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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13672/2026

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026;1.1.

La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto domanda di ammissioneallo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:SOCIETA].,chiedendo, tra l’altro, di essere ammessa: - “in via privilegiataex art.lo 2764 c.c., per l’importo di € 2.800.930,53, per canonidi locazione dovuti per la locazione dell’immobile locato allasocietà fallita, maturati fino alla data del fallimento 22.07.2019”;Numero registro generale 9628/2025Nu2m ero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 13672/2026Data pubblicazione 11/05/2026- “in via privilegiata 2764 c.c. per l’importo di € 75.882,00 perinteressi maturati dalle date dei canoni maturati e non pagatifino alla data del fallimento”; - “in prededuzione, i canoni dilocazione/indennità di occupazione maturati dalla data diammissione del concordato trasformato in fallimento fino alrilascio dell’immobile”.1.2.

Il giudice delegato, nel decreto di esecutività dellostato passivo, ha, tra l’altro, stabilito di: - ammettere l’istante“per € 6.000,00, [OSCURATO:PERSONA] exart. 2764 c.c., per indennità di occupazione dell’immobile … perle mensilità dal 10.05.2019 (data di notifica del ricorso persfratto) al 10.08.2019, pari ad € 2.000,00 mensili ed oltre pariimporto mensile di € 2.000,00 sino al rilascio effettivodell’immobile”; - ammettere l’istante “per € 2.765.332,92Categoria [OSCURATO:PERSONA] alla soddisfazione di tutti glialtri creditori del Fallimento, per asseriti canoni di locazione dal2011 al 30.4.2019 e interessi maturati, trattandosi … difinanziamento soci postergato ex art. 2467 c.c.”; - di escludereil “maggior importo rispetto a quanto riconosciuto per indennitàdi occupazione del disciolto contratto di locazione richiesto per imesi da maggio 2019 ad agosto 2019, in quanto … il contrattodi locazione è stato risolto per inadempimento su istanza dellocatore, che ha notificato ricorso per sfratto in data 10.5.2019”;- di escludere “la garanzia pignoratizia richiesta, in quantol’istante non ha prodotto documentazione munita di data certada cui si ricavi l’esatta identificazione dei beni sottoposti agaranzia pignoratizia”.1.3.

La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione allo statopassivo, contestando, tra l’altro: - l’errata quantificazionedell’indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. riconosciuta inprededuzione; - l’ammissione in via postergata chirografaria exart. 2467 c.c. del credito per canoni di locazione dovuti dal 2011Ric. 2025 n. 9628 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 9628/2025Nu3m ero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 13672/2026Data pubblicazione 11/05/2026sino al 30/4/2019, anziché in via privilegiata ex artt. 2764 e2784 c.c..1.4.

L’opponente ha, di conseguenza, ha chiestol’ammissione al passivo dei seguenti crediti: - “€ 27.872,40 almese, in prededuzione dal 10.5.2019 alla data di riconsegnadell’immobile di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA] da parte della Curatela delfallimento nelle condizioni di legge”; - “€ 2.765.332,92 a titolodi canone di locazione maturati dal 2011 al 10.05.2019, inprivilegio ex art.lo 2784 c.c. … e comunque in privilegio ex art.lo2764 c.c.”; - “€ 75.882,00 per interessi su canoni maturati dalledate di scadenza alla data del fallimento in privilegio ex art.lo2784 c.c. … e comunque in privilegio ex art.lo 2764 c.c.”.1.5. [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la fondatezzadell’opposizione proposta, chiedendone il rigetto.1.6.

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha ritenutoche l’opposizione fosse solo parzialmente fondata.1.7.

Il tribunale, in particolare, con riferimento al primomotivo di doglianza, concernente la quantificazionedell’indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. riconosciuta inprededuzione, dopo aver rilevato che: - il contratto di locazionedel capannone industriale di proprietà di S.F.M., stipulato traquest’ultima e la [OSCURATO:SOCIETA]. (divenuta successivamenteMarchioro s.a.s. di [OSCURATO:SOCIETA].) in qualità di conduttrice, si erapacificamente risolto il 10/5/2019, e, quindi, prima delladichiarazione di fallimento, intervenuta in data 22/7/2019, pereffetto della richiesta di sfratto avanzata dalla stessa S.F.M. allaMarchioro; - a far data dalla risoluzione del contratto(10/5/2019), l’opponente aveva, quindi, il diritto di ricevere dalconcerne, da un lato, l’ammontare di tale indennità e, dall’altro,la data sino alla quale la stessa debba essere corrisposta; haritenuto che: - il quantum dell’indennità di occupazione sineRic. 2025 n. 9628 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 9628/2025Nu4m ero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 13672/2026Data pubblicazione 11/05/2026titulo dev’essere parametrato all’entità del canone locativo dimercato; - il consulente tecnico d’ufficio a tal fine nominato hadeterminato il canone di locazione mensile di riferimento,relativamente al periodo che va dalla data di notifica del ricorsoper sfratto (10/5/2019) alla data di inizio delle operazioni disgombero (30/4/2021), nell’importo di €. 28.300,00, e,relativamente al periodo successivo sino alla riconsegna dellechiavi dell’immobile (agosto 2022), nell’importo di €. 9.800,00,“considerando che dal 30.04.2021 l’immobile è stato privatodegli impianti e che le opere di finitura risultavano notevolmentecompromesse”; - dalle allegazioni e dalle produzionidocumentali della stessa opponente emerge, tuttavia, che “gliimpianti presenti nel capannone … condotto in locazione dallaMarchioro erano di proprietà di quest’ultima e che, come tali,non sono stati oggetto del contratto di locazione dell’immobile”;- “infatti essi, unitamente alle attrezzature e ai macchinarisempre presenti nel capannone, sono stati poi costituiti in pegnoda parte della [OSCURATO:SOCIETA] a garanzia del pagamento dei canonilocatizi”; - “peraltro, che gli impianti in questione fossero diproprietà della [OSCURATO:SOCIETA] emerge anche dall’elaborato peritaleprodotto dalla Curatela … e depositato nel giudizio di ATP …,promosso dalla stessa SFM … ove si legge che gli impianti eranostati realizzati dalla [OSCURATO:SOCIETA] e che non erano stati trasferiti allaSFM all’atto della stipula, in data 31.12.2003, del contratto dipermuta della parte nuova del capannone ove erano situati:alcuni di tali impianti per espressa esclusione (i 10 silos perstoccaggio materia prima) e altri impianti (luce, forza motrice,riscaldamento aria compressa, acqua, antincendio …)verosimilmente in quanto funzionali all’attività della stessaMarchioro”; - “infine, lo stesso C.T.U. (nominato nella presentecausa), convocato a chiarimenti sulle osservazioni mosse dallaRic. 2025 n. 9628 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 9628/2025Nu5m ero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 13672/2026Data pubblicazione 11/05/2026Curatela, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha precisato che non eranella condizione di sapere di chi fossero gli impianti ”.1.8.

Il tribunale, alla luce degli esposti rilievi, ha, quindi,ritenuto di determinare “l’indennità di occupazione dovuta dalcon riferimento all’immobile privo di impianti, pari a € 9.800,00mensili”.1.9.

Il tribunale, per ciò che riguarda la data sino allaquale spetta all’opponente la corresponsione dell’indennità dioccupazione, ha ritenuto che: - i documenti in atti dimostranoche la S.F.M., a partire da ottobre 2020, ha dolosamenteimpedito l’accesso all’immobile di sua proprietà sia alla Curatelasia a Ferplast, aggiudicataria dei beni mobili del Fallimentopresenti nel capannone ed, “a partire dal 21.1.2021 … hadolosamente impedito lo smontaggio e l’asporto dei predetti benimobili venduti a Ferplast, non consentendo quindi al Fallimentodi liberare il capannone e conseguentemente di riconsegnarlo aSFM stessa”; - risulta, dunque, fondata la richiesta deldi occupazione sino alla data del 21/1/2021.1.10.

