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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 11879/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

RG 17542-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 203, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], Roma, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n.

RG 7120/2019 del Tribunale di Roma, depositata il 24/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 17542/2021 Numero sezionale 1579/2022 Numero di raccolta generale 11879/2022 Data pubblicazione 12/04/2022 lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Nel giudizio proposto dinanzi al Tribunale di Roma da [OSCURATO:PERSONA], unico erede legittimo di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere la riduzione di donazioni per lesione della quota di riserva e la restituzione di somme che l’attore assumeva essere state sottratte dal convenuto al patrimonio del de cuius, il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, ritenendo che trattasse di controversia ereditaria, soggetta alla regola dell’art. 22 c.p.c.

Il Tribunale ha riconosciuto che l’ultimo domicilio del defunto non fosse Roma, ma Longano in Provincia di Isernia.

Contro l’ordinanza il Cerini ha proposto regolamento di competenza, sostenendo l’erroneità di tale affermazione, dovendo individuarsi Roma quale ultimo domicilio del defunto.

Il ricorso è fondato, anche se per una ragione diversa rispetto a quella indicata dal ricorrente.

Le parti del presente regolamento danno per scontato che nel caso in esame sia applicabile, in relazione alla natura ereditaria delle domande proposte, l’art. 22 c.p.c.

Il regolamento, invero, investe soltanto la determinazione dell’ultimo domicilio del defunto: Roma, secondo il ricorrente, Longano in Provincia di Isernia, secondo il provvedimento impugnato e il resistente.

Deve invece riconoscersi che le domande proposte nel presente giudizio sono tutte estranee alla nozione di “cause ereditarie” di cui all’art. 22 c.p.c.

È stato chiarito da questa Corte che la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo ove si è aperta la successione, di cui all'art. 22, n. 1, c.p.c., riguarda F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 17542/2021 Numero sezionale 1579/2022 Numero di raccolta generale 11879/2022 Data pubblicazione 12/04/2022 unicamente le cause di divisione della universalità dei rapporti giuridici facenti capo ad un comune de cuius, tornando ad applicarsi, nelle altre ipotesi, le regole generali (Cass. n. 7617/2019).

Con riguardo all’azione di riduzione la giurisprudenza ha considerato l’ipotesi dell’azione di riduzione, proposta dal legittimario pretermesso, insieme all’azione di divisione.

È stato chiarito che “l'azione di divisione non è incompatibile, con l'azione di riduzione esperita da un legittimario pretermesso, in quanto l'accertamento della lesione della riserva e la conseguenza riduzione importa lo stabilimento della communio incidens tra i legittimari, sicché, attraverso questa fase può pervenirsi alla divisione, sia pure al limitato fine di distaccare parzialmente dal bene donato quanto occorra per integrare le quote dei legittimari pretermessi.

Le due azioni bene possono essere proposte cumulativamente nello stesso giudizio; e poiché l'azione di divisione appartiene alla competenza del giudice del luogo dell'aperta successione (art. 22 n. 1 c.p.c.) allo stesso giudice deve ritenersi devoluta anche l'azione di riduzione, proposta cumulativamente con quella di divisione, di cui costituisce giuridicamente un prius logico” (Cass. n. 3145/1962).

Tale principio è estraneo all’ipotesi che ricorre nel caso in esame.

Non si discute, infatti, di un’azione di riduzione di una disposizione testamentaria proposta da coerede contro altro coerede in via strumentale rispetto alla divisione ereditaria dell’intero complesso.

La domanda di riduzione è stata proposta dall’unico erede legittimo nei confronti di soggetto estraneo all’eredità, indicato quale beneficiario di donazioni lesive della quota di riserva.

Certamente, in casi del genere, l’ipotesi più frequente è che la riduzione sia pronunciata per una quota soltanto della donazione lesiva della legittima, venendosi quindi a costituire, sui beni che ne erano oggetto, una comunione alla quale partecipano il legittimario e il destinatario dell’atto ridotto.

F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 17542/2021 Numero sezionale 1579/2022 Numero di raccolta generale 11879/2022 Data pubblicazione 12/04/2022 L’onorato (legatario o donatario) deve allora sottostare alla separazione della parte che è necessaria, per reintegrare la legittima (art. 560 c.c.).

L’azione di restituzione conseguente alla riduzione assume allora funzione divisoria.

