CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 ottobre 2023
Cassazione n. 19994/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 03/10/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria inviata dal difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato in sede di rinvio, dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione di precedente sentenza emessa in sede di appello, quella del Tribunale di Monza in data 30/11/2020, prosciogliendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo b) per intervenuta prescrizione e rideterminando la pena per i reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. peri., contestati al capo a). 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore. Deduce la nullità del giudizio di appello, in quanto, nell'ambito del processo svoltosi con rito cartolare, le conclusioni del Procuratore generale erano state inviate oltre il termine previsto, cioè in data 28/09/2022, lo stesso giorno in cui scadeva per la difesa il termine entro cui sarebbe stato consentito di presentare una memoria di replica, fermo restando che con propria memoria era stato immediatamente eccepito il vizio in ragione del concreto pregiudizio subito. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha inviato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. 5. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies, d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Posto che il giudizio di appello si è svolto con trattazione cartolare sulla base della disciplina dettata in relazione all'emergenza pandemica, non si pone nel caso di specie il problema della mancata presentazione delle conclusioni da parte del Procuratore generale, bensì quello del tardivo invio delle stesse al difensore dell'imputato. In materia non si registra un univoco panorama giurisprudenziale. E' stato affermato che l'omessa comunicazione dà luogo ad una nullità generale di tipo intermedio, deducibile con ricorso anche dal difensore che abbia inviato memorie (Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D'Incalci, Rv. 283901), ma in senso parzialmente diverso è stato sottolineato che tale nullità deve essere comunque dedotta prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo, risultando tardiva la formulazione dell'eccezione con ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048). E' stato inoltre affermato che analogo onere di tempestiva eccezione grava sul difensore dell'imputato anche nel caso di tardiva presentazione delle conclusioni del Procuratore generale, poi comunque comunicate (Sez. 4, n. 21066 del 05/05/2022, 0., Rv.283316). Con riguardo alla specifica ipotesi, rilevante nel presente processo, è stato sottolineato che la trasmissione non immediata delle conclusioni non integra di per sé una nullità, essendo necessario verificare il concreto pregiudizio derivatone alla difesa (Sez. 2, n. 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941). Inoltre, si è osservato (Sez. 5, n. 2448 del 16/12/2021, dep. 2022, Tuveri, non mass.) che è ravvisabile una nullità, nel caso in cui non si dia modo all'altra parte di replicare, sempre che della requisitoria del Procuratore generale la Corte tenga conto. Va d'altro canto rimarcato come con riguardo al giudizio di legittimità che si svolga in forma cartolare sia stato da tempo affermato che «il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 23, comma 8. d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176 - ad eccezione di quello perentorio previsto per la formulazione della richiesta di trattazione orale - non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., ad eccezione del caso in cui non sia stata assicurata alle parti la possibilità di concludere» (Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280412). 3. Alla luce del variegato quadro delineato, si osserva che nel caso in esame la requisitoria del Procuratore generale è stata comunicata al difensore dell'imputato l'ultimo giorno utile, affinché lo stesso difensore potesse tempestivamente presentare memorie di replica. Orbene, posto che non sono specificamente previste nullità e che la disciplina deve essere semmai ricondotta alle clausole generali di cui all'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve ritenersi che la possibilità e la necessità di intervento dell'imputato e del suo difensore debbano essere valutate non in astrato ma in concreto, in rapporto alla specifica dinamica processuale e all'emergenza di uno specifico vulnus difensivo. In particolare va rimarcato come nella requisitoria il Procuratore generale si fosse limitato a reputare infondate le richieste di assoluzione, a fronte delle condivise ragioni esposte dal primo Giudice, avendo per il resto chiesto la declaratoria di estinzione del reato contravvenzionale e la rideterminazione della pena in senso favorevole all'imputato: ciò vai quanto dire che non erano state spese specifiche ragioni a sostegno della conferma del giudizio di colpevolezza, salvo un generico rilievo di infondatezza delle doglianze, inidoneo a sollecitare una argomentata confutazione. Peraltro, lo stesso difensore del ricorrente ha dato conto di aver sollecitamente inviato una memoria nella quale segnalava il vizio derivante dal tardivo invio delle conclusioni del Procuratore generale, memoria che a quel punto ben avrebbe potuto concretamente fornire l'occasione di una replica a quelle generiche conclusioni. Ed allora, condividendosi il principio per cui il vulnus in astratto configurabile può dare luogo ad una nullità solo in quanto sia tale da risolversi in una compromissione effettiva dell'esercizio delle facoltà difensive, deve concludersi che nel caso di specie un siffatto pregiudizio non sia ravvisabile, in ragione del tenore della requisitoria e delle facoltà difensive concretamente esercitabili. 4. Di qui il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condan