Il tribunale ha, quindi, ritenuto che alla societàopponente spettasse un’indennità di occupazione, pari ad €.9.800,00 mensili, dal 10/5/2019, data di notifica del ricorso persfratto, sino al 21/1/2021, “data da cui risulta imputabileall’opponente la mancata riconsegna dell’immobile da parte dellaCuratela”.1.11.

Il tribunale, con riferimento al secondo motivo didoglianza, concernente l’ammissione in via chirografariapostergata del credito vantato a titolo di canoni di locazione noncorrisposti dalla [OSCURATO:SOCIETA], il quale avrebbe invece naturaprivilegiata ex art. 2784 c.c. in virtù dell’atto di pegno costituitoa suo favore dalla società poi fallita e, comunque, in virtùRic. 2025 n. 9628 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 9628/2025Nu6m ero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 13672/2026Data pubblicazione 11/05/2026dell’art. 2764 c.c., ha rilevato, in fatto, che: - il contratto dilocazione in questione è stato pacificamente stipulato tra le partiin data 6/2/2004; - la società poi fallita, per ammissione dellastessa opponente, non ha più corrisposto i canoni di locazionedal 2011 fino alla data di risoluzione del contratto stesso, ossiafino al 10/5/2019, e quindi per ben otto anni; - con atto di pegnodel 10/8/2016, la S.F.M., all’epoca (e fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA]) sociaaccomandante della [OSCURATO:SOCIETA], anziché risolvere perinadempimento il contratto di locazione dopo cinque anni diprotratta morosità ovvero agire per il recupero del propriocredito, si è fatta rilasciare un pegno su tutti i beni mobili(impianti, attrezzature e macchinari) della [OSCURATO:SOCIETA] a garanziadel pagamento dei canoni di locazione.1.12.

Il tribunale, sul punto, ha ritenuto che: - “la mancatarichiesta di pagamento dei canoni per ben 8 anni e l’omissionedi agire per il recupero di tale credito, nonostante la Marchiorocontinuasse a utilizzare l’immobile e ad aumentare diconseguenza la propria esposizione debitoria nei confronti dellasocietà socia SFM, rappresentano, a ben vedere, unfinanziamento indiretto della società poi fallita da parte dellasocia accomandante, cosicché il credito dell’opponente per icanoni di locazione rimasti insoluti deve essere qualificato comepostergato ai sensi dell’art. 2467 c.c.”; - la norma previstadall’art. 2467 c.c., dettata in tema di società a responsabilitàlimitata, si applica, del resto, anche al socio accomandante; - ilfatto che il finanziamento sarebbe stato “erogato” non mediantepagamenti in denaro bensì omettendo di richiedere il puntualepagamento dei canoni di locazione (“circostanza che, in ognicaso, ha consentito alla società poi fallita di beneficiare diliquidità, ovvero della liquidità di cui si sarebbe privata se avessepagato puntualmente i canoni di locazione”), non è, inoltre,ostativo alla “sussunzione della fattispecie in esame nell’ambitoRic. 2025 n. 9628 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 9628/2025Nu7m ero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 13672/2026Data pubblicazione 11/05/2026di un finanziamento soci”; - nella locuzione “in qualsiasi formaeffettuati” di cui all’art. 2467 c.c. rientrano, infatti, “tutti icomportamenti concludenti posti in essere dal socio chedisvelino causa e funzione economica di finanziamento”; -sussiste, infine, anche l’ulteriore requisito previsto dall’art. 2467c.c., ossia che la concessione dei finanziamenti alla società daparte dei soci sia avvenuta “in un momento in cui … risulta uneccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonionetto oppure in una situazione finanziaria della società nellaquale sarebbe stato ragionevole un conferimento”; - risulta, ineffetti, che, a partire dall’inizio del 2016, la società poi fallita nonha più potuto ricorrere al credito bancario e dal contratto per lagestione del servizio di tesoreria stipulato nel 2017 tra laMarchioro e la [OSCURATO:SOCIETA]., ovvero altra società riconducibile aimedesimi soci della S.F.M., che sono la madre e la sorella diDomenico [OSCURATO:SOCIETA], socio e amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA].,socio accomandatario della fallita cui è stato esteso il fallimento;- la S.F.M. ha, inoltre, svolto attività di direzione ecoordinamento nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] fino a giugno 2016;- non può, pertanto, dubitarsi che la S.F.M. fosse a conoscenzadella situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamentorispetto al patrimonio netto (che avrebbe richiestoragionevolmente un conferimento da parte della stessa S.F.M.,quale socia accomandante) in cui versava la [OSCURATO:SOCIETA] già apartire (quanto meno) dall’inizio dell’anno 2016.1.13.

Il tribunale ha, quindi, ritenuto che, alla luce dellecircostanze evidenziate, il credito della S.F.M., per canoni dilocazione deve essere considerato un “finanziamento indirettodel socio” e, come tale, “postergato”.1.14.

Quanto, poi, alla garanzia pignoratizia che assiste ilcredito in parola, il tribunale ha ritenuto che: - “la degradazionedel credito a postergato è compatibile con la prelazioneRic. 2025 n. 9628 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 9628/2025Nu8m ero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 13672/2026Data pubblicazione 11/05/2026ipotecaria ma solo in presenza di più creditori postergati, enell’ambito di tale categoria, una volta soddisfatti tutti gli altricreditori a norma del citato art. 2467 c.c.”; - la prelazionepignoratizia non può alterare e sovvertire la natura postergatadel credito, pena l’elusione dell’art. 2467 c.c.

“inteso come unaforma di privilegio in negativo o antiprivilegio”, potendo quindila garanzia rilevare solo nell’ambito del concorso tra più creditoriegualmente postergati; - l’atto costitutivo di pegno atto deve,pertanto, ritenersi nullo ex art. 1344 c.c., contenendo l’art. 2467c.c. una norma inderogabile.1.15.

Il tribunale ha, quindi, parzialmente accoltol’opposizione proposta e ha, per l’effetto, ammesso la S.F.M.s.r.l. al passivo del Fallimento per il credito vantato a titolo diindennità di occupazione, per l’importo di € 9.800,00 mensili,dal 10/5/2019 al 21/1/2021, in prededuzione.2.1.

La [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato (lunedì)28/4/2025, hanno chiesto, per due motivi, la cessazione deldecreto.2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.2.3.

Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE3.1.

Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 1591 c.c., in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nellaparte in cui il tribunale ha ritenuto che la società opponenteaveva il diritto di ricevere, in prededuzione, un’indennità dioccupazione, pari ad €. 9.800,00 mensili, a partire dal10/5/2019, data in cui si è risolto il contratto di locazione delcapannone industriale a suo tempo stipulato tra l’opponente e lasocietà poi fallita, e solo fino al 21/1/2021, data da cui lamancata riconsegna dell’immobile da parte del Fallimento èrisultata imputabile all’opponente.Ric. 2025 n. 9628 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 9628/2025Nu9m ero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 13672/2026Data pubblicazione 11/05/20263.2.

Il tribunale, però, ha osservato la ricorrente, cosìfacendo: - si è, innanzitutto, discostato, in modo illogico eirragionevole, dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio,che aveva correttamente determinato il canone di locazionemensile di riferimento quantificandolo, per il periodo che va dalladata di notifica del ricorso per sfratto (10/5/2019) alla data diinizio delle operazioni di sgombero (30/4/2021), nell’importo di€. 28.300,00, e, solo per il periodo successivo, sino allariconsegna delle chiavi dell’immobile (agosto 2022), nell’importodi €. 9.800,00 in ragione del fatto che, dal 30/4/2021, l’immobileera stato privato degli impianti e che le opere di finiturarisultavano notevolmente compromesse; - ha, inoltre,erroneamente ritenuto che, il giorno 21/1/2021, la mancatariconsegna dell’immobile da parte del Fallimento era imputabilealla stessa opponente, laddove, in realtà, la mancata liberazionedell’immobile dai beni della fallita è risultata imputabile non allaS.[OSCURATO:SOCIETA]. ma, come riconosciuto dallo stesso curatore, alla9.800,00 sin dal 10/5/2019 sul rilievo che gli impianti sitinell’immobile erano di proprietà della società fallita e non dellaS.[OSCURATO:SOCIETA]., laddove, al contrario, gli impianti di cui si discute,come l’impianto elettrico, quello di riscaldamento, le tubatured’acqua e l’impianto antincendio, sono “impianti strutturali”, iquali, peraltro, come emerge dal contratto registrato il19/1/2004, sono stati senz’altro oggetto della permutaintercorsa tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la S.F.M., che ne avrebbe, del resto,acquisito la proprietà per effetto di usucapione decennale.3.3.