Questa divisione, tuttavia, non è la divisione ereditaria cui si riferisce l’art. 22 c.p.c. (che già di per sé non opera nell'ipotesi in cui venga richiesta la divisione di un determinato immobile, solo parzialmente compreso nell'eredità: Cass. n. 4260/1978), ma è una divisione, limitata a quel singolo bene, fra il solo legittimario che abbia esperito l’azione e il donatario.

Lo stesso dicasi in ordine alla domanda di riduzione, ulteriormente proposta dal Cerini nel presente giudizio, di donazioni di denaro, che il de cuius avrebbe fatto in favore del convenuto.

È chiaro che, neanche in questo caso, si è in presenza di una causa fra coeredi nel senso sopra chiarito.

Per quanto riguarda infine la domanda restitutoria delle somme che il convenuto avrebbe prelevato dal conto del de cuius, quale cointestatario, tale causa non rientra nella previsione dell’art. 22 c.p.c. sotto la specie di domanda di “petizione”.

Con la domanda di petizione, infatti, «l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario; ne consegue che tale azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il de cuius abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo di assegni bancari, senza un'apparente causa di giustificazione, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del de cuius» (Cass. n. 3181/2011).

Il principio è perfettamente applicabile nel caso in esame, in cui titolo fatto valere dell’unico erede contro il terzo, costituito da un utilizzo abusivo della F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 17542/2021 Numero sezionale 1579/2022 Numero di raccolta generale 11879/2022 Data pubblicazione 12/04/2022 cointestazione, è indipendente dall’apertura della successione.

Tutti i fatti menzionati nella domanda sono avvenuti prima della morte del correntista.

È appena il caso di rilevare come sia del tutto irrilevante, in questa sede, che la questione dell’inapplicabilità dell’art. 22 c.p.c. non sia stata oggetto di specifico motivo di ricorso, in quanto il regolamento di competenza non è vincolato ai motivi propositi, ma costituisce strumento attraverso il quale si prospetta alla Corte di cassazione “la questione di competenza” affinché la decisa in via definitiva a prescindere dalle censure espressamente formulate dal ricorrente (Cass., S.U., 14569/2002; n. 21442/2016; n. 17312/2918).

Va quindi riconosciuta la competenza del Tribunale di Roma.

La ordinanza va pertanto cassata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, che provvederà anche sulle spese del regolamento di competenza.

Spese al merito.

P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata; dichiara la competenza del Tribunale di Roma, di fronte al quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione.

Spese al merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’11 febbraio 2022.

Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 17542-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 203, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], Roma, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. RG 7120/2019 del Tribunale di Roma, depositata il 24/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 17542/2021 Numero sezionale 1579/2022 Numero di raccolta generale 11879/2022 Data pubblicazione 12/04/2022 lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Nel giudizio proposto dinanzi al Tribunale di Roma da [OSCURATO:PERSONA], unico erede legittimo di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere la riduzione di donazioni per lesione della quota di riserva e la restituzione di somme che l’attore assumeva essere state sottratte dal convenuto al patrimonio del de cuius, il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, ritenendo che trattasse di controversia ereditaria, soggetta alla regola dell’art. 22 c.p.c. Il Tribunale ha riconosciuto che l’ultimo domicilio del defunto non fosse Roma, ma Longano in Provincia di Isernia. Contro l’ordinanza il Cerini ha proposto regolamento di competenza, sostenendo l’erroneità di tale affermazione, dovendo individuarsi Roma quale ultimo domicilio del defunto. Il ricorso è fondato, anche se per una ragione diversa rispetto a quella indicata dal ricorrente. Le parti del presente regolamento danno per scontato che nel caso in esame sia applicabile, in relazione alla natura ereditaria delle domande proposte, l’art. 22 c.p.c. Il regolamento, invero, investe soltanto la determinazione dell’ultimo domicilio del defunto: Roma, secondo il ricorrente, Longano in Provincia di Isernia, secondo il provvedimento impugnato e il resistente. Deve invece riconoscersi che le domande proposte nel presente giudizio sono tutte estranee alla nozione di “cause ereditarie” di cui all’art. 22 c.p.c. È stato chiarito da questa Corte che la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo ove si è aperta la successione, di cui all'art. 22, n. 1, c.p.c., riguarda F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 17542/2021 Numero sezionale 1579/2022 Numero di raccolta generale 11879/2022 Data pubblicazione 12/04/2022 unicamente le cause di divisione della universalità dei rapporti giuridici facenti capo ad un comune de cuius, tornando ad applicarsi, nelle altre ipotesi, le regole generali (Cass. n. 7617/2019). Con riguardo all’azione di riduzione la giurisprudenza ha considerato l’ipotesi dell’azione di riduzione, proposta dal legittimario pretermesso, insieme all’azione di divisione. È stato chiarito che “l'azione di divisione non è incompatibile, con l'azione di riduzione esperita da un legittimario pretermesso, in quanto l'accertamento della lesione della riserva e la conseguenza riduzione importa lo stabilimento della communio incidens tra i legittimari, sicché, attraverso questa fase può pervenirsi alla divisione, sia pure al limitato fine di distaccare parzialmente dal bene donato quanto occorra per integrare le quote dei legittimari pretermessi. Le due azioni bene possono essere proposte cumulativamente nello stesso giudizio; e poiché l'azione di divisione appartiene alla competenza del giudice del luogo dell'aperta successione (art. 22 n. 1 c.p.c.) allo stesso giudice deve ritenersi devoluta anche l'azione di riduzione, proposta cumulativamente con quella di divisione, di cui costituisce giuridicamente un prius logico” (Cass. n. 3145/1962). Tale principio è estraneo all’ipotesi che ricorre nel caso in esame. Non si discute, infatti, di un’azione di riduzione di una disposizione testamentaria proposta da coerede contro altro coerede in via strumentale rispetto alla divisione ereditaria dell’intero complesso. La domanda di riduzione è stata proposta dall’unico erede legittimo nei confronti di soggetto estraneo all’eredità, indicato quale beneficiario di donazioni lesive della quota di riserva. Certamente, in casi del genere, l’ipotesi più frequente è che la riduzione sia pronunciata per una quota soltanto della donazione lesiva della legittima, venendosi quindi a costituire, sui beni che ne erano oggetto, una comunione alla quale partecipano il legittimario e il destinatario dell’atto ridotto. F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Lo stesso dicasi in ordine alla domanda di riduzione, ulteriormente proposta dal Cerini nel presente giudizio, di donazioni di denaro, che il de cuius avrebbe fatto in favore del convenuto. È chiaro che, neanche in questo caso, si è in presenza di una causa fra coeredi nel senso sopra chiarito. Per quanto riguarda infine la domanda restitutoria delle somme che il convenuto avrebbe prelevato dal conto del de cuius, quale cointestatario, tale causa non rientra nella previsione dell’art. 22 c.p.c. sotto la specie di domanda di “petizione”. Con la domanda di petizione, infatti, «l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario; ne consegue che tale azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il de cuius abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo di assegni bancari, senza un'apparente causa di giustificazione, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del de cuius» (Cass. n. 3181/2011). Il principio è perfettamente applicabile nel caso in esame, in cui titolo fatto valere dell’unico erede contro il terzo, costituito da un utilizzo abusivo della F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 17542/2021 Numero sezionale 1579/2022 Numero di raccolta generale 11879/2022 Data pubblicazione 12/04/2022 cointestazione, è indipendente dall’apertura della successione. Tutti i fatti menzionati nella domanda sono avvenuti prima della morte del correntista. È appena il caso di rilevare come sia del tutto irrilevante, in questa sede, che la questione dell’inapplicabilità dell’art. 22 c.p.c. non sia stata oggetto di specifico motivo di ricorso, in quanto il regolamento di competenza non è vincolato ai motivi propositi, ma costituisce strumento attraverso il quale si prospetta alla Corte di cassazione “la questione di competenza” affinché la decisa in via definitiva a prescindere dalle censure espressamente formulate dal ricorrente (Cass., S.U., 14569/2002; n. 21442/2016; n. 17312/2918). Va quindi riconosciuta la competenza del Tribunale di Roma. La ordinanza va pertanto cassata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, che provvederà anche sulle spese del regolamento di competenza. Spese al merito. P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata; dichiara la competenza del Tribunale di Roma, di fronte al quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione. Spese al merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’11 febbraio 2022. Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a
Sentenza Cassazione n. 11879/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris