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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 31665/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9260-2022 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso l'ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO L'Avvocatura generale dello Stato ricorre per revocazione avverso l'ordinanza di questa Corte n. 2424/2020 di definizione del giudizio r.g.n. 15538/2020.

Nello specifico, il patrono erariale si duole perché la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto sfornito di prova della debita notifica, riconoscendo -da un lato- che era stata allegata la relata di notifica errata e -dall'altro- che era stato notificato alla stessa Avvocatura generale il controricorso della parte contribuente, in questo modo potendosi ritenere che essa avesse ricevuto la notifica del ricorso e fosse stata nelle condizioni di spiegare difese.

CONSIDERATO Se è pur vero che con una sequenza di pronunce questa Corte ha ritenuto ammissibile il rimedio della revocazione anche con riguardo ad eventi del processo, segnatamente, falsa percezione della realtà documentale (Cass. 2478/2006, poi Cass. 14160/2021), non è men vero che nel caso in esame non vi è stato errore percettivo.

Ed infatti, il collegio ha esaminato nei minimi particolari la relazione di notifica offerta dal patrono erariale, trovandola non corrispondente, come riconosce l'avvocatura stessa, al destinatario previsto.

Né il collegio ha potuto esaminare alcun controricorso che viene dato oggi per notificato all'Avvocatura, ma che non è stato versato in atti del ricorso n. 15538/2020 e che quindi non poteva essere preso in considerazione dal collegio al momento della valutazione dell'effettività della notifica Ric. 2022 n. 09260 sez.

MT - ud. 29-09-2022 -2- del ricorso per cassazione.

Ed infatti, nel ricorso 15538/2020 la parte privata risulta non costituita, bensì solo intimata.

Ne consegue che non vi è stato alcun errore percettivo della realtà, bensì un apprezzamento valutativo dei documenti offerti dalla parte pubblica, cioè -nello specifico- una relata di notificazione estranea al giudizio e, comunque, incoerente col ricorso, come riconosciuto dallo stesso patrono erariale.

Né era disponibile il controricorso notificato all'Avvocatura, ma, a questo punto, non depositato, dalla contribuente privata.

Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva di parte privata.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9260-2022 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso l'ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Avvocatura generale dello Stato ricorre per revocazione avverso l'ordinanza di questa Corte n. 2424/2020 di definizione del giudizio r.g.n. 15538/2020. Nello specifico, il patrono erariale si duole perché la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto sfornito di prova della debita notifica, riconoscendo -da un lato- che era stata allegata la relata di notifica errata e -dall'altro- che era stato notificato alla stessa Avvocatura generale il controricorso della parte contribuente, in questo modo potendosi ritenere che essa avesse ricevuto la notifica del ricorso e fosse stata nelle condizioni di spiegare difese. CONSIDERATO Se è pur vero che con una sequenza di pronunce questa Corte ha ritenuto ammissibile il rimedio della revocazione anche con riguardo ad eventi del processo, segnatamente, falsa percezione della realtà documentale (Cass. 2478/2006, poi Cass. 14160/2021), non è men vero che nel caso in esame non vi è stato errore percettivo. Ed infatti, il collegio ha esaminato nei minimi particolari la relazione di notifica offerta dal patrono erariale, trovandola non corrispondente, come riconosce l'avvocatura stessa, al destinatario previsto. Né il collegio ha potuto esaminare alcun controricorso che viene dato oggi per notificato all'Avvocatura, ma che non è stato versato in atti del ricorso n. 15538/2020 e che quindi non poteva essere preso in considerazione dal collegio al momento della valutazione dell'effettività della notifica Ric. 2022 n. 09260 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- del ricorso per cassazione. Ed infatti, nel ricorso 15538/2020 la parte privata risulta non costituita, bensì solo intimata. Ne consegue che non vi è stato alcun errore percettivo della realtà, bensì un apprezzamento valutativo dei documenti offerti dalla parte pubblica, cioè -nello specifico- una relata di notificazione estranea al giudizio e, comunque, incoerente col ricorso, come riconosciuto dallo stesso patrono erariale. Né era disponibile il controricorso notificato all'Avvocatura, ma, a questo punto, non depositato, dalla contribuente privata. Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva di parte privata. PQM La Corte dichiara inammissibile il ri
Sentenza Cassazione n. 31665/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris