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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 14308/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI MONZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Monza che ha rigettato la doppia impugnazione proposta avverso il decreto in data 17/03/2021 con cui il Pubblico ministero aveva convalidato il sequestro probatorio di una somma di denaro pari a euro 503.240,00 e avverso il decreto in data 29/03/2021 con cui il G.i.p. aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della stessa somma di denaro, in relazione al reato di riciclaggio.

Deduce:

1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 253 cod.proc.pen. e all'art. 648- bis, cod.pen.; motivazione apparente o mancante per omesso esame di punti I decisivi per l'accertamento dei fatti; erronea applicazione di una norma processuale, in relazione all'art. 350, cod.proc.pen. e all'art. 191, cod.proc.pen.; vizio di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 253 cod.proc.pen. e all'art. 648-bis, cod.pen..

1.1.1. Quanto al sequestro probatorio, il ricorrente sostiene che il Pubblico ministero lo ha convalidato ritenendo che il denaro fosse corpo di reato o cosa pertinente il reato sulla base delle dichiarazioni spontanee rese dallo stesso Salomone.

La difesa assume che tali dichiarazioni non sono utilizzabili perché «non sono cristallizzate in autonomo verbale di dichiarazioni spontanee e sottoscritte dall'indagato.

Le presunte dichiarazioni del Salomone sono riportate esclusivamente nel verbale di sequestro probatorio che il Salomone ha sottoscritto».

1.1.2. Con riguardo al travisamento dei fatti e della prova, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha ritenuto che Salomone dovesse consegnare i soldi alla società [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di alcuni appunti manoscritti consegnati da Salomone alla Polizia giudiziaria, senza che su tali appunti vi fosse alcun riferimento a tale dinamica.

Aggiunge che il tribunale ha trascurato le specifiche censure espresse con il riesame.

1.1.3. Sempre con riguardo al sequestro probatorio, il ricorrente osserva che il denaro è stato vincolato sulla base di un'astratta ipotesi di reato, presunta soltanto dalla quantità di denaro, priva di elementi concreti e finalizzata all'accertamento di un eventuale reato presupposto.

1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 648-bis, cod.pen. e all'art. 321, cod.proc.pen. nonché mancanza o apparenza della motivazione per omesso esame di punti decisivi per la ricostruzione dei fatti.

Con riguardo al sequestro preventivo, il ricorrente sostiene che l'ordinanza «non ha valutato in una visione critico-globale tutte le risultanze processuali che, ove scrupolosamente considerate, avrebbero consentito di escludere l'esistenza del fumus commissi delicti in relazione al reato di riciclaggio».

Vengono richiamati i medesimi motivi esposti con riguardo al sequestro probatorio, con particolare riguardo alla denuncia di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagato e al travisamento della prova con riguardo ai manoscritti consegnati dallo stesso Salomone.

La difesa aggiunge che il tribunale -sostituendosi al Pubblico ministero e al G.i.p. e in assenza di alcun elemento- ha individuato il reato presupposto nell'ipotesi prevista dall'art. 512-bis, cod.pen., per di più ignorando le specifiche censure espresse con la memoria difensiva in sede di riesame, così omettendo l'esame di punti decisivi in tema di entità della somma, modalità di custodia della stessa, serialità delle condotte di Salomone, modalità anomale di ../4--0 n›.)..). ‘,.., I movimentazione del denaro e connotazione della società destinataria.

La difesa conclude osservando che «dal complesso degli atti processuali emerge solo una mera contestazione del reato di riciclaggio formulata dal P.m. in sede di convalida di sequestro preventivo, una presunta illecita attività di trasporto di denaro astrattamente ipotizzata dal G.I.P. nel decreto di sequestro preventivo e una illegittima quanto astratta indicazione del reato presupposto (art. 512-bis c.p.) formulata dal Tribunale di Monza in funzione di giudice del riesame». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni.

1.1. Anzitutto è inammissibile perché manifestamente infondata l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee, riportate e sottoscritte nel verbale di sequestro e non in autonomo verbale.

