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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 27034/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16 giugno 2021, con cui la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del 12 novembre 2020 del Tribunale di Civitavecchia, con cui ella, all'esito del rito abbreviato, riconosciute le attenuanti generiche, era stata condannata alla pena di anni 3, giorni 20 di reclusione e 12.000 euro di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui agli art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Ladispoli il 20 agosto 2020.

2. Il ricorso è affidato a tre motivi.

Con il primo, con cui la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza, sotto il profilo della carenza e contraddittorietà della motivazione e della violazione degli art. 192 comma 2, 530 e 533 cod. proc. pen.

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Con il terzo motivo, è stata censurata infine la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima espansione.

3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché non specifico e privo di un adeguato confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata.

3.1. In particolare, in relazione al tema della responsabilità della ricorrente per la detenzione illecita della droga sequestrata il 20 agosto 2020 dai CC di Ladispoli, è stata valorizzata la circostanza che la Onza deteneva lo stupefacente (50 grammi lordi di cocaina) nel reggiseno mentre era a bordo di un'auto, non risultando verosimile la tesi che un quantitativo di droga del genere, da cui erano ricavabili 235 dosi, fosse destinato all'uso personale, tanto più ove si consideri che lo stato di assuntrice di cocaina della ricorrente non è stato adeguatamente dimostrato, né risulta che l'imputata avesse le disponibilità economiche procurarsi per quel tipo di scorta per un eventuale consumo personale.

3.2. Quanto al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, parimenti non si ravvisano aporie argomentative, avendo la sentenza impugnata richiamato, in senso ostativo, l'elevato numero (235) di dosi medie singole ricavabili dal non trascurabile quantitativo di stupefacente rinvenuto (35 grammi di cocaina pura), oltre che le modalità di occultamento dello stupefacente.

Ora, a fronte della ricostruzione delle sentenze di merito, fondata su argomentazioni razionali e coerenti sia con le fonti dimostrative acquisite, sia con le indicazioni ermeneutiche di questa Corte (in ordine alla fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 si rimanda alla sentenza delle Sezioni Unite n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), non vi è spazio per accogliere le doglianze difensive, con le quali, sostanzialmente, è stata proposta una lettura alternativa delle prove acquisite, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

3.3. Anche rispetto al trattamento sanzionatorio, non si ravvisano infine criticità, avendo la Corte territoriale ragionevolmente osservato che non vi erano i presupposti per applicare le attenuanti generiche nella massima espansione, essendo stati già valutati dal primo giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., il comportamento processuale dell'imputata e la sua sostanziale incensuratezza, militando in senso contrario all'accoglimento della richiesta difensiva il fatto che la Onza ha tenuto il comportamento illecito per cui si è proceduto mentre era sottoposta all'obbligo di presentazione alla P.G.

4. In definitiva, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, l'odierno ricorso va dichiarato inammissibile, con onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16 giugno 2021, con cui la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del 12 novembre 2020 del Tribunale di Civitavecchia, con cui ella, all'esito del rito abbreviato, riconosciute le attenuanti generiche, era stata condannata alla pena di anni 3, giorni 20 di reclusione e 12.000 euro di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui agli art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Ladispoli il 20 agosto 2020. 2. Il ricorso è affidato a tre motivi. Con il primo, con cui la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza, sotto il profilo della carenza e contraddittorietà della motivazione e della violazione degli art. 192 comma 2, 530 e 533 cod. proc. pen. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990. Con il terzo motivo, è stata censurata infine la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima espansione. 3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché non specifico e privo di un adeguato confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata. 3.1. In particolare, in relazione al tema della responsabilità della ricorrente per la detenzione illecita della droga sequestrata il 20 agosto 2020 dai CC di Ladispoli, è stata valorizzata la circostanza che la Onza deteneva lo stupefacente (50 grammi lordi di cocaina) nel reggiseno mentre era a bordo di un'auto, non risultando verosimile la tesi che un quantitativo di droga del genere, da cui erano ricavabili 235 dosi, fosse destinato all'uso personale, tanto più ove si consideri che lo stato di assuntrice di cocaina della ricorrente non è stato adeguatamente dimostrato, né risulta che l'imputata avesse le disponibilità economiche procurarsi per quel tipo di scorta per un eventuale consumo personale. 3.2. Quanto al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, parimenti non si ravvisano aporie argomentative, avendo la sentenza impugnata richiamato, in senso ostativo, l'elevato numero (235) di dosi medie singole ricavabili dal non trascurabile quantitativo di stupefacente rinvenuto (35 grammi di cocaina pura), oltre che le modalità di occultamento dello stupefacente. Ora, a fronte della ricostruzione delle sentenze di merito, fondata su argomentazioni razionali e coerenti sia con le fonti dimostrative acquisite, sia con le indicazioni ermeneutiche di questa Corte (in ordine alla fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 si rimanda alla sentenza delle Sezioni Unite n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), non vi è spazio per accogliere le doglianze difensive, con le quali, sostanzialmente, è stata proposta una lettura alternativa delle prove acquisite, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). 3.3. Anche rispetto al trattamento sanzionatorio, non si ravvisano infine criticità, avendo la Corte territoriale ragionevolmente osservato che non vi erano i presupposti per applicare le attenuanti generiche nella massima espansione, essendo stati già valutati dal primo giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., il comportamento processuale dell'imputata e la sua sostanziale incensuratezza, militando in senso contrario all'accoglimento della richiesta difensiva il fatto che la Onza ha tenuto il comportamento illecito per cui si è proceduto mentre era sottoposta all'obbligo di presentazione alla P.G. 4. In definitiva, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, l'odierno ricorso va dichiarato inammissibile, con onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022
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