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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 26569/2022

Testo disponibile della fonte

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26190/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30 SC F2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CALABRIA n. 123/2019 depositata il 30/01/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la cartella esattoriale n. 0962006001314139 (e la corrispondente parte di ruolo), con cui gli è stato richiesto dal concessionario per la riscossione tributi (Servizio riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) il pagamento di euro 5.443,00, a titolo di quota del consorzio di bonifica di Sibari per gli anni 2003 e 2004.

2. Il ricorso è stato accolto in primo grado, ma respinto dalla Commissione tributaria regionale, che ha affermato essere stata esaustivamente motivata la cartella con riferimento al piano di classifica emesso dalla competente autorità ragionale, con conseguente presunzione che i fondi abbiano goduto un vantaggio diretto in conseguenza delle opere del consorzio.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, formulando 2 motivi, il contribuente. 4.All'adunanza camerale del 7 luglio 2022 la causa è stata trattata e decisa.Considerato che: 1.11 ricorrente ha dedotto: 1) l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, avendo la sentenza impugnata affermato due circostanze contrarie a quelle effettive, allegate in giudizio - e, cioè, da un lato, la motivazione della cartella con riferimento ad un pianto di classifica e, dall'altro lato, l'esistenza di un piano di classifica, nel caso di specie, assente, come riconosciuto dallo stesso consorzio, che ha fatto riferimento ad altri atti amministrativi, invocandone la equipollenza al piano di classifica; 2) l'erronea applicazione dell'art. 23 della legge della Regione Calabria n. 11 del 2003, espunto dall'ordinamento con sentenza della Consulta n. 188 del 2018.

2. La prima censura ex art. 350 n. 5 cod.proc.civ. non può essere accolta, in quanto, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, non vi è stato l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ma, al contrario, la Commissione tributaria regionale ha preso posizione sulle questioni oggetto di discussione tra le parti (in particolare sulla motivazione dell'atto impositivo e sulla esistenza di un piano di classifica), recependo l'impostazione difensiva del Consorzio invece che quella del contribuente.

Deve, peraltro, ribadirsi che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla

I. n. 143 del 2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Sez. 6 - 1, n. 2268 del 26/01/2022, Rv. 663758 - 01)).3.

Pure destituita di fondamento è la seconda censura, atteso che la sentenza impugnata non ha fatto alcuna applicazione dell'art. 23 della legge della Regione Calabria n. 11 del 2003, dichiarato incostituzionale ed ha, quindi, ritenuto superfluo ogni esame delle relative questioni ("Del tutto superflua è, pertanto, ogni dissertazione sulla portata dell'art. 23 della L.R. n. 11 del 23").

La sentenza impugnata ha correttamente applicato l'orientamento consolidato, secondo cui, in tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica; solo in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (Sez. 5, n. 11431 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 664350 - 01). 4.In conclusione, il ricorso va rigettato, senza alcuna pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13 cornima 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26190/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30 SC F2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA n. 123/2019 depositata il 30/01/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la cartella esattoriale n. 0962006001314139 (e la corrispondente parte di ruolo), con cui gli è stato richiesto dal concessionario per la riscossione tributi (Servizio riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) il pagamento di euro 5.443,00, a titolo di quota del consorzio di bonifica di Sibari per gli anni 2003 e 2004. 2. Il ricorso è stato accolto in primo grado, ma respinto dalla Commissione tributaria regionale, che ha affermato essere stata esaustivamente motivata la cartella con riferimento al piano di classifica emesso dalla competente autorità ragionale, con conseguente presunzione che i fondi abbiano goduto un vantaggio diretto in conseguenza delle opere del consorzio. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, formulando 2 motivi, il contribuente. 4.All'adunanza camerale del 7 luglio 2022 la causa è stata trattata e decisa.Considerato che: 1.11 ricorrente ha dedotto: 1) l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, avendo la sentenza impugnata affermato due circostanze contrarie a quelle effettive, allegate in giudizio - e, cioè, da un lato, la motivazione della cartella con riferimento ad un pianto di classifica e, dall'altro lato, l'esistenza di un piano di classifica, nel caso di specie, assente, come riconosciuto dallo stesso consorzio, che ha fatto riferimento ad altri atti amministrativi, invocandone la equipollenza al piano di classifica; 2) l'erronea applicazione dell'art. 23 della legge della Regione Calabria n. 11 del 2003, espunto dall'ordinamento con sentenza della Consulta n. 188 del 2018. 2. La prima censura ex art. 350 n. 5 cod.proc.civ. non può essere accolta, in quanto, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, non vi è stato l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ma, al contrario, la Commissione tributaria regionale ha preso posizione sulle questioni oggetto di discussione tra le parti (in particolare sulla motivazione dell'atto impositivo e sulla esistenza di un piano di classifica), recependo l'impostazione difensiva del Consorzio invece che quella del contribuente. Deve, peraltro, ribadirsi che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla I. n. 143 del 2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Sez. 6 - 1, n. 2268 del 26/01/2022, Rv. 663758 - 01)).3. Pure destituita di fondamento è la seconda censura, atteso che la sentenza impugnata non ha fatto alcuna applicazione dell'art. 23 della legge della Regione Calabria n. 11 del 2003, dichiarato incostituzionale ed ha, quindi, ritenuto superfluo ogni esame delle relative questioni ("Del tutto superflua è, pertanto, ogni dissertazione sulla portata dell'art. 23 della L.R. n. 11 del 23"). La sentenza impugnata ha correttamente applicato l'orientamento consolidato, secondo cui, in tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica; solo in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (Sez. 5, n. 11431 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 664350 - 01). 4.In conclusione, il ricorso va rigettato, senza alcuna pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13 cornima 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Co
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