Il motivo è inammissibile in tutte le censure in cuirisulta articolato.3.4.

La ricorrente, infatti, pur deducendo un vizio diviolazione di norme di legge ha, nella sostanza, lamentatol’erronea ricognizione dei fatti materiali che, alla luce delle proveRic. 2025 n. 9628 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 9628/20251Nu0m ero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 13672/2026Data pubblicazione 11/05/2026raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare,questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hannoritenuto che l’indennità di occupazione spettante all’opponentedoveva essere, per un verso, determinata nella somma di €.9.800,00 mensili e, per altro verso, calcolata solo fino al21/1/2021, sul rilievo che: - in quest’ultima data la mancatariconsegna dell’immobile da parte del Fallimento era risultataimputabile all’opponente; - gli impianti erano di proprietà dellasocietà fallita e non della [OSCURATO:SOCIETA]..3.5.

La valutazione delle prove, tuttavia, costituisceun’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamentodiscrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordinealla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione, se non per il vizio consistito, come stabilito dall’art.360 n. 5 c.p.c., nell’avere del tutto omesso, in sede diaccertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o piùfatti materiali, principali o secondari, la cui esistenza risulti daltesto della pronuncia impugnata o (più probabilmente) dagli attidel giudizio, che siano stati controversi tra le parti e che abbianocarattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebberosenz’altro imposto al giudice di merito di ricostruire la vicendain modo da integrare con certezza il fondamento storico delladomanda proposta (o dell’eccezione sollevata) dalla parte che,in ragione del suo rigetto, ha impugnato in cassazione talestatuizione.3.6.

L’omesso esame di elementi istruttori non dà luogo,pertanto, al pari della loro (asseritamente) errata valutazione,al vizio d’omesso esame di un fatto decisivo qualora gliaccadimenti fattuali rilevanti in causa come fatti costitutivi deldiritto azionato (o, simmetricamente, come fatti estintivi,modificativi ovvero impeditivi dello stesso) siano stati comunquepresi in considerazione dal giudice, ancorché la pronunciaRic. 2025 n. 9628 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero1 r1eg istro generale 9628/2025Numero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 13672/2026Data pubblicazione 11/05/2026impugnata non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie(Cass.

SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.).3.7.

Non basta, dunque, che il ricorrente lamentisemplicemente la mancata valutazione di uno o più emergenzeistruttorie: è, per contro, necessario che lo stesso indichi, con ladovuta specificità, i fatti storici controversi che il giudice dimerito, nonostante la loro emergenza dagli atti del giudizio odalla stessa pronuncia impugnata, e il carattere decisivo deglistessi, ha completamente omesso di esaminare, riproducendo inricorso la precisa risultanza di tali fatti ed allegando al ricorsomedesimo l’atto processuale che ne costituisce, a suo dire, lafonte.3.8.

L’art. 360 n. 5 c.p.c., lì dove ha previsto quale viziodenunciabile per cassazione l’omesso esame di un fatto storicocontroverso e decisivo per il giudizio, presuppone, infatti, che ilricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt.366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., proceda a indicare non solo il “fattostorico” controverso tra le parti, il cui esame sia stato omesso,ma anche il “dato”, testuale o extratestuale, da cui lo stessorisulti esistente, nonché, infine, la sua “decisività” (Cass.

SU n.8053 del 2014).3.9.

Nel caso in esame, per contro, la ricorrente, puravendo (nella sostanza) lamentato l’omesso esame di fattidecisivi (che avrebbero, a suo dire, costituito, nella misuracorretta, il credito all’indennità dalla stessa azionato), ha deltutto omesso di illustrare, in ricorso, almeno nei loro trattiessenziali, tanto l’effettiva risultanza degli stessi dagli atti delgiudizio, quanto la loro decisività ai fini del riconoscimento deldiritto stesso nella misura (pecuniaria e temporale) invocata.3.10.

Il compito di questa Corte, del resto, non è quello dicondividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenutanella decisione impugnata né quello di procedere ad una riletturaRic. 2025 n. 9628 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero1 r2eg istro generale 9628/2025Numero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 13672/2026Data pubblicazione 11/05/2026degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al finedi sovrapporre la propria valutazione delle prove (anche seindiziarie) rispetto a quella compiuta dai giudici di merito (Cass.n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le proveammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pursempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti ingiudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solocontrollare se costoro abbiano dato effettivamente conto, inordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativoapprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se talemotivazione sia solo apparente ovvero perplessa ocontraddittoria (anche se, in ipotesi, insufficiente: Cass.

SU n.8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamentoprobatorio, qual è reso manifesto nella motivazione delprovvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fattistorici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si siamantenuto, com’è in effetti accaduto nel caso in esame, neilimiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017,in motiv.).3.11.

Il tribunale, invero, dopo aver valutato le proveraccolte in giudizio, ha ritenuto, prendendo così in esame i fattirilevanti ai fini della decisione sulla domanda propostadall’opponente e indicando le ragioni del convincimentoespresso in ordine agli stessi in modo nient’affatto apparente,perplesso o contraddittorio, che: - “gli impianti presenti nelcapannone … condotto in locazione dalla [OSCURATO:SOCIETA] erano diproprietà di quest’ultima e che, come tali, non sono stati oggettodel contratto di locazione dell’immobile”; - la società opponente“a partire dal 21.1.2021 … ha dolosamente impedito losmontaggio e l’asporto dei predetti beni mobili venduti acapannone e conseguentemente di riconsegnarlo a SFM stessa”.Ric. 2025 n. 9628 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 9628/20251Nu3m ero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 13672/2026Data pubblicazione 11/05/20263.12.

Ed una volta ritenuto, in fatto (con apprezzamentonon utilmente censurato con l’espresso e specifico rilievo che ilgiudice di merito abbia del tutto omesso di valutare uno o piùfatti storici controversi e sul punto decisive, nonostante la loroemergenza, doverosamente esposta in ricorso, dagli atti delgiudizio), che il canone di locazione mensile dell’immobile locatodoveva essere determinato senza considerare “gli impiantipresenti nel capannone”, i quali, essendo di proprietà dellaMarchioro, “non sono stati oggetto del contratto di locazionedell’immobile” (e, dunque, di un’indebita utilizzazione da partedella società poi fallita e, dunque, del Fallimento) e chel’indennità di occupazione non poteva spettare oltre la “data dacui risulta imputabile all’opponente la mancata riconsegnadell’immobile da parte della Curatela”, non si presta,evidentemente, a censure, per violazione (o falsa applicazione)di norme di legge, la decisione che lo stesso tribunale haconseguentemente assunto, e cioè che l’indennità dioccupazione spettante all’opponente doveva essere determinatanella minor somma di €. 9.800,00 mensili e che la stessa eradovuta solo fino al 21/1/2021.3.13.

Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 2784 e 2764 c.c., in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cuiil tribunale ha ammesso il credito della società opponente per icanoni di locazione maturati tra il 2011 ed il 30 aprile 2019 incollocazione chirografaria e postergata alla soddisfazione di tuttigli altri creditori del fallimento, sul rilievo che si tratta di unfinanziamento riconducibile all’art. 2467 c.c. e che l’attocostitutivo del pegno concesso a garanzia del loro pagamentoRic. 2025 n. 9628 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 9628/20251Nu4m ero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 13672/2026Data pubblicazione 11/05/2026era nullo per violazione della norma imperativa prevista dall’art.2467 c.c..3.14.