A tal riguardo va richiamato il risalente e condiviso principio di diritto -cui si intende dare seguito- che ha spiegato che «a norma dell'art. 357, secondo comma, lettera b), cod. proc. pen., la polizia giudiziaria è tenuta a redigere verbale, tra l'altro, degli atti non ripetibili compiuti e delle dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte indagini.

Tale adempimento non comporta l'obbligo di redigere un autonomo verbale per ciascuna delle attività svolte specie ove vi sia una contestualità di tempo e di luogo, non essendo ciò prescritto da alcuna disposizione di legge.

Ne consegue che nell'ipotesi in cui vengano rese alla polizia giudiziaria, mentre procede a perquisizione od a sequestro, dichiarazioni spontanee, processualmente rilevanti, da parte della persona sottoposta alle indagini, le dichiarazioni stesse ben possono essere inserite nel verbale di perquisizione o di sequestro, senza che occorra redigere distinto ed autonomo verbale», (Sez. 6, Sentenza n. 1935 del 19/11/1993 Ud., dep. il 1994, Rv. 197262 - 01).

Rv.

Corbo

1.2. I restanti motivi di ricorso -a dispetto delle varie intitolazioni- attengono alla motivazione e sono perciò inammissibili, atteso che avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari reali è possibile opporre soltanto il vizio di violazione di legge.

Per come evidenziato dallo stesso ricorrente, il tribunale ha ritenuto sussistente il requisito del fumus commissi delicti del reato di riciclaggio risaltando le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato (rispetto alle quali non si rinviene alcun confronto nel ricorso) il contenuto dei manoscritti consegnati dallo stesso salomone e tutta una serie di dati fattuali quali l'entità della somma, le modalità dì custodia della stessa, la serialità delle condotte di Salomone, le modalità anomale di movimentazione del denaro e la connotazione della società destinataria.A\Sivn.1,-\:, I motivi di ricorso sono sostanzialmente intesi a contrastare il risultato valutativo raggiunto dal giudice del merito, in quanto inteso a demolire la validità dimostrativa di ogni elemento valorizzato dal tribunale.

Da ciò discende che le censure si rivolgono alla motivazione e non contengono alcuna denuncia riconducibile al vizio di violazione di legge.

