CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04543/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Paola FILIPPI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Salerno, adito quale giudice dell'esecuzione da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza volta ad ottenere la revoca dell'attestazione di irrevocabilità della sentenza pronunciata in data 18 novembre 2019 dallo stesso Tribunale in quanto non preceduta da regolare notifica dell'avviso di deposito all'imputato ed al suo difensore. Osserva che al difensore era stato inviato un file via PEC, la cui illeggibilità era stata affermata in termini generici comunque inidonei a superare la prova derivante dalla relata di notifica in atti, e che all'imputato era stata notificata copia della sentenza completa di motivazione e di annotazione di avvenuto deposito in data 7 gennaio 2020, a nulla rilevando l'omessa autonoma notifica anche dell'avviso di deposito. 2. Ricorre il Sabatino, per il tramite del difensore di fiducia, sulla base di unico motivo con cui denuncia violazione di legge in relaziona agli artt. 178, comma 1 lett. c), e 548, comma 2, cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto equipollente, da un punto di vista funzionale, il testo integrale della sentenza e il suo avviso di deposito. Al contrario si tratta di due atti distinti con diversa finalità. In particolare, l'avviso di deposito ha la funzione di evidenziare al suo destinatario la sussistenza di una determinata tempistica per l'eventuale impugnazione diversa da quella prevista nel caso in cui è osservato il temine ordinario per il deposito della motivazione. Non a caso la decorrenza del temine per impugnare decorre proprio dall'avviso di deposito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle questioni poste. L'avviso di deposito, come correttamene rilevato dal Tribunale, a seguito dell'introduzione della nuova disciplina sull'assenza, volta a garantire l'effettiva conoscenza del processo e a ricondurre ad una determinazione consapevole e volontaria la mancata partecipazione dell'imputato, rappresentato ad ogni effetto dal suo difensore, non assolve più alla funzione, strettamente correlata all'obbligo di notifica anche dell'estratto contumaciale, anch'esso venuto meno, di informare l'imputato contumace della pendenza del procedimento cui non aveva partecipato nonché dell'avvenuta deliberazione della sentenza in esito al giudizio con facoltà di impugnarla. La notifica dell'avviso di deposito, nell'attuale regime, è ancora prevista dall'art. 548 cod. proc. pen. nel caso in cui non siano rispettati i termini previsti dall'art. 544 cod. proc. pen., al solo scopo di rendere l'imputato ed il difensore, edotti della facoltà di esaminare le ragioni della decisione consultando la motivazione competa della sentenza ai fini dell'utile esercizio del diritto di impugnazione di cui entrambi sono titolari. Per tale ragione tale notifica, oltre a condizionare la regolare formazione del titolo esecutivo, segna l'inizio della decorrenza dei termini per proporre impugnazione (Sez. 1, n. 25237 del 04/06/2021, C, Rv. 281547). Detta funzione è parimenti raggiunta se in luogo dell'avviso di deposito ad essere notificato è il testo integrale della sentenza recante l'annotazione dell'avvenuto deposito. La conoscenza completa del provvedimento impugnabile e del suo intervento deposito in cancelleria giustifica la decorrenza del termine per impugnare nei termini richiesti dall'art. 548 cod. proc. pen. 3. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ciò comporta l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma I dicembr