Il tribunale, tuttavia, ha osservato la ricorrente, cosìfacendo, non ha considerato che: - il giudice delegato avevaescluso l’invocata garanzia pignoratizia in ragione dell’affermatamancanza di documentazione munita di data certa dalla quale sipotesse ricavare l’esatta identificazione dei beni concessi inpegno; - il tribunale, invece, così incorrendo nel vizio diultrapetizione, ha ritenuto sua sponte che il contratto di pegnofosse nullo, senza, però, che le parti lo avessero chiesto o fossemai stato argomento di causa, nonché senza allegazionedocumentale e prove adeguate; - i fatti in forza dei quali haaffermato la nullità del pegno, e cioè che “la mancatacorresponsione dei canoni di locazione” costituiva un“finanziante indiretto dei soci” e che “la SFM non poteva nonessere a conoscenza della situazione patrimoniale dellaMarchioro S.a.s.”, del resto, non sono mai stati dimostrati ingiudizio e risultano, dunque, privi di qualsiasi riscontroprobatorio; - l’art. 2467 c.c. non è applicabile alle società dipersone, trattandosi di norma dettata solo per la società aresponsabilità limitata; - l’ammissione in privilegio ex art. 2764c.c. prescinde, infine, dalla costituzione del pegno poiché è unagaranzia ex lege.3.15.

Il motivo è inammissibile.3.16.

L’art. 2467 c.c. prevede, infatti, che la soddisfazionedel credito alla restituzione del finanziamento siapostergata (rispetto alla soddisfazione degli altri creditori) tuttele volte in cui il finanziamento sia stato concesso alla società daun soggetto che, in quel momento, era socio della stessa (art.2467, comma 1°, c.c.) e in un momento di eccessivo squilibriodell’indebitamento rispetto al patrimonio netto della societàRic. 2025 n. 9628 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero1 r5eg istro generale 9628/2025Numero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 13672/2026Data pubblicazione 11/05/2026oppure in circostanze che rendevano preferibile l’apporto dirisorse a titolo di conferimento (art. 2467, comma 2°, c.c.).3.17.

La norma prevista dall’art. 2467 c.c. articola,tuttavia, la fattispecie dei “finanziamenti dei soci” nella formapiù estesa possibile (“in qualsiasi forma effettuati”), così daincludervi senz’altro anche qualunque posizione giuridicasoggettiva qualificabile come “diritto di credito” nei confrontidella società, indipendentemente dallo schema giuridicoutilizzato.3.18.

La nozione di “finanziamento dei soci a favore dellasocietà” di cui all’art. 2467 c.c. comprende, infatti, come sievince dal secondo comma di tale disposizione, i finanziamentieffettuati “in qualsiasi forma” e, quindi, ogni atto che comportiun’attribuzione patrimoniale accompagnata dall’obbligo dellasua futura restituzione (Cass. n. 3017 del 2019).3.19.

La categoria del finanziamento dei soci a favore dellasocietà, di cui all’art. 2467 c.c., non comprende, pertanto, i solicontratti di credito, in quanto il secondo comma della stessanorma prevede che rientrino in quella categoria i finanziamentieffettuati in qualsiasi forma, così da assumere rilevanza anche ilrilascio di garanzie e l’effettuazione di forniture senzacorrispettivo, in quanto ciò si traduca in un volontario apportoeconomico utile proveniente dal socio, che consenta alla societàdi non sostenere immediatamente un costo (Cass. n. 30054 del2023).3.20.

Rientra, di conseguenza, nell’ambito di applicazionedella norma anche il finanziamento che il socio abbia erogatoalla società poi fallita che, come nel caso in esame, si siaconcretizzato nella mancata riscossione da parte dello stesso deicrediti per canoni di locazione maturati nei confronti diquest’ultima.Ric. 2025 n. 9628 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 9628/20251Nu6m ero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 13672/2026Data pubblicazione 11/05/20263.21.

La postergazione disposta dall’artt. 2467 c.c.,peraltro, opera, non solo nel momento in cui si apra un concorsoformale con gli altri creditori sociali ma già̀ durante la vita dellasocietà, integrando una condizione d’inesigibilità legale etemporanea del diritto del socio alla restituzione delfinanziamento, sino a quando non sia superata la situazioneprevista dalla norma.3.22.

La società è, dunque, tenuta a rifiutare al socio ilrimborso del finanziamento, in presenza della situazione didifficoltà economico-finanziaria indicata dalla legge, ovesussistente (come, nella specie, è rimasto incontestato) sia almomento della concessione del finanziamento, sia al momentodella richiesta di rimborso.3.23.

Lo stato di eccessivo squilibrio nell’indebitamento odi una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole unconferimento, prevista dall’art. 2467, comma 2°, c.c.,costituisce, in effetti, un fatto impeditivo del diritto allarestituzione del finanziamento operato dal socio in favore dellasocietà, per cui, ove sussista (e fino a quando sussista lasituazione di crisi prevista dall’art. 2467, comma 2°, c.c.), lasocietà (e, in caso di fallimento, il curatore, opponendosi alla suaammissione al passivo: art. 95, comma 1°, l.fall.) può (anzi,deve) rifiutare la restituzione del finanziamento (Cass. n. 12994del 2019).3.24.

La norma, inoltre, pur se prevista per il caso in cuila società finanziata abbia assunto la forma della società aresponsabilità limitata, è estensibile ad altri tipi di società tuttele volte in cui (come nel caso in esame è rimasto incontestato)il finanziamento sia stato operato da un socio che, per lospecifico assetto dell’ente o per la posizione da luiconcretamente rivestita, si trovi in una situazione siasostanzialmente equivalente a quella del socio di una società aRic. 2025 n. 9628 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero1 r7eg istro generale 9628/2025Numero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 13672/2026Data pubblicazione 11/05/2026responsabilità limitata (cfr. Cass. n. 16291 del 2018, che haritenuto applicabile la previsione di cui all’art. 2467 c.c. nel casoin cui il socio, azionista di maggioranza di una s.p.a. ed anchepresidente del consiglio d’amministrazione, aveva sottoscrittoun prestito obbligazionario non convertibile, garantito daipoteca, in favore della società; Cass. n. 1865 del 2025, inmotiv.).3.25.

La ratio del principio di postergazione del rimborsodel finanziamento dei soci posto dall’art. 2467 c.c. per le societàa responsabilità limitata (consistente nel contrastare i fenomenidi sottocapitalizzazione nominale in società “chiuse”, determinatidalla convenienza dei soci a ridurre l’esposizione al rischiod’impresa, ponendo i capitali a disposizione dell’ente collettivonella forma del finanziamento anziché in quella delconferimento) è, infatti, compatibile anche con altre formesocietarie, come desumibile dall’art. 2497-quinquies c.c., che neestende l’applicabilità ai finanziamenti effettuati in favore diqualsiasi società da parte di chi (come ha accertato, in fatto, iltribunale) vi eserciti attività di direzione e coordinamento (Cass.n. 14056 del 2015).3.26.

La degradazione del credito a postergato, infine, ècompatibile con la prelazione ipotecaria (o, come nella specie,pignoratizia) ma solo in presenza (non emersa, però, in fatto,dagli accertamenti svolti da tribunale, né specificamenteillustrata dalla ricorrente) di più creditori postergati (cfr. Cass.n. 16291 del 2018, in motiv.): a prescindere, dunque, dalladeclamata nullità dell’atto costitutivo del pegno.3.27.

La Corte pronuncia, quindi, il seguente principio didiritto: “Il finanziamento del socio previsto dall’art. 2467 c.c.comprende anche la concessione in favore della società di unimmobile in locazione, ove ciò si traduca, in ragione dellamancata riscossione dei relativi canoni, in un volontario ed utileRic. 2025 n. 9628 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 9628/20251Nu8m ero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 13672/2026Data pubblicazione 11/05/2026apporto economico da parte del socio, che abbia consentito allasocietà di non sostenere immediatamente il corrispondentecosto”.4.

Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.5.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.6.

