CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 25809/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17276/2022 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresent ato e dife s o d a gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato- avverso il decreto d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 5 2 28 6 /202 1 depositatoil 4 /0 2 /202 2 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Presupposto è un processo parimenti di equa riparazione, svoltosi nella fase di cognizione dal 14/6/2012 al21/09/2017 (5 anni, 3 mesi, e 7 giorni), nella fase di ottemperanza dal 17/4/2020 al 20/10/2020 (6 mesi e 3giorni). Nel processo di equa riparazione ricorsivo, instaurato nel 2021 parimenti presso la Corte di appello di Roma, sono stati 2di 4 – RG 1 7276 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 9 ) – [OSCURATO:PERSONA]. liquidati €1.600 di equo indennizzo, € 494 di compensi, € 27 di esborsi, a seguito di rigetto dell’opposizionedella parte privata. Ricorre in cassazione la parte privata con due motivi, illustrati da memoria. Rimane intimato il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo si censura che la durata ragionevole del processo di equa riparazione presupposto sia stata calcolata in un anno e sei mesi anziché in un anno. Se ne desume che la quantificazione dell’indennizzo su 4 anziché su 5 anni, compiuta dalla corte territoriale, è erronea (nel presupposto che la durata non ragionevole superiore a 6 mesi è equiparata ad un anno). Si deduce violazione degli artt. 2 co. 2, 2bis, 2quater, 3 co. 6, 5ter co. 5, 5sexies co. 1, 5 e 7 l. 89/2001; 111, 117 Cost., 6 Cedu. Con il secondo motivo, subordinato al rigetto del primo, si censura la liquidazione degli esborsi del procedimentomonitorio. In particolare, si fa valere che sia stato negato il rimborso di € 1 per l’impiego di sistemi telematici di pagamento, obbligatorio durante l’emergenza sa- nitaria. Si deduce violazione degli artt. 91 co. 1 c.p.c.; 30 co. 1 d.p.r. 115/2002;13 co. 10 l. 247/2012; 2 co. 2 d.m. 55/2014; 221 co. 3 d.l. 34/2020 conv. in l. 77/2020;6 co. 1 d.l. 44/2021 conv. in l. 76/2021. 2. –Il primo motivo è fondato. L’amministrazione statale della giustizia è tenuta a far sì che i pro- cessi di equa riparazione si svolgano più rapidamente degli altri pro- cessi, poiché di regola sono più semplici e comunque costituiscono un rimedio ad una durata eccessiva di un processo già verificatasi, cosic- ché si acuisce il dovere di diligenza acceleratoria. Pertanto, nel dichia- rare l’incostituzionalità dell’art. 2 co. 2bis l. 89/2001, Corte cost.36/2016 ha indicato in due anni il termine di durata ragionevoledi un processo di equa riparazione in due gradi, l’uno di merito e l’altro di 3di 4 – RG 1 7276 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 9 ) – [OSCURATO:PERSONA]. legittimità (la Corte costituzionale si è rifatta così alla giurisprudenza della Corte europea). Nel grado di merito, la realizzazione del diritto all’equa riparazione passa per unasequenza procedimentale unitaria, articolata in due fasi (di cognizione e di esecuzione). Tale struttura, rigida nel suo dover rispettare complessivamente il termine ragionevole di un anno, è con- notata invece da flessibilità temporale nel suo snodo di passaggio dalla prima alla seconda fase, poiché non è necessario che la fase esecutiva inizi entro un determinato lasso di tempo (in particolare: di sei mesi) dalla definizione della fase di cognizione. D’altra parte, fa da contrap- peso a tale flessibilità la circostanza che il lasso di tempo intercorrente tra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva non è computato nella durata della sequenza cognitivo-esecutiva, poi- ché non è tempo del processo (così si è assestata la giurisprudenza di legittimità sulla base di Cass. SU 19883/2019: cfr. Cass. 33764/2022, fra le più recenti). La fase esecutiva può essere costituita indifferentemente dall’espro- priazione forzata secondo il codice di procedura civile oppure dal giu- dizio di ottemperanza secondo il codice del processo amministrativo, ma solo nel primo caso il creditore è tenuto a rispettare il termine di- latorio semestrale ex art. 14 d.l. 669/1996 conv. in l. 30/1997,decor- rente dalla notifica del titolo esecutivo,prima di dare i mpulso all’ese- cuzione(cfr. Cass. 10182/2022, tra le altre). Ove la durata di tale se- quenza cognitivo-esecutiva ecceda il termine ragionevole di un anno (al netto, come detto, dell’intervallo tra le due fasi) e superi pure il limite minimo di non ragionevole durata indennizzabile(sei mesi) , en- tro il termine di ex art. 4 l. 89/2001 (sei mesi, decorrenti dalla defini- tività della fase esecutiva) si può agire in giudizio per l’equo indennizzo 4di 4 – RG 1 7276 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 9 ) – [OSCURATO:PERSONA]. ex l. 89/2001 per la non ragionevole durata del processo («presuppo- sto») ex l. 89/2001 (in gergo: «Pinto su Pinto»). Questo è esattamente ciò che è accaduto nel caso di specie. Senon- ché la corte territoriale ha commesso l’errore di aggiungere indebita- mente 6mesi alla durata ragionevole di 1 anno del processo (presup- posto) di equa riparazione nel suo grado di merito (cognitivo-esecu- tivo). Pertanto, ciò le ha impedito di cogliere che, nel caso di specie, il processo di equa riparazionepresupposto si è protratto per una durata non ragionevole di 4 anni e 9 mesi circa e che di conseguenza, è ma- turato un periodo indennizzabile di 5 anni, non solo di 4. 3. - Accolto il primo motivo, assorbito è il secondo. In relazione al motivo accolto, è cassato il decreto impugnato. La causa è rinviata alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, anche perla liquida- zione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo ac- colto, rinvia la causa alla Corte di app