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nellasomma di euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese prenotate adebito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà15 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 7490/2026Data pubblicazione 29/03/2026da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 5/3/2026il PresidenteLucio Napolitano16 di 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA- sul ricorso iscritto al n. 13876/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA]   [OSCURATO:SOCIETA], in persona dellegale rappresentante pro tempore ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) e daD’[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 61T02 F257I), rappresentati edifesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]Emilia – Romagna, n. 3671/2016, depositata il 14/12/2016nonché- sul ricorso iscritto al n. 13884/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 7490/2026TOSCHI CARLA (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 60L53 D037J), rappresentata e difesaData pubblicazione 29/03/2026dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]Emilia – Romagna, n. 3672/2016, depositata il 14/12/2016Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. A Tecnosistemi di D’[OSCURATO:PERSONA]   [OSCURATO:SOCIETA] veniva notificato unavviso di accertamento, riprendendo a tassazione per l’annod’imposta 2007 un maggiore reddito d’impresa ai fini delle impostedirette, un maggior valore della produzione ai fini Irap e maggiorioperazioni imponibili ai fini Iva. Avvisi di accertamento conrideterminazione del reddito da partecipazione societaria eranonotificati anche al socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA]Alelio e alla sociaaccomandante [OSCURATO:PERSONA]. L’avviso societario era preceduto darichieste dell’Agenzia delle entrate di compilazione di un questionarioe di chiarimenti sulle fatture trasmesse.2. Con riferimento al proc. n. 13876/2017 R.G., la CTP di Modena,con la sentenza n. 23/2015, depositata il 13/1/2015, rigettava iricorsi della società e del socio accomandatario. Esclusa unaviolazione del diritto di difesa, la CTP riteneva che la ricostruzione2 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026dei ricavi da parte dell’Ufficio fosse giustificata dalla genericità delleNumero di raccolta generale 7490/2026fatture esibite, non integrate da ulteriore documentazione. Data pubblicazione 29/03/20263. La sentenza n. 3671/2016, depositata il 14/12/2016, della CTRdell’Emilia-Romagna confermava la prima decisione. Il giudice diappello rilevava:- che, quanto alle imposte dirette, l’indagine era stata eseguita “atavolino” e pertanto non era individuabile un obbligo generale dicontraddittorio endoprocedimentale. Quanto alla pretesa Iva, icontribuenti non avevano indicato il nocumento loro arrecato dalmancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale;- che l’avviso di accertamento era stato adeguatamente motivatoperché la “gran parte” delle fatture non rispettavano le prescrizionidell’art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972. Erano prive di riferimenti aquantità e qualità dei beni oggetto delle prestazioni, contenevano ungenerico richiamo alla manodopera e specificavano unicamentel’imponibile complessivo. Per tre anni, inoltre, i ricavi della societàerano stati prossimi a quelli calcolabili sulla base degli studi disettore;- che l’Ufficio aveva esposto in maniera chiara le modalità con cuiaveva proceduto al calcolo dei ricavi e del volume d’affari. Avevaquantificato il costo della mano d’opera tenendo conto delle ore dilavoro del socio accomandatario e dei dipendenti e considerato ilricarico normalmente praticato sulla merce acquistata alla luce delleindicazioni fornite dalla contribuente;- che la società aveva esibito solo due contratti di subappalto perun importo complessivo di euro 15.000,00 mentre i ricavi stimatiammontavano a euro 360.000,00.4. La società e il socio accomandatario hanno proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi, a cui ha resistito l’Agenzia delleentrate con controricorso.5. Con riferimento al proc. n. 13884/2017 R.G., la CTP di Modenacon la sentenza n. 24/2015, depositata il 13/1/2015, rigettava il3 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 7490/2026ricorso della socia accomandante richiamando la decisione relativaData pubblicazione 29/03/2026alla società e al socio accomandatario.6. Con la sentenza n. 3672/2016, depositata il 14/12/2016, la CTRdell’Emilia-Romagna confermava la prima sentenza conargomentazioni sovrapponibili a quelle della sentenza n. 3671/2016sulla società e il socio accomandatario.7. Anche la socia accomandante ha proposto ricorso per cassazionecon quattro motivi, a cui ha resistito l’Agenzia delle entrate concontroricorso.8. Le due cause sono state avviate alla trattazione in camera diconsiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.9.  Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolosia i contribuenti che l’Agenzia delle entrate hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.  Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei dueprocedimenti riguardanti il primo la società in accomandita semplicee il socio accomandatario e il secondo la socia accomandante,venendo in rilievo un’ipotesi di litisconsorzio necessario. Latrattazione separata dei due procedimenti nelle fasi di merito non haarrecato un effettivo pregiudizio al contraddittorio, tenuto conto deimotivi dei ricorsi, della trattazione pressoché simultanea delle causee del contenuto del tutto simile delle decisioni.1.1 Ai fini delle imposte sui redditi, l’imputazione per trasparenza aisoci di società di persone di maggiori redditi in derivazione da quelloaccertato in capo alla società determina, in sede d’impugnazione, uncaso di litisconsorzio necessario tra gli uni e l’altra. Il principio è statodefinitivamente affermato da Cass., Sez. U., 14815/2008:«l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delledichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazionidi cui all'art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse e laconseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio,4 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili edNumero di raccolta generale 7490/2026indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporDtata  pcuhbbelic aizlio ne 29/03/2026ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica,da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la societàche tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questionipersonali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dellostesso procedimento e la controversia non può essere decisalimitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti,non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti,bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutivadell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, conconseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessariooriginario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da unosoltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione delcontraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilitàdi riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebratosenza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto danullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento,anche di ufficio» (per recenti applicazioni del principio nei confrontidi una società in accomandita semplice, Cass. 7026/2018 e Cass.33260/2024).1.2 L’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una societàdi persone, se autonomamente operato, non determina, in casod’impugnazione, la necessità del “simultaneus processus” neiconfronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancandoun meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto dicui agli artt. 40, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 5 del d.P.R.n. 917 del 1986, di unicità di accertamento ed automaticaimputazione dei redditi della società ai soci in proporzione allapartecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibiletra i tributi a carico della società e dei soci. Qualora, peraltro,l'Agenzia abbia proceduto con un unico atto ad accertamenti di5 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 7490/2026imposte dirette e IRAP a carico di una società di persone, fondati suData pubblicazione 29/03/2026elementi comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernentel'imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione infunzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolonecessario del simultaneus processus per l'inscindibilità delle duesituazioni (Cass. 21340/2015, Cass. 26071/2015 e Cass.10550/2025).1.3 La necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dellitisconsorte pretermesso deve essere esclusa unicamente nel casodi contemporanea pendenza di più giudizi introdotti dai litisconsortie trattati e decisi in unico contesto. Nel processo di cassazione, inpresenza di cause decise separatamente nel merito e relative,rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone edalla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascunsocio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebratisenza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società esoci) in violazione del principio del contraddittorio ma va disposta lariunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla pienaconsapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e delcontenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difeseprocessuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identitàoggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi; (2) simultaneaproposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avvisodi accertamento costituente il fondamento della rettifica delledichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identitàdi difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanziad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delledecisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizionedell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad unaragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, secondocomma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea deidiritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che, con la6 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026(altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvioNumero di raccolta generale 7490/2026al giudice di merito, si determini un inutile dispendio diD aeta npuebrblgiciaezio ne 29/03/2026processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue,perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispettoeffettivo del principio del contraddittorio (Cass. 29843/2017, Cass.2224/2021 e Cass. 11944/2025).2. Appare opportuno trattare prima il ricorso della società e del socioaccomandatario perché i motivi di entrambi i ricorsi attengonoesclusivamente all’accertamento nei confronti della società. Nonsono formulati specifici motivi riguardanti le posizioni dei due soci.3. Con il primo motivo, rubricato «Falsa applicazione di norme didiritto ex art 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ.; erroneainterpretazione dell’art. 12, comma settimo, Legge n. 212/2000», lasocietà e il socio accomandatario deducono che il concetto di verificaprevisto dall’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 deve essereinteso in senso estensivo, venendo in rilievo una norma imperativache costituisce un principio generale, finalizzata a un confronto utileper evitare il procedimento giudiziale. Non può nemmeno esigersidal contribuente, in un contesto di violazione del contraddittorio, difornire la prova delle proprie ragioni per poter far valere la nullitàdell’avviso.4. Il primo motivo è infondato perché all’epoca dell’accertamentonon era ravvisabile un obbligo generale di contraddittorioendoprocedimentale e, con specifico riferimento alla pretesa Iva, iricorrenti non avevano indicato con il ricorso introduttivo qualielementi a proprio favore avrebbero potuto far valere prima diricevere gli avvisi di accertamento. Fatture e contratti a cui vienefatto generico riferimento nel ricorso (v. ricorso per cassazione, pag.11), senza smentire il giudice di appello laddove precisa che nullaera stato allegato al ricorso introduttivo, non sono stati prodottinemmeno in occasione del contraddittorio processuale.7 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 7490/20264.1 All'esito di un'ampia disamina tanto dell'ordinamento tributarioData pubblicazione 29/03/2026nazionale che dei principi costituzionali di riferimento, quanto degliindirizzi applicabili in materia sulla base del diritto UE e dellepronunce della Corte di Giustizia, oltre dieci anni or sono le SezioniUnite hanno affermato, ponendo termine a precedenti oscillazioniinterpretative, che solo per i tributi c.d. armonizzati assoggettati aldiritto UE l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligogenerale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazionecomporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assoltoall'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto farvalere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuose(Cass., Sez. U., 24823/2015). Il principio è stato costantementeribadito dalla giurisprudenza successiva (Cass. 26052/2025, Cass.760/2020, Cass. 24699/2019, Cass. 20036/2018 e Cass.20799/2017).4.2 Sul contenuto della prova di resistenza, con un recente arrestoriguardante la disciplina applicabile, prima dell’entrata in vigoredell’art. 6-bis legge 212 del 2000, alle verifiche “a tavolino” su tributiarmonizzati, le Sezioni Unite hanno precisato che «la violazionedell’obbligo di contraddittorio procedimentale comporta l'invaliditàdell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciarein concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e nonabbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia ostrumentale, tale essendo quella non idonea, secondo unavalutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito, adeterminare un risultato diverso del procedimento impositivo». Nelladecisione è specificato: «L’oggetto della prova di resistenza vieneallora ad ulteriormente circoscriversi, nel senso che la potenzialità diquel “risultato diverso” che si è visto costituire il suo nucleodimostrativo fondamentale