La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

P.Q.MLa Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna laricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio,che liquida in €. 7.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltreaccessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà attoche sussistono i presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R.n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l.n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 15 aprile 2026.Il PresidenteCosmo CrollaRic. 2025 n. 9628 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
026;1.1. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto domanda di ammissioneallo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:SOCIETA].,chiedendo, tra l’altro, di essere ammessa: - “in via privilegiataex art.lo 2764 c.c., per l’importo di € 2.800.930,53, per canonidi locazione dovuti per la locazione dell’immobile locato allasocietà fallita, maturati fino alla data del fallimento 22.07.2019”;Numero registro generale 9628/2025Nu2m ero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 13672/2026Data pubblicazione 11/05/2026- “in via privilegiata 2764 c.c. per l’importo di € 75.882,00 perinteressi maturati dalle date dei canoni maturati e non pagatifino alla data del fallimento”; - “in prededuzione, i canoni dilocazione/indennità di occupazione maturati dalla data diammissione del concordato trasformato in fallimento fino alrilascio dell’immobile”.1.2. Il giudice delegato, nel decreto di esecutività dellostato passivo, ha, tra l’altro, stabilito di: - ammettere l’istante“per € 6.000,00, [OSCURATO:PERSONA] exart. 2764 c.c., per indennità di occupazione dell’immobile … perle mensilità dal 10.05.2019 (data di notifica del ricorso persfratto) al 10.08.2019, pari ad € 2.000,00 mensili ed oltre pariimporto mensile di € 2.000,00 sino al rilascio effettivodell’immobile”; - ammettere l’istante “per € 2.765.332,92Categoria [OSCURATO:PERSONA] alla soddisfazione di tutti glialtri creditori del Fallimento, per asseriti canoni di locazione dal2011 al 30.4.2019 e interessi maturati, trattandosi … difinanziamento soci postergato ex art. 2467 c.c.”; - di escludereil “maggior importo rispetto a quanto riconosciuto per indennitàdi occupazione del disciolto contratto di locazione richiesto per imesi da maggio 2019 ad agosto 2019, in quanto … il contrattodi locazione è stato risolto per inadempimento su istanza dellocatore, che ha notificato ricorso per sfratto in data 10.5.2019”;- di escludere “la garanzia pignoratizia richiesta, in quantol’istante non ha prodotto documentazione munita di data certada cui si ricavi l’esatta identificazione dei beni sottoposti agaranzia pignoratizia”.1.3. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione allo statopassivo, contestando, tra l’altro: - l’errata quantificazionedell’indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. riconosciuta inprededuzione; - l’ammissione in via postergata chirografaria exart. 2467 c.c. del credito per canoni di locazione dovuti dal 2011Ric. 2025 n. 9628 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 9628/2025Nu3m ero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 13672/2026Data pubblicazione 11/05/2026sino al 30/4/2019, anziché in via privilegiata ex artt. 2764 e2784 c.c..1.4. L’opponente ha, di conseguenza, ha chiestol’ammissione al passivo dei seguenti crediti: - “€ 27.872,40 almese, in prededuzione dal 10.5.2019 alla data di riconsegnadell’immobile di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA] da parte della Curatela delfallimento nelle condizioni di legge”; - “€ 2.765.332,92 a titolodi canone di locazione maturati dal 2011 al 10.05.2019, inprivilegio ex art.lo 2784 c.c. … e comunque in privilegio ex art.lo2764 c.c.”; - “€ 75.882,00 per interessi su canoni maturati dalledate di scadenza alla data del fallimento in privilegio ex art.lo2784 c.c. … e comunque in privilegio ex art.lo 2764 c.c.”.1.5. [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la fondatezzadell’opposizione proposta, chiedendone il rigetto.1.6. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha ritenutoche l’opposizione fosse solo parzialmente fondata.1.7. Il tribunale, in particolare, con riferimento al primomotivo di doglianza, concernente la quantificazionedell’indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. riconosciuta inprededuzione, dopo aver rilevato che: - il contratto di locazionedel capannone industriale di proprietà di S.F.M., stipulato traquest’ultima e la [OSCURATO:SOCIETA]. (divenuta successivamenteMarchioro s.a.s. di [OSCURATO:SOCIETA].) in qualità di conduttrice, si erapacificamente risolto il 10/5/2019, e, quindi, prima delladichiarazione di fallimento, intervenuta in data 22/7/2019, pereffetto della richiesta di sfratto avanzata dalla stessa S.F.M. allaMarchioro; - a far data dalla risoluzione del contratto(10/5/2019), l’opponente aveva, quindi, il diritto di ricevere dalconcerne, da un lato, l’ammontare di tale indennità e, dall’altro,la data sino alla quale la stessa debba essere corrisposta; haritenuto che: - il quantum dell’indennità di occupazione sineRic. 2025 n. 9628 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 9628/2025Nu4m ero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 13672/2026Data pubblicazione 11/05/2026titulo dev’essere parametrato all’entità del canone locativo dimercato; - il consulente tecnico d’ufficio a tal fine nominato hadeterminato il canone di locazione mensile di riferimento,relativamente al periodo che va dalla data di notifica del ricorsoper sfratto (10/5/2019) alla data di inizio delle operazioni disgombero (30/4/2021), nell’importo di €. 28.300,00, e,relativamente al periodo successivo sino alla riconsegna dellechiavi dell’immobile (agosto 2022), nell’importo di €. 9.800,00,“considerando che dal 30.04.2021 l’immobile è stato privatodegli impianti e che le opere di finitura risultavano notevolmentecompromesse”; - dalle allegazioni e dalle produzionidocumentali della stessa opponente emerge, tuttavia, che “gliimpianti presenti nel capannone … condotto in locazione dallaMarchioro erano di proprietà di quest’ultima e che, come tali,non sono stati oggetto del contratto di locazione dell’immobile”;- “infatti essi, unitamente alle attrezzature e ai macchinarisempre presenti nel capannone, sono stati poi costituiti in pegnoda parte della [OSCURATO:SOCIETA] a garanzia del pagamento dei canonilocatizi”; - “peraltro, che gli impianti in questione fossero diproprietà della [OSCURATO:SOCIETA] emerge anche dall’elaborato peritaleprodotto dalla Curatela … e depositato nel giudizio di ATP …,promosso dalla stessa SFM … ove si legge che gli impianti eranostati realizzati dalla [OSCURATO:SOCIETA] e che non erano stati trasferiti allaSFM all’atto della stipula, in data 31.12.2003, del contratto dipermuta della parte nuova del capannone ove erano situati:alcuni di tali impianti per espressa esclusione (i 10 silos perstoccaggio materia prima) e altri impianti (luce, forza motrice,riscaldamento aria compressa, acqua, antincendio …)verosimilmente in quanto funzionali all’attività della stessaMarchioro”; - “infine, lo stesso C.T.U. (nominato nella presentecausa), convocato a chiarimenti sulle osservazioni mosse dallaRic. 2025 n. 9628 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 9628/2025Nu5m ero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 13672/2026Data pubblicazione 11/05/2026Curatela, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha precisato che non eranella condizione di sapere di chi fossero gli impianti ”.1.8. Il tribunale, alla luce degli esposti rilievi, ha, quindi,ritenuto di determinare “l’indennità di occupazione dovuta dalcon riferimento all’immobile privo di impianti, pari a € 9.800,00mensili”.1.9. Il tribunale, per ciò che riguarda la data sino allaquale spetta all’opponente la corresponsione dell’indennità dioccupazione, ha ritenuto che: - i documenti in atti dimostranoche la S.F.M., a partire da ottobre 2020, ha dolosamenteimpedito l’accesso all’immobile di sua proprietà sia alla Curatelasia a Ferplast, aggiudicataria dei beni mobili del Fallimentopresenti nel capannone ed, “a partire dal 21.1.2021 … hadolosamente impedito lo smontaggio e l’asporto dei predetti benimobili venduti a Ferplast, non consentendo quindi al Fallimentodi liberare il capannone e conseguentemente di riconsegnarlo aSFM stessa”; - risulta, dunque, fondata la richiesta deldi occupazione sino alla data del 21/1/2021.1.10. Il tribunale ha, quindi, ritenuto che alla societàopponente spettasse un’indennità di occupazione, pari ad €.9.800,00 mensili, dal 10/5/2019, data di notifica del ricorso persfratto, sino al 21/1/2021, “data da cui risulta imputabileall’opponente la mancata riconsegna dell’immobile da parte dellaCuratela”.1.11. Il tribunale, con riferimento al secondo motivo didoglianza, concernente l’ammissione in via chirografariapostergata del credito vantato a titolo di canoni di locazione noncorrisposti dalla [OSCURATO:SOCIETA], il quale avrebbe invece naturaprivilegiata ex art. 2784 c.c. in virtù dell’atto di pegno costituitoa suo favore dalla società poi fallita e, comunque, in virtùRic. 