Va, dunque, ribadito che «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice», (Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/11/2021 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI MONZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Monza che ha rigettato la doppia impugnazione proposta avverso il decreto in data 17/03/2021 con cui il Pubblico ministero aveva convalidato il sequestro probatorio di una somma di denaro pari a euro 503.240,00 e avverso il decreto in data 29/03/2021 con cui il G.i.p. aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della stessa somma di denaro, in relazione al reato di riciclaggio. Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 253 cod.proc.pen. e all'art. 648- bis, cod.pen.; motivazione apparente o mancante per omesso esame di punti I decisivi per l'accertamento dei fatti; erronea applicazione di una norma processuale, in relazione all'art. 350, cod.proc.pen. e all'art. 191, cod.proc.pen.; vizio di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 253 cod.proc.pen. e all'art. 648-bis, cod.pen.. 1.1.1. Quanto al sequestro probatorio, il ricorrente sostiene che il Pubblico ministero lo ha convalidato ritenendo che il denaro fosse corpo di reato o cosa pertinente il reato sulla base delle dichiarazioni spontanee rese dallo stesso Salomone. La difesa assume che tali dichiarazioni non sono utilizzabili perché «non sono cristallizzate in autonomo verbale di dichiarazioni spontanee e sottoscritte dall'indagato. Le presunte dichiarazioni del Salomone sono riportate esclusivamente nel verbale di sequestro probatorio che il Salomone ha sottoscritto». 1.1.2. Con riguardo al travisamento dei fatti e della prova, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha ritenuto che Salomone dovesse consegnare i soldi alla società [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di alcuni appunti manoscritti consegnati da Salomone alla Polizia giudiziaria, senza che su tali appunti vi fosse alcun riferimento a tale dinamica. Aggiunge che il tribunale ha trascurato le specifiche censure espresse con il riesame. 1.1.3. Sempre con riguardo al sequestro probatorio, il ricorrente osserva che il denaro è stato vincolato sulla base di un'astratta ipotesi di reato, presunta soltanto dalla quantità di denaro, priva di elementi concreti e finalizzata all'accertamento di un eventuale reato presupposto. 1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 648-bis, cod.pen. e all'art. 321, cod.proc.pen. nonché mancanza o apparenza della motivazione per omesso esame di punti decisivi per la ricostruzione dei fatti. Con riguardo al sequestro preventivo, il ricorrente sostiene che l'ordinanza «non ha valutato in una visione critico-globale tutte le risultanze processuali che, ove scrupolosamente considerate, avrebbero consentito di escludere l'esistenza del fumus commissi delicti in relazione al reato di riciclaggio». Vengono richiamati i medesimi motivi esposti con riguardo al sequestro probatorio, con particolare riguardo alla denuncia di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagato e al travisamento della prova con riguardo ai manoscritti consegnati dallo stesso Salomone. La difesa aggiunge che il tribunale -sostituendosi al Pubblico ministero e al G.i.p. e in assenza di alcun elemento- ha individuato il reato presupposto nell'ipotesi prevista dall'art. 512-bis, cod.pen., per di più ignorando le specifiche censure espresse con la memoria difensiva in sede di riesame, così omettendo l'esame di punti decisivi in tema di entità della somma, modalità di custodia della stessa, serialità delle condotte di Salomone, modalità anomale di ../4--0 n›.)..). ‘,.., I movimentazione del denaro e connotazione della società destinataria. La difesa conclude osservando che «dal complesso degli atti processuali emerge solo una mera contestazione del reato di riciclaggio formulata dal P.m. in sede di convalida di sequestro preventivo, una presunta illecita attività di trasporto di denaro astrattamente ipotizzata dal G.I.P. nel decreto di sequestro preventivo e una illegittima quanto astratta indicazione del reato presupposto (art. 512-bis c.p.) formulata dal Tribunale di Monza in funzione di giudice del riesame». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni. 1.1. Anzitutto è inammissibile perché manifestamente infondata l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee, riportate e sottoscritte nel verbale di sequestro e non in autonomo verbale. A tal riguardo va richiamato il risalente e condiviso principio di diritto -cui si intende dare seguito- che ha spiegato che «a norma dell'art. 357, secondo comma, lettera b), cod. proc. pen., la polizia giudiziaria è tenuta a redigere verbale, tra l'altro, degli atti non ripetibili compiuti e delle dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte indagini. Tale adempimento non comporta l'obbligo di redigere un autonomo verbale per ciascuna delle attività svolte specie ove vi sia una contestualità di tempo e di luogo, non essendo ciò prescritto da alcuna disposizione di legge. Ne consegue che nell'ipotesi in cui vengano rese alla polizia giudiziaria, mentre procede a perquisizione od a sequestro, dichiarazioni spontanee, processualmente rilevanti, da parte della persona sottoposta alle indagini, le dichiarazioni stesse ben possono essere inserite nel verbale di perquisizione o di sequestro, senza che occorra redigere distinto ed autonomo verbale», (Sez. 6, Sentenza n. 1935 del 19/11/1993 Ud., dep. il 1994, Rv. 197262 - 01). Rv. Corbo 1.2. I restanti motivi di ricorso -a dispetto delle varie intitolazioni- attengono alla motivazione e sono perciò inammissibili, atteso che avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari reali è possibile opporre soltanto il vizio di violazione di legge. Per come evidenziato dallo stesso ricorrente, il tribunale ha ritenuto sussistente il requisito del fumus commissi delicti del reato di riciclaggio risaltando le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato (rispetto alle quali non si rinviene alcun confronto nel ricorso) il contenuto dei manoscritti consegnati dallo stesso salomone e tutta una serie di dati fattuali quali l'entità della somma, le modalità dì custodia della stessa, la serialità delle condotte di Salomone, le modalità anomale di movimentazione del denaro e la connotazione della società destinataria.A\Sivn.1,-\:, I motivi di ricorso sono sostanzialmente intesi a contrastare il risultato valutativo raggiunto dal giudice del merito, in quanto inteso a demolire la validità dimostrativa di ogni elemento valorizzato dal tribunale. Da ciò discende che le censure si rivolgono alla motivazione e non contengono alcuna denuncia riconducibile al vizio di violazione di legge. Va, dunque, ribadito che «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice», (Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/11/2021 I
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