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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 06076/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo di doglianza, legato alla mancata riqualificazione delle condotte contestate nei termini di cui al comma 5 dell'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990 è manifestamente infondato avendo la Corte del merito, alla luce delle emergenze acquisite, dato atto della riconducibilità dei fatti di cessione di cocaina riscontrati ad una continuativa e strutturata, sul piano organizzativo, attività complessiva di spaccio, connotata in termini talmente intensi da essere definita frenetica in quanto tale sintomo di una capacità di approvvigionamento e di correlato smercio sul mercato coerentemente ritenuti incompatibili con l'ipotesi di reato rivendicata dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] hte Bened tto [OSCURATO:PERSONA]

4. Anna l vis uolo ,.--- ,7 / / / [OSCURATO:PERSONA] CANCELLUMtx 2 2,B 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo di doglianza, legato alla mancata riqualificazione delle condotte contestate nei termini di cui al comma 5 dell'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990 è manifestamente infondato avendo la Corte del merito, alla luce delle emergenze acquisite, dato atto della riconducibilità dei fatti di cessione di cocaina riscontrati ad una continuativa e strutturata, sul piano organizzativo, attività complessiva di spaccio, connotata in termini talmente intensi da essere definita frenetica in quanto tale sintomo di una capacità di approvvigionamento e di correlato smercio sul mercato coerentemente ritenuti incompatibili con l'ipotesi di reato rivendicata dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] hte Bened tto [OSCURATO:PERSONA] 4. Anna l vis uolo ,.--- ,7 / / / [OSCURATO:PERSONA] CANCELLUMtx 2 2,B 20
Sentenza Cassazione n. 06076/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris