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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024

Cassazione n. 45531/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi in relazione alla condanna det ricorrenti per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito; Considerato, invero, che la Corte d'appello, con congrua ed esaustiva motivazione, ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi del reato di cui all'art.336 cod. pen., dal momento che - alla luce dell'accertata dinamica dei fatti - i ricorrenti proferivano frasi minacciose ("andiamo dall'avvocato e vi facciamo un culo così, vi facciamo perdere il posto di lavoro") nei confronti degli operanti che intendevano procedere al controllo sui predetti che si erano allontanati a bordo di unvauto segnalata come occupata da soggetti che poco prima avevano commesso il furto di un paio di occhiali da sole in un esercizio commerciale.

Condotta, questa, chiaramente integrante il delitto contestato, atteso che ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia o di resistenza a pubblico ufficiale non è necessaria una minaccia diretta o personale, essendo invece sufficiente l'uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale (da ultimo, Sez. 6, n. 2104 del 16/12/2021 - dep. 18/01/2022, Alberto, Rv. 282666 - 01); Rilevato che anche il secondo motivo - con il quale si censura la sentenza di appello per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato, considerato che, da un lato, gli stessi ricorrenti ammettono che esse non erano state richieste nell'atto di appello e che, comunque, la Corte territoriale dà atto che gli imputati sono gravati da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e il [OSCURATO:PERSONA] anche di un episodio di resistenza, seppur risalente nel tempo; circostanze che evidenziano - come rilevato dalla sentenza impugnata - l'insussistenza di "elementi di valutazione positiva per concedere le attenuanti generiche"; Ritenuto che i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. eCosì deciso il 25/11/2024 Il nsigliere esten [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi in relazione alla condanna det ricorrenti per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito; Considerato, invero, che la Corte d'appello, con congrua ed esaustiva motivazione, ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi del reato di cui all'art.336 cod. pen., dal momento che - alla luce dell'accertata dinamica dei fatti - i ricorrenti proferivano frasi minacciose ("andiamo dall'avvocato e vi facciamo un culo così, vi facciamo perdere il posto di lavoro") nei confronti degli operanti che intendevano procedere al controllo sui predetti che si erano allontanati a bordo di unvauto segnalata come occupata da soggetti che poco prima avevano commesso il furto di un paio di occhiali da sole in un esercizio commerciale. Condotta, questa, chiaramente integrante il delitto contestato, atteso che ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia o di resistenza a pubblico ufficiale non è necessaria una minaccia diretta o personale, essendo invece sufficiente l'uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale (da ultimo, Sez. 6, n. 2104 del 16/12/2021 - dep. 18/01/2022, Alberto, Rv. 282666 - 01); Rilevato che anche il secondo motivo - con il quale si censura la sentenza di appello per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato, considerato che, da un lato, gli stessi ricorrenti ammettono che esse non erano state richieste nell'atto di appello e che, comunque, la Corte territoriale dà atto che gli imputati sono gravati da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e il [OSCURATO:PERSONA] anche di un episodio di resistenza, seppur risalente nel tempo; circostanze che evidenziano - come rilevato dalla sentenza impugnata - l'insussistenza di "elementi di valutazione positiva per concedere le attenuanti generiche"; Ritenuto che i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. eCosì deciso il 25/11/2024 Il nsigliere esten [OSCURATO:PERSONA]
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