deve essere comprovata appunto con laspecifica indicazione dei fatti e delle informazioni mancate, in unacon la loro concreta e ragionevole idoneità ad orientare8 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 7490/2026l’Amministrazione a non più adottare il provvedimento impositivo,Data pubblicazione 29/03/2026oppure ad adottarlo con un contenuto oggettivamente osoggettivamente più mite» (Cass. 21271/2025).5. Con il secondo motivo, rubricato «Nullità della sentenza ex art.360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ. e/o omissione di esame circaun fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma primo n. 5) cod.proc. civ.: omissione di pronuncia sulla domanda di invaliditàdell’atto impositivo per mancato rilascio del processo verbaleconclusivo e/o mancato esame del fatto», la società e il socioaccomandatario lamentano che la sentenza non si è pronunciatasull’eccezione relativa al fatto che l’Agenzia delle entrate non avesserilasciato un processo verbale di chiusura delle operazioni o altro attoequivalente. In via alternativa, l’omessa pronuncia sulla dedottainvalidità da parte del giudice deve rilevare come omesso esame diun fatto decisivo oggetto di discussione delle parti.6. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile, prima ancora cheinfondato.6.1 Il giudizio d'appello, per come riassunto nella sentenzaimpugnata, non risulta aver avuto a oggetto la questione dedottacon il motivo in esame. I motivi del ricorso per cassazione devonoinvestire questioni che abbiano formato oggetto del themadecidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalleimpugnazioni e dalle richieste delle parti. Non possono riguardarenuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamentiin fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limitifunzionali del giudizio di legittimità. Pertanto, secondo il costanteinsegnamento di questa Corte, qualora una determinata questionegiuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattatain alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che propongala suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare unastatuizione d’inammissibilità per novità della censura, ha l'onere nonsolo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al9 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza delNumero di raccolta generale 7490/2026ricorso per Cassazione, d’indicare in quale atto del Dagtai puudbbilziciaozio ne 29/03/2026precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare exactis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito laquestione stessa (Cass. 2038/2019, Cass. 15430/2018 e Cass.20581/2019).6.2 La doglianza è anche infondata perché il perimetro entro il qualesi colloca la necessità della redazione di un processo verbale èsegnato dall’elaborazione giurisprudenziale in tema di rispetto deltermine dilatorio prescritto dall’art. 12, comma 7, legge n. 212 del2000 (Cass. 11365/2023). Per un orientamento oramai consolidatola redazione del verbale di verifica e di quello conclusivo delleoperazioni è richiesta dall'art. 52, sesto comma, del d.P.R. n. 633del 1972 (applicabile non solo in materia di Iva ma anche di impostedirette, in virtù del richiamo operato dall'art. 33, primo comma, deld.P.R. n. 600 del 1973) esclusivamente nelle ipotesi di accessofinalizzato all'acquisizione di documentazione, e non anche negliaccertamenti documentali “a tavolino”, espletati autonomamentedall'Amministrazione finanziaria nei propri uffici (Cass. 17818/2022e Cass. 8246/2018).6.3 L’eccezione d’invalidità dell’avviso di accertamento per ilmancato rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioninon è riconducibile all’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c.,richiamato dalla difesa dei ricorrenti sempre nel secondo motivo. Aessere contestato è un vizio procedimentale e non il mancato esamedi un fatto storico. La Corte, a sezioni unite (Cass., Sez. U.,8053/2014), seguita dalla giurisprudenza successiva (Cass.27415/2018, Cass. 19049/2022 e Cass. 17005/2024), ha chiaritoche l’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. ha introdottonell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario,la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,10 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiaNumero di raccolta generale 7490/2026carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, Datav pruebblibcaezio ne 29/03/2026determinato un esito diverso della controversia. Ne consegue che,nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma,n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicareil «fatto storico» (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e,quindi, non un punto o un profilo giuridico), il cui esame sia statoomesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risultiesistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto didiscussione processuale tra le parti e la sua «decisività» (Cass.19049/2022).7. Con il terzo motivo, rubricato «Falsa applicazione di norme didiritto ex art 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ.; erroneainterpretazione dell’art. 12, comma primo, Legge n. 212/2000,dell’art. 42, commi secondo e terzo D.P.R. n. 600/1973 e dell’art.56, quinto comma D.P.R. n. 633/1972» la società e il socioaccomandatario denunciano che il giudice di secondo grado ha erratonel ritenere motivato l’avviso di accertamento in quanto a) soltantonell’anno d’imposta 2007 i ricavi dichiarati erano stati prossimi aivalori indicati dagli studi di settore; b) l’art. 21, secondo comma,d.P.R. n. 633 del 1972 sul contenuto della fattura non consented’individuare una “soglia” astratta al di sotto della quale ladescrizione dei beni e servizi sia insufficiente; c) per dimostrarel’esaustività delle descrizioni utilizzate erano state depositate alcunefatture e la corrispondente documentazione contrattuale; d) lasocietà è stata punita per essersi dimostrata, nell’indicazione deiricavi, “congrua e coerente”, rispetto agli studi di settore.8. Il terzo motivo è inammissibile.8.1 L’avviso di accertamento soddisfa l'obbligo della motivazionequando pone il contribuente nella condizione di conoscereesattamente la pretesa impositiva, individuata nel suo petitum enella causa petendi, attraverso una fedele e chiara ricostruzione11 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 7490/2026degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, senza che l'attoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]possa esaurirsi nell'enunciazione di un’imposizione fiscale di per sé,il cui fondamento sia soggetto a verifica processuale eventuale expost, dovendo la motivazione dare conto degli elementi di fatto eistruttori del procedimento, e del fondamento di legalità, i qualirendono, da un lato, trasparente il buon andamento (art. 97 Cost.)e, dall'altro, pienamente controllabile l'operato della PubblicaAmministrazione (Cass. 30039/2018). La motivazione devepermettere al contribuente di capire la pretesa fiscale e di difendersi.Se non è necessario che contenga tutti i documenti a supporto dellapretesa, l'avviso di accertamento deve fornire gli elementi essenzialiper comprendere le ragioni dell'accertamento. L'Ufficio ha l’obbligodi illustrare chiaramente perché ritiene che il contribuente debbapagare una determinata somma, indicando i fatti e le norme su cuisi basa la pretesa (Cass. 28722/2025).8.2 Nonostante deducano, apparentemente, la violazione delledisposizioni sull’obbligo di motivazione, le parti ricorrenti intendonoottenere una rivalutazione dei fatti già operata dal giudice di merito,in modo chiaro nel motivo) e delle altre produzioni documentali, cosìda realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimitàin un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.8758/2017). Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare allaCorte di cassazione non è l’analisi e l’applicazione delle normeinvocate, bensì l’apprezzamento delle prove documentali, rimessoalla valutazione del giudice di merito (Cass. 17744/2022, Cass.3340/2019 e Cass. 24155/2017).9. Con il quarto motivo, rubricato «Falsa applicazione di norme didiritto ex art 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ.; erroneainterpretazione ed anche erronea interpretazione dell’art. 39,comma primo e comma secondo D.P.R. n. 600/1973 (o anchedell’art. 62 sexies, comma terzo, D.L. n. 331/1993, conv. Legge n.12 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026427/1993», la società e il socio accomandatario deducono che ilNumero di raccolta generale 7490/2026giudice di appello ha errato nel fare riferimento al metodo Dinatad puutbbtliicvaozio ne 29/03/2026e nell’interpretazione della disciplina applicabile per più ragioni:- si era in presenza di una contabilità sostanzialmente corretta;- non sussisteva alcuna incongruenza rispetto agli studi di settore eanzi l’accertamento era stato giustificato facendo riferimento alla“troppa congruenza” rispetto agli studi di settore;- solo le fatture ricevute dal contribuente possono giustificare unaccertamento analitico-induttivo perché, anche ritenendo generichele fatture emesse, comunque la società dichiarava redditi;- l’accertata coerenza rispetto agli studi di settore esclude lapossibilità di procedere all’accertamento analitico-induttivo.10. Il motivo è infondato.10.1 È legittimo il ricorso all'accertamento analitico-induttivo delreddito d'impresa ex art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n.600 del 1973, anche in presenza di una contabilità formalmentecorretta ma complessivamente inattendibile, potendosi, in taleipotesi, evincere l'esistenza di maggiori ricavi o minori costi in basea presunzioni semplici, purché gravi, precisi e concordanti, conconseguente spostamento dell'onere della prova a carico delcontribuente (Cass. 33211/2025, Cass. 1427/2022 e Cass.25202/2022). La circostanza che la maggior parte delle fatture (v.motivazione della sentenza di appello, pag. 4) contenesse unadescrizione generica di beni e servizi – senza che rilevi la distinzionefra fatture attive e passive - costituiva significativo indice di unacontabilità sostanzialmente inattendibile e non solo formalmenteirregolare: la parte non era stata in grado di esibire ulterioredocumentazione idonea a rivelare compiutamente natura, qualità equantità delle prestazioni attestate. Nella motivazione delladecisione è spiegato che i contratti prodotti erano rappresentativi diuna parte molto modesta dei presunti ricavi.13 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/202610.2 I ricorrenti si soffermano unicamente su un precedente citatoNumero di raccolta generale 7490/2026nella sentenza (Cass. 5748/2010) per sostenere che il gDiautad piucbebl icdaziio ne 29/03/2026appello abbia fatto riferimento a un accertamento induttivo. Lametodologia a cui si riferisce il giudice di appello è quella di unaccertamento analitico-induttivo, utilizzabile anche per ricostruirel’ammontare complessivo dei ricavi dell’impesa: “[l’Ufficio] haproceduto a ricalcolare i ricavi e il volume d’affari (calcolo del costodella mano d’opera, quantificato tenendo conto delle ore di lavorosvolte dal socio accomandatario e dai lavoratori dipendenti edeterminazione del ricarico normalmente praticato sulla base dellamerce acquistata alla luce delle stessi indicazioni fornite dallacontribuente) e quindi ha indicato la differenza in positivo tra i ricavidichiarati e quelli accertati” (v. motivazione della sentenzaimpugnata, pag. 4). La ricostruzione non è stata compiutaprescindendo dalle scritture contabili né l’Amministrazione si èavvalsa di presunzioni semplicissime e cioè prive dei requisiti digravità, precisione e concordanza.10.3 Gli studi di settore sono stati sostituiti dal periodo d’imposta2019 dagli indici di affidabilità fiscale. Il metodo di accertamentocontemplato dall’art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993, convertito conlegge n. 427 del 1993, era soltanto uno degli strumenti utilizzabilidall'amministrazione finanziaria per accertare in via presuntiva, alcospetto di una contabilità formalmente regolare, maintrinsecamente inattendibile, il reddito reale del contribuente.Anche a prescindere dagli studi di settore, le condizioni economichedella società potevano presentare caratteristiche di stranezza, ocomunque di singolarità, tali da renderle immediatamente percepibilicome inattendibili secondo la comune esperienza (Cass. 9614/2021,Cass. 6951/2017 e Cass. 20060/2014).11. I quattro motivi del ricorso proposti dalla socia accomandantesono sovrapponibili a quelli del ricorso della società e del socioaccomandatario sicché anch’essi devono essere rigettati o dichiarati14 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026inammissibili sulla base delle considerazioni esposte nei precedentiNumero di raccolta generale 7490/2026paragrafi. Data pubblicazione 29/03/202612. Entrambi i ricorsi devono essere rigettati. Sulle speseprocessuali, nell’ipotesi di riunione di più cause, la liquidazione perl’attività svolta prima della riunione deve avvenire separatamenteper ciascuna causa, mentre un compenso unico può essere liquidatoper la fase successiva alla riunione (Cass. 13276/2018). Tuttal’attività difensiva è precedente alla riunione dei ricorsi. I compensiin favore dell’Agenzia delle entrate, tenuto conto dei parametri deld.m. n. 55 del 2014, possono essere liquidati nella somma di euro4.900,00 nel proc. n. 13876/2017 RG e nella somma di euro2.700,00 nel procedimento n. 13884/2017 RG. Sussistono ipresupposti processuali per imporre ai contribuenti il pagamento delcd. doppio contributo unificato.Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 7490/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione 29/03/2026SEZIONE TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:IRPEF, IRAP eLUCIO [OSCURATO:PERSONA] PresidenteGIANLUCA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. AccertamentoArt. 