2025 n. 9628 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 9628/2025Nu6m ero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 13672/2026Data pubblicazione 11/05/2026dell’art. 2764 c.c., ha rilevato, in fatto, che: - il contratto dilocazione in questione è stato pacificamente stipulato tra le partiin data 6/2/2004; - la società poi fallita, per ammissione dellastessa opponente, non ha più corrisposto i canoni di locazionedal 2011 fino alla data di risoluzione del contratto stesso, ossiafino al 10/5/2019, e quindi per ben otto anni; - con atto di pegnodel 10/8/2016, la S.F.M., all’epoca (e fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA]) sociaaccomandante della [OSCURATO:SOCIETA], anziché risolvere perinadempimento il contratto di locazione dopo cinque anni diprotratta morosità ovvero agire per il recupero del propriocredito, si è fatta rilasciare un pegno su tutti i beni mobili(impianti, attrezzature e macchinari) della [OSCURATO:SOCIETA] a garanziadel pagamento dei canoni di locazione.1.12. Il tribunale, sul punto, ha ritenuto che: - “la mancatarichiesta di pagamento dei canoni per ben 8 anni e l’omissionedi agire per il recupero di tale credito, nonostante la Marchiorocontinuasse a utilizzare l’immobile e ad aumentare diconseguenza la propria esposizione debitoria nei confronti dellasocietà socia SFM, rappresentano, a ben vedere, unfinanziamento indiretto della società poi fallita da parte dellasocia accomandante, cosicché il credito dell’opponente per icanoni di locazione rimasti insoluti deve essere qualificato comepostergato ai sensi dell’art. 2467 c.c.”; - la norma previstadall’art. 2467 c.c., dettata in tema di società a responsabilitàlimitata, si applica, del resto, anche al socio accomandante; - ilfatto che il finanziamento sarebbe stato “erogato” non mediantepagamenti in denaro bensì omettendo di richiedere il puntualepagamento dei canoni di locazione (“circostanza che, in ognicaso, ha consentito alla società poi fallita di beneficiare diliquidità, ovvero della liquidità di cui si sarebbe privata se avessepagato puntualmente i canoni di locazione”), non è, inoltre,ostativo alla “sussunzione della fattispecie in esame nell’ambitoRic. 2025 n. 9628 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 9628/2025Nu7m ero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 13672/2026Data pubblicazione 11/05/2026di un finanziamento soci”; - nella locuzione “in qualsiasi formaeffettuati” di cui all’art. 2467 c.c. rientrano, infatti, “tutti icomportamenti concludenti posti in essere dal socio chedisvelino causa e funzione economica di finanziamento”; -sussiste, infine, anche l’ulteriore requisito previsto dall’art. 2467c.c., ossia che la concessione dei finanziamenti alla società daparte dei soci sia avvenuta “in un momento in cui … risulta uneccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonionetto oppure in una situazione finanziaria della società nellaquale sarebbe stato ragionevole un conferimento”; - risulta, ineffetti, che, a partire dall’inizio del 2016, la società poi fallita nonha più potuto ricorrere al credito bancario e dal contratto per lagestione del servizio di tesoreria stipulato nel 2017 tra laMarchioro e la [OSCURATO:SOCIETA]., ovvero altra società riconducibile aimedesimi soci della S.F.M., che sono la madre e la sorella diDomenico [OSCURATO:SOCIETA], socio e amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA].,socio accomandatario della fallita cui è stato esteso il fallimento;- la S.F.M. ha, inoltre, svolto attività di direzione ecoordinamento nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] fino a giugno 2016;- non può, pertanto, dubitarsi che la S.F.M. fosse a conoscenzadella situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamentorispetto al patrimonio netto (che avrebbe richiestoragionevolmente un conferimento da parte della stessa S.F.M.,quale socia accomandante) in cui versava la [OSCURATO:SOCIETA] già apartire (quanto meno) dall’inizio dell’anno 2016.1.13. Il tribunale ha, quindi, ritenuto che, alla luce dellecircostanze evidenziate, il credito della S.F.M., per canoni dilocazione deve essere considerato un “finanziamento indirettodel socio” e, come tale, “postergato”.1.14. Quanto, poi, alla garanzia pignoratizia che assiste ilcredito in parola, il tribunale ha ritenuto che: - “la degradazionedel credito a postergato è compatibile con la prelazioneRic. 2025 n. 9628 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 9628/2025Nu8m ero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 13672/2026Data pubblicazione 11/05/2026ipotecaria ma solo in presenza di più creditori postergati, enell’ambito di tale categoria, una volta soddisfatti tutti gli altricreditori a norma del citato art. 2467 c.c.”; - la prelazionepignoratizia non può alterare e sovvertire la natura postergatadel credito, pena l’elusione dell’art. 2467 c.c. “inteso come unaforma di privilegio in negativo o antiprivilegio”, potendo quindila garanzia rilevare solo nell’ambito del concorso tra più creditoriegualmente postergati; - l’atto costitutivo di pegno atto deve,pertanto, ritenersi nullo ex art. 1344 c.c., contenendo l’art. 2467c.c. una norma inderogabile.1.15. Il tribunale ha, quindi, parzialmente accoltol’opposizione proposta e ha, per l’effetto, ammesso la S.F.M.s.r.l. al passivo del Fallimento per il credito vantato a titolo diindennità di occupazione, per l’importo di € 9.800,00 mensili,dal 10/5/2019 al 21/1/2021, in prededuzione.2.1. La [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato (lunedì)28/4/2025, hanno chiesto, per due motivi, la cessazione deldecreto.2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.2.3. Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE3.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 1591 c.c., in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nellaparte in cui il tribunale ha ritenuto che la società opponenteaveva il diritto di ricevere, in prededuzione, un’indennità dioccupazione, pari ad €. 9.800,00 mensili, a partire dal10/5/2019, data in cui si è risolto il contratto di locazione delcapannone industriale a suo tempo stipulato tra l’opponente e lasocietà poi fallita, e solo fino al 21/1/2021, data da cui lamancata riconsegna dell’immobile da parte del Fallimento èrisultata imputabile all’opponente.Ric. 2025 n. 9628 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 9628/2025Nu9m ero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 13672/2026Data pubblicazione 11/05/20263.2. Il tribunale, però, ha osservato la ricorrente, cosìfacendo: - si è, innanzitutto, discostato, in modo illogico eirragionevole, dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio,che aveva correttamente determinato il canone di locazionemensile di riferimento quantificandolo, per il periodo che va dalladata di notifica del ricorso per sfratto (10/5/2019) alla data diinizio delle operazioni di sgombero (30/4/2021), nell’importo di€. 28.300,00, e, solo per il periodo successivo, sino allariconsegna delle chiavi dell’immobile (agosto 2022), nell’importodi €. 9.800,00 in ragione del fatto che, dal 30/4/2021, l’immobileera stato privato degli impianti e che le opere di finiturarisultavano notevolmente compromesse; - ha, inoltre,erroneamente ritenuto che, il giorno 21/1/2021, la mancatariconsegna dell’immobile da parte del Fallimento era imputabilealla stessa opponente, laddove, in realtà, la mancata liberazionedell’immobile dai beni della fallita è risultata imputabile non allaS.[OSCURATO:SOCIETA]. ma, come riconosciuto dallo stesso curatore, alla9.800,00 sin dal 10/5/2019 sul rilievo che gli impianti sitinell’immobile erano di proprietà della società fallita e non dellaS.[OSCURATO:SOCIETA]., laddove, al contrario, gli impianti di cui si discute,come l’impianto elettrico, quello di riscaldamento, le tubatured’acqua e l’impianto antincendio, sono “impianti strutturali”, iquali, peraltro, come emerge dal contratto registrato il19/1/2004, sono stati senz’altro oggetto della permutaintercorsa tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la S.F.M., che ne avrebbe, del resto,acquisito la proprietà per effetto di usucapione decennale.3.3. Il motivo è inammissibile in tutte le censure in cuirisulta articolato.3.4. La ricorrente, infatti, pur deducendo un vizio diviolazione di norme di legge ha, nella sostanza, lamentatol’erronea ricognizione dei fatti materiali che, alla luce delle proveRic. 