39, primoCESARE [OSCURATO:PERSONA] Consiglierecomma, lett. d)[OSCURATO:PERSONA] Consigliere d.P.R. n. 600 del1973A.C. 5/3/2026ha pronunciato la seguenteORDINANZA- sul ricorso iscritto al n. 13876/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA]   [OSCURATO:SOCIETA], in persona dellegale rappresentante pro tempore ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) e daD’[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 61T02 F257I), rappresentati edifesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]Emilia – Romagna, n. 3671/2016, depositata il 14/12/2016nonché- sul ricorso iscritto al n. 13884/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 7490/2026TOSCHI CARLA (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 60L53 D037J), rappresentata e difesaData pubblicazione 29/03/2026dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]Emilia – Romagna, n. 3672/2016, depositata il 14/12/2016Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. A Tecnosistemi di D’[OSCURATO:PERSONA]   [OSCURATO:SOCIETA] veniva notificato unavviso di accertamento, riprendendo a tassazione per l’annod’imposta 2007 un maggiore reddito d’impresa ai fini delle impostedirette, un maggior valore della produzione ai fini Irap e maggiorioperazioni imponibili ai fini Iva. Avvisi di accertamento conrideterminazione del reddito da partecipazione societaria eranonotificati anche al socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA]Alelio e alla sociaaccomandante [OSCURATO:PERSONA]. L’avviso societario era preceduto darichieste dell’Agenzia delle entrate di compilazione di un questionarioe di chiarimenti sulle fatture trasmesse.2. Con riferimento al proc. n. 13876/2017 R.G., la CTP di Modena,con la sentenza n. 23/2015, depositata il 13/1/2015, rigettava iricorsi della società e del socio accomandatario. Esclusa unaviolazione del diritto di difesa, la CTP riteneva che la ricostruzione2 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026dei ricavi da parte dell’Ufficio fosse giustificata dalla genericità delleNumero di raccolta generale 7490/2026fatture esibite, non integrate da ulteriore documentazione. Data pubblicazione 29/03/20263. La sentenza n. 3671/2016, depositata il 14/12/2016, della CTRdell’Emilia-Romagna confermava la prima decisione. Il giudice diappello rilevava:- che, quanto alle imposte dirette, l’indagine era stata eseguita “atavolino” e pertanto non era individuabile un obbligo generale dicontraddittorio endoprocedimentale. Quanto alla pretesa Iva, icontribuenti non avevano indicato il nocumento loro arrecato dalmancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale;- che l’avviso di accertamento era stato adeguatamente motivatoperché la “gran parte” delle fatture non rispettavano le prescrizionidell’art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972. Erano prive di riferimenti aquantità e qualità dei beni oggetto delle prestazioni, contenevano ungenerico richiamo alla manodopera e specificavano unicamentel’imponibile complessivo. Per tre anni, inoltre, i ricavi della societàerano stati prossimi a quelli calcolabili sulla base degli studi disettore;- che l’Ufficio aveva esposto in maniera chiara le modalità con cuiaveva proceduto al calcolo dei ricavi e del volume d’affari. Avevaquantificato il costo della mano d’opera tenendo conto delle ore dilavoro del socio accomandatario e dei dipendenti e considerato ilricarico normalmente praticato sulla merce acquistata alla luce delleindicazioni fornite dalla contribuente;- che la società aveva esibito solo due contratti di subappalto perun importo complessivo di euro 15.000,00 mentre i ricavi stimatiammontavano a euro 360.000,00.4. La società e il socio accomandatario hanno proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi, a cui ha resistito l’Agenzia delleentrate con controricorso.5. Con riferimento al proc. n. 13884/2017 R.G., la CTP di Modenacon la sentenza n. 24/2015, depositata il 13/1/2015, rigettava il3 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 7490/2026ricorso della socia accomandante richiamando la decisione relativaData pubblicazione 29/03/2026alla società e al socio accomandatario.6. Con la sentenza n. 3672/2016, depositata il 14/12/2016, la CTRdell’Emilia-Romagna confermava la prima sentenza conargomentazioni sovrapponibili a quelle della sentenza n. 3671/2016sulla società e il socio accomandatario.7. Anche la socia accomandante ha proposto ricorso per cassazionecon quattro motivi, a cui ha resistito l’Agenzia delle entrate concontroricorso.8. Le due cause sono state avviate alla trattazione in camera diconsiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.9.  Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolosia i contribuenti che l’Agenzia delle entrate hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.  Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei dueprocedimenti riguardanti il primo la società in accomandita semplicee il socio accomandatario e il secondo la socia accomandante,venendo in rilievo un’ipotesi di litisconsorzio necessario. Latrattazione separata dei due procedimenti nelle fasi di merito non haarrecato un effettivo pregiudizio al contraddittorio, tenuto conto deimotivi dei ricorsi, della trattazione pressoché simultanea delle causee del contenuto del tutto simile delle decisioni.1.1 Ai fini delle imposte sui redditi, l’imputazione per trasparenza aisoci di società di persone di maggiori redditi in derivazione da quelloaccertato in capo alla società determina, in sede d’impugnazione, uncaso di litisconsorzio necessario tra gli uni e l’altra. Il principio è statodefinitivamente affermato da Cass., Sez. U., 14815/2008:«l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delledichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazionidi cui all'art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse e laconseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio,4 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili edNumero di raccolta generale 7490/2026indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporDtata  pcuhbbelic aizlio ne 29/03/2026ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica,da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la societàche tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questionipersonali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dellostesso procedimento e la controversia non può essere decisalimitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti,non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti,bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutivadell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, conconseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessariooriginario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da unosoltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione delcontraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilitàdi riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebratosenza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto danullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento,anche di ufficio» (per recenti applicazioni del principio nei confrontidi una società in accomandita semplice, Cass. 7026/2018 e Cass.33260/2024).1.2 L’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una societàdi persone, se autonomamente operato, non determina, in casod’impugnazione, la necessità del “simultaneus processus” neiconfronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancandoun meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto dicui agli artt. 40, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 5 del d.P.R.n. 917 del 1986, di unicità di accertamento ed automaticaimputazione dei redditi della società ai soci in proporzione allapartecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibiletra i tributi a carico della società e dei soci. Qualora, peraltro,l'Agenzia abbia proceduto con un unico atto ad accertamenti di5 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 7490/2026imposte dirette e IRAP a carico di una società di persone, fondati suData pubblicazione 29/03/2026elementi comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernentel'imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione infunzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolonecessario del simultaneus processus per l'inscindibilità delle duesituazioni (Cass. 21340/2015, Cass. 26071/2015 e Cass.10550/2025).1.3 La necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dellitisconsorte pretermesso deve essere esclusa unicamente nel casodi contemporanea pendenza di più giudizi introdotti dai litisconsortie trattati e decisi in unico contesto. Nel processo di cassazione, inpresenza di cause decise separatamente nel merito e relative,rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone edalla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascunsocio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebratisenza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società esoci) in violazione del principio del contraddittorio ma va disposta lariunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla pienaconsapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e delcontenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difeseprocessuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identitàoggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi; (2) simultaneaproposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avvisodi accertamento costituente il fondamento della rettifica delledichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identitàdi difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanziad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delledecisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizionedell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad unaragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, secondocomma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea deidiritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che, con la6 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026(altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvioNumero di raccolta generale 7490/2026al giudice di merito, si determini un inutile dispendio diD aeta npuebrblgiciaezio ne 29/03/2026processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue,perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispettoeffettivo del principio del contraddittorio (Cass. 29843/2017, Cass.2224/2021 e Cass. 11944/2025).2. Appare opportuno trattare prima il ricorso della società e del socioaccomandatario perché i motivi di entrambi i ricorsi attengonoesclusivamente all’accertamento nei confronti della società. Nonsono formulati specifici motivi riguardanti le posizioni dei due soci.3. Con il primo motivo, rubricato «Falsa applicazione di norme didiritto ex art 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ.; erroneainterpretazione dell’art. 12, comma settimo, Legge n. 212/2000», lasocietà e il socio accomandatario deducono che il concetto di verificaprevisto dall’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 deve essereinteso in senso estensivo, venendo in rilievo una norma imperativache costituisce un principio generale, finalizzata a un confronto utileper evitare il procedimento giudiziale. Non può nemmeno esigersidal contribuente, in un contesto di violazione del contraddittorio, difornire la prova delle proprie ragioni per poter far valere la nullitàdell’avviso.4. Il primo motivo è infondato perché all’epoca dell’accertamentonon era ravvisabile un obbligo generale di contraddittorioendoprocedimentale e, con specifico riferimento alla pretesa Iva, iricorrenti non avevano indicato con il ricorso introduttivo qualielementi a proprio favore avrebbero potuto far valere prima diricevere gli avvisi di accertamento. Fatture e contratti a cui vienefatto generico riferimento nel ricorso (v. ricorso per cassazione, pag.11), senza smentire il giudice di appello laddove precisa che nullaera stato allegato al ricorso introduttivo, non sono stati prodottinemmeno in occasione del contraddittorio processuale.7 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 7490/20264.1 All'esito di un'ampia disamina tanto dell'ordinamento tributarioData pubblicazione 29/03/2026nazionale che dei principi costituzionali di riferimento, quanto degliindirizzi applicabili in materia sulla base del diritto UE e dellepronunce della Corte di Giustizia, oltre dieci anni or sono le SezioniUnite hanno affermato, ponendo termine a precedenti oscillazioniinterpretative, che solo per i tributi c.d. armonizzati assoggettati aldiritto UE l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligogenerale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazionecomporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assoltoall'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto farvalere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuose(Cass., Sez. U., 24823/2015). Il principio è stato costantementeribadito dalla giurisprudenza successiva (Cass. 26052/2025, Cass.760/2020, Cass. 24699/2019, Cass. 20036/2018 e Cass.20799/2017).4.2 Sul contenuto della prova di resistenza, con un recente arrestoriguardante la disciplina applicabile, prima dell’entrata in vigoredell’art. 6-bis legge 212 del 2000, alle verifiche “a tavolino” su tributiarmonizzati, le Sezioni Unite hanno precisato che «la violazionedell’obbligo di contraddittorio procedimentale comporta l'invaliditàdell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciarein concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e nonabbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia ostrumentale, tale essendo quella non idonea, secondo unavalutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito, adeterminare un risultato diverso del procedimento impositivo». Nelladecisione è specificato: «L’oggetto della prova di resistenza vieneallora ad ulteriormente circoscriversi, nel senso che la potenzialità diquel “risultato diverso” che si è visto costituire il suo nucleodimostrativo fondamentale deve essere comprovata appunto con laspecifica indicazione dei fatti e delle informazioni mancate, in unacon la loro concreta e ragionevole idoneità ad orientare8 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 7490/2026l’Amministrazione a non più adottare il provvedimento impositivo,Data pubblicazione 29/03/2026oppure ad adottarlo con un contenuto oggettivamente osoggettivamente più mite» (Cass. 21271/2025).5. Con il secondo motivo, rubricato «Nullità della sentenza ex art.360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ. e/o omissione di esame circaun fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma primo n. 5) cod.proc. civ.: omissione di pronuncia sulla domanda di invaliditàdell’atto impositivo per mancato rilascio del processo verbaleconclusivo e/o mancato esame del fatto», la società e il socioaccomandatario lamentano che la sentenza non si è pronunciatasull’eccezione relativa al fatto che l’Agenzia delle entrate non avesserilasciato un processo verbale di chiusura delle operazioni o altro attoequivalente. In via alternativa, l’omessa pronuncia sulla dedottainvalidità da parte del giudice deve rilevare come omesso esame diun fatto decisivo oggetto di discussione delle parti.6. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile, prima ancora cheinfondato.6.1 Il giudizio d'appello, per come riassunto nella sentenzaimpugnata, non risulta aver avuto a oggetto la questione dedottacon il motivo in esame. I motivi del ricorso per cassazione devonoinvestire questioni che abbiano formato oggetto del themadecidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalleimpugnazioni e dalle richieste delle parti. Non possono riguardarenuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamentiin fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limitifunzionali del giudizio di legittimità. Pertanto, secondo il costanteinsegnamento di questa Corte, qualora una determinata questionegiuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattatain alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che propongala suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare unastatuizione d’inammissibilità per novità della censura, ha l'onere nonsolo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al9 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza delNumero di raccolta generale 7490/2026ricorso per Cassazione, d’indicare in quale atto del Dagtai puudbbilziciaozio ne 29/03/2026precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare exactis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito laquestione stessa (Cass. 2038/2019, Cass. 15430/2018 e Cass.20581/2019).6.2 La doglianza è anche infondata perché il perimetro entro il qualesi colloca la necessità della redazione di un processo verbale èsegnato dall’elaborazione giurisprudenziale in tema di rispetto deltermine dilatorio prescritto dall’art. 12, comma 7, legge n. 212 del2000 (Cass. 11365/2023). Per un orientamento oramai consolidatola redazione del verbale di verifica e di quello conclusivo delleoperazioni è richiesta dall'art. 52, sesto comma, del d.P.R. n. 633del 1972 (applicabile non solo in materia di Iva ma anche di impostedirette, in virtù del richiamo operato dall'art. 33, primo comma, deld.P.R. n. 600 del 1973) esclusivamente nelle ipotesi di accessofinalizzato all'acquisizione di documentazione, e non anche negliaccertamenti documentali “a tavolino”, espletati autonomamentedall'Amministrazione finanziaria nei propri uffici (Cass. 17818/2022e Cass. 8246/2018).6.3 L’eccezione d’invalidità dell’avviso di accertamento per ilmancato rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioninon è riconducibile all’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c.,richiamato dalla difesa dei ricorrenti sempre nel secondo motivo. Aessere contestato è un vizio procedimentale e non il mancato esamedi un fatto storico. La Corte, a sezioni unite (Cass., Sez. U.,8053/2014), seguita dalla giurisprudenza successiva (Cass.27415/2018, Cass. 19049/2022 e Cass. 17005/2024), ha chiaritoche l’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. ha introdottonell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario,la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,10 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiaNumero di raccolta generale 7490/2026carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, Datav pruebblibcaezio ne 29/03/2026determinato un esito diverso della controversia. Ne consegue che,nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma,n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicareil «fatto storico» (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e,quindi, non un punto o un profilo giuridico), il cui esame sia statoomesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risultiesistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto didiscussione processuale tra le parti e la sua «decisività» (Cass.19049/2022).7. Con il terzo motivo, rubricato «Falsa applicazione di norme didiritto ex art 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ.; erroneainterpretazione dell’art. 12, comma primo, Legge n. 212/2000,dell’art. 42, commi secondo e terzo D.P.R. n. 600/1973 e dell’art.56, quinto comma D.P.R. n. 633/1972» la società e il socioaccomandatario denunciano che il giudice di secondo grado ha erratonel ritenere motivato l’avviso di accertamento in quanto a) soltantonell’anno d’imposta 2007 i ricavi dichiarati erano stati prossimi aivalori indicati dagli studi di settore; b) l’art. 21, secondo comma,d.P.R. n. 633 del 1972 sul contenuto della fattura non consented’individuare una “soglia” astratta al di sotto della quale ladescrizione dei beni e servizi sia insufficiente; c) per dimostrarel’esaustività delle descrizioni utilizzate erano state depositate alcunefatture e la corrispondente documentazione contrattuale; d) lasocietà è stata punita per essersi dimostrata, nell’indicazione deiricavi, “congrua e coerente”, rispetto agli studi di settore.8. Il terzo motivo è inammissibile.8.1 L’avviso di accertamento soddisfa l'obbligo della motivazionequando pone il contribuente nella condizione di conoscereesattamente la pretesa impositiva, individuata nel suo petitum enella causa petendi, attraverso una fedele e chiara ricostruzione11 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 7490/2026degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, senza che l'attoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]possa esaurirsi nell'enunciazione di un’imposizione fiscale di per sé,il cui fondamento sia soggetto a verifica processuale eventuale expost, dovendo la motivazione dare conto degli elementi di fatto eistruttori del procedimento, e del fondamento di legalità, i qualirendono, da un lato, trasparente il buon andamento (art. 97 Cost.)e, dall'altro, pienamente controllabile l'operato della PubblicaAmministrazione (Cass. 30039/2018). La motivazione devepermettere al contribuente di capire la pretesa fiscale e di difendersi.Se non è necessario che contenga tutti i documenti a supporto dellapretesa, l'avviso di accertamento deve fornire gli elementi essenzialiper comprendere le ragioni dell'accertamento. L'Ufficio ha l’obbligodi illustrare chiaramente perché ritiene che il contribuente debbapagare una determinata somma, indicando i fatti e le norme su cuisi basa la pretesa (Cass. 28722/2025).8.2 Nonostante deducano, apparentemente, la violazione delledisposizioni sull’obbligo di motivazione, le parti ricorrenti intendonoottenere una rivalutazione dei fatti già operata dal giudice di merito,in modo chiaro nel motivo) e delle altre produzioni documentali, cosìda realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimitàin un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.8758/2017). Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare allaCorte di cassazione non è l’analisi e l’applicazione delle normeinvocate, bensì l’apprezzamento delle prove documentali, rimessoalla valutazione del giudice di merito (Cass. 17744/2022, Cass.3340/2019 e Cass. 24155/2017).9. Con il quarto motivo, rubricato «Falsa applicazione di norme didiritto ex art 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ.; erroneainterpretazione ed anche erronea interpretazione dell’art. 39,comma primo e comma secondo D.P.R. n. 600/1973 (o anchedell’art. 62 sexies, comma terzo, D.L. n. 331/1993, conv. Legge n.12 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026427/1993», la società e il socio accomandatario deducono che ilNumero di raccolta generale 7490/2026giudice di appello ha errato nel fare riferimento al metodo Dinatad puutbbtliicvaozio ne 29/03/2026e nell’interpretazione della disciplina applicabile per più ragioni:- si era in presenza di una contabilità sostanzialmente corretta;- non sussisteva alcuna incongruenza rispetto agli studi di settore eanzi l’accertamento era stato giustificato facendo riferimento alla“troppa congruenza” rispetto agli studi di settore;- solo le fatture ricevute dal contribuente possono giustificare unaccertamento analitico-induttivo perché, anche ritenendo generichele fatture emesse, comunque la società dichiarava redditi;- l’accertata coerenza rispetto agli studi di settore esclude lapossibilità di procedere all’accertamento analitico-induttivo.10. Il motivo è infondato.10.1 È legittimo il ricorso all'accertamento analitico-induttivo delreddito d'impresa ex art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n.600 del 1973, anche in presenza di una contabilità formalmentecorretta ma complessivamente inattendibile, potendosi, in taleipotesi, evincere l'esistenza di maggiori ricavi o minori costi in basea presunzioni semplici, purché gravi, precisi e concordanti, conconseguente spostamento dell'onere della prova a carico delcontribuente (Cass. 33211/2025, Cass. 1427/2022 e Cass.25202/2022). La circostanza che la maggior parte delle fatture (v.motivazione della sentenza di appello, pag. 4) contenesse unadescrizione generica di beni e servizi – senza che rilevi la distinzionefra fatture attive e passive - costituiva significativo indice di unacontabilità sostanzialmente inattendibile e non solo formalmenteirregolare: la parte non era stata in grado di esibire ulterioredocumentazione idonea a rivelare compiutamente natura, qualità equantità delle prestazioni attestate. Nella motivazione delladecisione è spiegato che i contratti prodotti erano rappresentativi diuna parte molto modesta dei presunti ricavi.13 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/202610.2 I ricorrenti si soffermano unicamente su un precedente citatoNumero di raccolta generale 7490/2026nella sentenza (Cass. 5748/2010) per sostenere che il gDiautad piucbebl icdaziio ne 29/03/2026appello abbia fatto riferimento a un accertamento induttivo. Lametodologia a cui si riferisce il giudice di appello è quella di unaccertamento analitico-induttivo, utilizzabile anche per ricostruirel’ammontare complessivo dei ricavi dell’impesa: “[l’Ufficio] haproceduto a ricalcolare i ricavi e il volume d’affari (calcolo del costodella mano d’opera, quantificato tenendo conto delle ore di lavorosvolte dal socio accomandatario e dai lavoratori dipendenti edeterminazione del ricarico normalmente praticato sulla base dellamerce acquistata alla luce delle stessi indicazioni fornite dallacontribuente) e quindi ha indicato la differenza in positivo tra i ricavidichiarati e quelli accertati” (v. motivazione della sentenzaimpugnata, pag. 4). La ricostruzione non è stata compiutaprescindendo dalle scritture contabili né l’Amministrazione si èavvalsa di presunzioni semplicissime e cioè prive dei requisiti digravità, precisione e concordanza.10.3 Gli studi di settore sono stati sostituiti dal periodo d’imposta2019 dagli indici di affidabilità fiscale. Il metodo di accertamentocontemplato dall’art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993, convertito conlegge n. 427 del 1993, era soltanto uno degli strumenti utilizzabilidall'amministrazione finanziaria per accertare in via presuntiva, alcospetto di una contabilità formalmente regolare, maintrinsecamente inattendibile, il reddito reale del contribuente.Anche a prescindere dagli studi di settore, le condizioni economichedella società potevano presentare caratteristiche di stranezza, ocomunque di singolarità, tali da renderle immediatamente percepibilicome inattendibili secondo la comune esperienza (Cass. 9614/2021,Cass. 6951/2017 e Cass. 20060/2014).11. I quattro motivi del ricorso proposti dalla socia accomandantesono sovrapponibili a quelli del ricorso della società e del socioaccomandatario sicché anch’essi devono essere rigettati o dichiarati14 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026inammissibili sulla base delle considerazioni esposte nei precedentiNumero di raccolta generale 7490/2026paragrafi. Data pubblicazione 29/03/202612. Entrambi i ricorsi devono essere rigettati. Sulle speseprocessuali, nell’ipotesi di riunione di più cause, la liquidazione perl’attività svolta prima della riunione deve avvenire separatamenteper ciascuna causa, mentre un compenso unico può essere liquidatoper la fase successiva alla riunione (Cass. 13276/2018). Tuttal’attività difensiva è precedente alla riunione dei ricorsi. I compensiin favore dell’Agenzia delle entrate, tenuto conto dei parametri deld.m. n. 55 del 2014, possono essere liquidati nella somma di euro4.900,00 nel proc. n. 13876/2017 RG e nella somma di euro2.700,00 nel procedimento n. 13884/2017 RG. Sussistono ipresupposti processuali per imporre ai contribuenti il pagamento delcd. doppio contributo unificato. P.Q.MLa Corte, sui due ricorsi riuniti:1) con riguardo al procedimento n. 13876/2017 R.G., rigetta ilricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nellasomma di euro 4.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate adebito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dàda parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto;2) con riguardo al procedimento n. 13884/2017 R.G., rigetta ilricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nellasomma di euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese prenotate adebito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà15 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 7490/2026Data pubblicazione 29/03/2026da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 5/3/2026il PresidenteLucio Napolitano16 di 16P.Q.MLa Corte, sui due ricorsi riuniti:1) con riguardo al procedimento n. 13876/2017 R.G., rigetta ilricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nellasomma di euro 4.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate adebito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dàda parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto;2) con riguardo al procedimento n. 13884/2017 R.G., rigetta ilricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nellasomma di euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese prenotate adebito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà15 di 16Numero registro generale 13876/2017Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 7490/2026Data pubblicazione 29/03/2026da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 5/3/2026il PresidenteLucio Napolitano16 di 16