2025 n. 9628 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 9628/20251Nu0m ero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 13672/2026Data pubblicazione 11/05/2026raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare,questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hannoritenuto che l’indennità di occupazione spettante all’opponentedoveva essere, per un verso, determinata nella somma di €.9.800,00 mensili e, per altro verso, calcolata solo fino al21/1/2021, sul rilievo che: - in quest’ultima data la mancatariconsegna dell’immobile da parte del Fallimento era risultataimputabile all’opponente; - gli impianti erano di proprietà dellasocietà fallita e non della [OSCURATO:SOCIETA]..3.5. La valutazione delle prove, tuttavia, costituisceun’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamentodiscrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordinealla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione, se non per il vizio consistito, come stabilito dall’art.360 n. 5 c.p.c., nell’avere del tutto omesso, in sede diaccertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o piùfatti materiali, principali o secondari, la cui esistenza risulti daltesto della pronuncia impugnata o (più probabilmente) dagli attidel giudizio, che siano stati controversi tra le parti e che abbianocarattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebberosenz’altro imposto al giudice di merito di ricostruire la vicendain modo da integrare con certezza il fondamento storico delladomanda proposta (o dell’eccezione sollevata) dalla parte che,in ragione del suo rigetto, ha impugnato in cassazione talestatuizione.3.6. L’omesso esame di elementi istruttori non dà luogo,pertanto, al pari della loro (asseritamente) errata valutazione,al vizio d’omesso esame di un fatto decisivo qualora gliaccadimenti fattuali rilevanti in causa come fatti costitutivi deldiritto azionato (o, simmetricamente, come fatti estintivi,modificativi ovvero impeditivi dello stesso) siano stati comunquepresi in considerazione dal giudice, ancorché la pronunciaRic. 2025 n. 9628 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero1 r1eg istro generale 9628/2025Numero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 13672/2026Data pubblicazione 11/05/2026impugnata non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie(Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.).3.7. Non basta, dunque, che il ricorrente lamentisemplicemente la mancata valutazione di uno o più emergenzeistruttorie: è, per contro, necessario che lo stesso indichi, con ladovuta specificità, i fatti storici controversi che il giudice dimerito, nonostante la loro emergenza dagli atti del giudizio odalla stessa pronuncia impugnata, e il carattere decisivo deglistessi, ha completamente omesso di esaminare, riproducendo inricorso la precisa risultanza di tali fatti ed allegando al ricorsomedesimo l’atto processuale che ne costituisce, a suo dire, lafonte.3.8. L’art. 360 n. 5 c.p.c., lì dove ha previsto quale viziodenunciabile per cassazione l’omesso esame di un fatto storicocontroverso e decisivo per il giudizio, presuppone, infatti, che ilricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt.366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., proceda a indicare non solo il “fattostorico” controverso tra le parti, il cui esame sia stato omesso,ma anche il “dato”, testuale o extratestuale, da cui lo stessorisulti esistente, nonché, infine, la sua “decisività” (Cass. SU n.8053 del 2014).3.9. Nel caso in esame, per contro, la ricorrente, puravendo (nella sostanza) lamentato l’omesso esame di fattidecisivi (che avrebbero, a suo dire, costituito, nella misuracorretta, il credito all’indennità dalla stessa azionato), ha deltutto omesso di illustrare, in ricorso, almeno nei loro trattiessenziali, tanto l’effettiva risultanza degli stessi dagli atti delgiudizio, quanto la loro decisività ai fini del riconoscimento deldiritto stesso nella misura (pecuniaria e temporale) invocata.3.10. Il compito di questa Corte, del resto, non è quello dicondividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenutanella decisione impugnata né quello di procedere ad una riletturaRic. 2025 n. 9628 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero1 r2eg istro generale 9628/2025Numero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 13672/2026Data pubblicazione 11/05/2026degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al finedi sovrapporre la propria valutazione delle prove (anche seindiziarie) rispetto a quella compiuta dai giudici di merito (Cass.n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le proveammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pursempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti ingiudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solocontrollare se costoro abbiano dato effettivamente conto, inordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativoapprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se talemotivazione sia solo apparente ovvero perplessa ocontraddittoria (anche se, in ipotesi, insufficiente: Cass. SU n.8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamentoprobatorio, qual è reso manifesto nella motivazione delprovvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fattistorici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si siamantenuto, com’è in effetti accaduto nel caso in esame, neilimiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017,in motiv.).3.11. Il tribunale, invero, dopo aver valutato le proveraccolte in giudizio, ha ritenuto, prendendo così in esame i fattirilevanti ai fini della decisione sulla domanda propostadall’opponente e indicando le ragioni del convincimentoespresso in ordine agli stessi in modo nient’affatto apparente,perplesso o contraddittorio, che: - “gli impianti presenti nelcapannone … condotto in locazione dalla [OSCURATO:SOCIETA] erano diproprietà di quest’ultima e che, come tali, non sono stati oggettodel contratto di locazione dell’immobile”; - la società opponente“a partire dal 21.1.2021 … ha dolosamente impedito losmontaggio e l’asporto dei predetti beni mobili venduti acapannone e conseguentemente di riconsegnarlo a SFM stessa”.Ric. 2025 n. 9628 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 9628/20251Nu3m ero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 13672/2026Data pubblicazione 11/05/20263.12. Ed una volta ritenuto, in fatto (con apprezzamentonon utilmente censurato con l’espresso e specifico rilievo che ilgiudice di merito abbia del tutto omesso di valutare uno o piùfatti storici controversi e sul punto decisive, nonostante la loroemergenza, doverosamente esposta in ricorso, dagli atti delgiudizio), che il canone di locazione mensile dell’immobile locatodoveva essere determinato senza considerare “gli impiantipresenti nel capannone”, i quali, essendo di proprietà dellaMarchioro, “non sono stati oggetto del contratto di locazionedell’immobile” (e, dunque, di un’indebita utilizzazione da partedella società poi fallita e, dunque, del Fallimento) e chel’indennità di occupazione non poteva spettare oltre la “data dacui risulta imputabile all’opponente la mancata riconsegnadell’immobile da parte della Curatela”, non si presta,evidentemente, a censure, per violazione (o falsa applicazione)di norme di legge, la decisione che lo stesso tribunale haconseguentemente assunto, e cioè che l’indennità dioccupazione spettante all’opponente doveva essere determinatanella minor somma di €. 9.800,00 mensili e che la stessa eradovuta solo fino al 21/1/2021.3.13. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 2784 e 2764 c.c., in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cuiil tribunale ha ammesso il credito della società opponente per icanoni di locazione maturati tra il 2011 ed il 30 aprile 2019 incollocazione chirografaria e postergata alla soddisfazione di tuttigli altri creditori del fallimento, sul rilievo che si tratta di unfinanziamento riconducibile all’art. 2467 c.c. e che l’attocostitutivo del pegno concesso a garanzia del loro pagamentoRic. 2025 n. 9628 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 9628/20251Nu4m ero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 13672/2026Data pubblicazione 11/05/2026era nullo per violazione della norma imperativa prevista dall’art.2467 c.c..3.14. Il tribunale, tuttavia, ha osservato la ricorrente, cosìfacendo, non ha considerato che: - il giudice delegato avevaescluso l’invocata garanzia pignoratizia in ragione dell’affermatamancanza di documentazione munita di data certa dalla quale sipotesse ricavare l’esatta identificazione dei beni concessi inpegno; - il tribunale, invece, così incorrendo nel vizio diultrapetizione, ha ritenuto sua sponte che il contratto di pegnofosse nullo, senza, però, che le parti lo avessero chiesto o fossemai stato argomento di causa, nonché senza allegazionedocumentale e prove adeguate; - i fatti in forza dei quali haaffermato la nullità del pegno, e cioè che “la mancatacorresponsione dei canoni di locazione” costituiva un“finanziante indiretto dei soci” e che “la SFM non poteva nonessere a conoscenza della situazione patrimoniale dellaMarchioro S.a.s.”, del resto, non sono mai stati dimostrati ingiudizio e risultano, dunque, privi di qualsiasi riscontroprobatorio; - l’art. 2467 c.c. non è applicabile alle società dipersone, trattandosi di norma dettata solo per la società aresponsabilità limitata; - l’ammissione in privilegio ex art. 2764c.c. prescinde, infine, dalla costituzione del pegno poiché è unagaranzia ex lege.3.15. Il motivo è inammissibile.3.16. L’art. 2467 c.c. prevede, infatti, che la soddisfazionedel credito alla restituzione del finanziamento siapostergata (rispetto alla soddisfazione degli altri creditori) tuttele volte in cui il finanziamento sia stato concesso alla società daun soggetto che, in quel momento, era socio della stessa (art.2467, comma 1°, c.c.) e in un momento di eccessivo squilibriodell’indebitamento rispetto al patrimonio netto della societàRic. 2025 n. 9628 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero1 r5eg istro generale 9628/2025Numero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 13672/2026Data pubblicazione 11/05/2026oppure in circostanze che rendevano preferibile l’apporto dirisorse a titolo di conferimento (art. 2467, comma 2°, c.c.).3.17. La norma prevista dall’art. 2467 c.c. articola,tuttavia, la fattispecie dei “finanziamenti dei soci” nella formapiù estesa possibile (“in qualsiasi forma effettuati”), così daincludervi senz’altro anche qualunque posizione giuridicasoggettiva qualificabile come “diritto di credito” nei confrontidella società, indipendentemente dallo schema giuridicoutilizzato.3.18. La nozione di “finanziamento dei soci a favore dellasocietà” di cui all’art. 2467 c.c. comprende, infatti, come sievince dal secondo comma di tale disposizione, i finanziamentieffettuati “in qualsiasi forma” e, quindi, ogni atto che comportiun’attribuzione patrimoniale accompagnata dall’obbligo dellasua futura restituzione (Cass. n. 3017 del 2019).3.19. La categoria del finanziamento dei soci a favore dellasocietà, di cui all’art. 2467 c.c., non comprende, pertanto, i solicontratti di credito, in quanto il secondo comma della stessanorma prevede che rientrino in quella categoria i finanziamentieffettuati in qualsiasi forma, così da assumere rilevanza anche ilrilascio di garanzie e l’effettuazione di forniture senzacorrispettivo, in quanto ciò si traduca in un volontario apportoeconomico utile proveniente dal socio, che consenta alla societàdi non sostenere immediatamente un costo (Cass. n. 30054 del2023).3.20. Rientra, di conseguenza, nell’ambito di applicazionedella norma anche il finanziamento che il socio abbia erogatoalla società poi fallita che, come nel caso in esame, si siaconcretizzato nella mancata riscossione da parte dello stesso deicrediti per canoni di locazione maturati nei confronti diquest’ultima.Ric. 2025 n. 9628 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 9628/20251Nu6m ero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 13672/2026Data pubblicazione 11/05/20263.21. La postergazione disposta dall’artt. 2467 c.c.,peraltro, opera, non solo nel momento in cui si apra un concorsoformale con gli altri creditori sociali ma già̀ durante la vita dellasocietà, integrando una condizione d’inesigibilità legale etemporanea del diritto del socio alla restituzione delfinanziamento, sino a quando non sia superata la situazioneprevista dalla norma.3.22. La società è, dunque, tenuta a rifiutare al socio ilrimborso del finanziamento, in presenza della situazione didifficoltà economico-finanziaria indicata dalla legge, ovesussistente (come, nella specie, è rimasto incontestato) sia almomento della concessione del finanziamento, sia al momentodella richiesta di rimborso.3.23. Lo stato di eccessivo squilibrio nell’indebitamento odi una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole unconferimento, prevista dall’art. 2467, comma 2°, c.c.,costituisce, in effetti, un fatto impeditivo del diritto allarestituzione del finanziamento operato dal socio in favore dellasocietà, per cui, ove sussista (e fino a quando sussista lasituazione di crisi prevista dall’art. 2467, comma 2°, c.c.), lasocietà (e, in caso di fallimento, il curatore, opponendosi alla suaammissione al passivo: art. 95, comma 1°, l.fall.) può (anzi,deve) rifiutare la restituzione del finanziamento (Cass. n. 12994del 2019).3.24. La norma, inoltre, pur se prevista per il caso in cuila società finanziata abbia assunto la forma della società aresponsabilità limitata, è estensibile ad altri tipi di società tuttele volte in cui (come nel caso in esame è rimasto incontestato)il finanziamento sia stato operato da un socio che, per lospecifico assetto dell’ente o per la posizione da luiconcretamente rivestita, si trovi in una situazione siasostanzialmente equivalente a quella del socio di una società aRic. 2025 n. 9628 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero1 r7eg istro generale 9628/2025Numero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 13672/2026Data pubblicazione 11/05/2026responsabilità limitata (cfr. Cass. n. 16291 del 2018, che haritenuto applicabile la previsione di cui all’art. 2467 c.c. nel casoin cui il socio, azionista di maggioranza di una s.p.a. ed anchepresidente del consiglio d’amministrazione, aveva sottoscrittoun prestito obbligazionario non convertibile, garantito daipoteca, in favore della società; Cass. n. 1865 del 2025, inmotiv.).3.25. La ratio del principio di postergazione del rimborsodel finanziamento dei soci posto dall’art. 2467 c.c. per le societàa responsabilità limitata (consistente nel contrastare i fenomenidi sottocapitalizzazione nominale in società “chiuse”, determinatidalla convenienza dei soci a ridurre l’esposizione al rischiod’impresa, ponendo i capitali a disposizione dell’ente collettivonella forma del finanziamento anziché in quella delconferimento) è, infatti, compatibile anche con altre formesocietarie, come desumibile dall’art. 2497-quinquies c.c., che neestende l’applicabilità ai finanziamenti effettuati in favore diqualsiasi società da parte di chi (come ha accertato, in fatto, iltribunale) vi eserciti attività di direzione e coordinamento (Cass.n. 14056 del 2015).3.26. La degradazione del credito a postergato, infine, ècompatibile con la prelazione ipotecaria (o, come nella specie,pignoratizia) ma solo in presenza (non emersa, però, in fatto,dagli accertamenti svolti da tribunale, né specificamenteillustrata dalla ricorrente) di più creditori postergati (cfr. Cass.n. 16291 del 2018, in motiv.): a prescindere, dunque, dalladeclamata nullità dell’atto costitutivo del pegno.3.27. La Corte pronuncia, quindi, il seguente principio didiritto: “Il finanziamento del socio previsto dall’art. 2467 c.c.comprende anche la concessione in favore della società di unimmobile in locazione, ove ciò si traduca, in ragione dellamancata riscossione dei relativi canoni, in un volontario ed utileRic. 2025 n. 9628 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 9628/20251Nu8m ero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 13672/2026Data pubblicazione 11/05/2026apporto economico da parte del socio, che abbia consentito allasocietà di non sostenere immediatamente il corrispondentecosto”.4. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.6. La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. P.Q.MLa Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna laricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio,che liquida in €. 7.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltreaccessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà attoche sussistono i presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R.n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l.n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 15 aprile 2026.Il PresidenteCosmo CrollaRic. 2025 n. 9628 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026
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