CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03704/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 maggio 2022, il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], finalizzata all'annullamento e/o alla sospensione dell'ordine di demolizione emesso il 30 giugno 2010 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napolii, in esecuzione della sentenza emessa dal Giudice monocratico di Napoli il 28 marzo 2006, irrevocabile il 10 luglio 2006, sentenza con la quale ai richiedenti, in ordine ai reati di violazione di sigilli e di abuso edilizio, era applicata la pena concordata di anni 1, mesi 11 di arresto e 600 euro di ammenda ciascuno, con contestale ordine di demolizione degli immobili abusivi, riferendosi la condanna alla costruzione, senza permesso di costruire, in sopraelevazione a un manufatto esistente, di due unità immobiliari per 220 mq. complessivi divisi in 11 vani con annesso terrazzo munito di parapetto. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale partenopeo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo motivo, è stata eccepita la violazione dell'art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, rilevandosi che l'ordine di demolizione riguarda solo le opere abusive e non anche l'intero fabbricato sottostante, per cui, nel caso di specie, l'opera abusiva, ovvero la trasformazione del sottotetto, avrebbe comportato la ineseguibilità giuridica dell'ordine di demolizione, provocando inevitabilmente un indebolimento della staticità del fabbricato sottostante; al fine di dissipare i dubbi circa l'eseguibilità in concreto di una demolizione incidente sulla staticità del fabbricato, sarebbe stato necessario, come invocato dalla difesa, disporre una consulenza tecnica circa l'esatta individuazione delle opere da demolire, potendosi, in caso di impossibilità di esecuzione dell'ordine demolitorio, applicarsi la procedura della "fiscalizzazione" ex 34 comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001. Con il secondo motivo di ricorso, è stata dedotta la violazione degli art. 32 e 47 della Costituzione e 8 della C.E.D.U., osservandosi che la richiamata giurisprudenza della Corte EDU (sentenze Ivanova e Cherkezov, Hammer e Chapman), proprio con riferimento all'ordine di demolizione dell'unica casa di famiglia, ha evidenziato la necessità di un equo contemperamento tra il principio di legalità e l'esigenza di assicurare protezione a diritti fondamentali. Con il terzo motivo, infine, oggetto di doglianza è la violazione dell'art.125 comma 3 cod. proc. pen., non avendo il provvedimento impugnato dato risposta alle questioni sollevate nell'incidente di esecuzione concernenti sia il rispetto di proporzionalità della misura, perché relativa all'unica abitazione degli istanti, sia l'affidamento legittimamente maturato a seguito della lunga inerzia nell'eseguire la statuizione del giudice.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati. 1. Iniziando dal primo motivo, se ne deve rimarcare la genericità, avendo i ricorrenti evocato in maniera solo assertiva il rischio che la demolizione possa incidere sulla statica del fabbricato, senza alcun riferimento a elementi concreti, vizio di aspecificità questo che invero ha connotato anche la censura sollevata dinanzi al giudice dell'esecuzione, il quale ha osservato che la mera difficoltà di procedere alla demolizone non può in sé giustificare la revoca o la sospensione dell'ordine demolitorio, a ciò dovendosi solo aggiungere che saranno ovviamente demandate alla fase esecutiva della demolizione la salvaguardia della statica del fabbricato e la contestuale necessità di rimuovere le opere abusive sovrapposte. 2. Anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato perché generico, non avendo la difesa specificato, in maniera sufficientemente concreta, le eventuali conseguenze pregiudizievoli che potrebbero derivare dall'esecuzione dell'ordine di demolizione in danno degli odierni ricorrenti. Sul punto deve infatti richiamarsi il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 24882 del 26/04/2018, Rv. 273368 e Sez. 3, n. 18949 del 10/03/2016, Rv. 267024), secondo cui, in tema di reati edilizi, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all'art. 8 C.E.D.U., posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto "assoluto" a occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato e a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio violato. Più di recente, è stato altresì affermato (cfr. Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, Rv. 282950 e Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020, dep. 2021, Rv. 280270) che il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Corte EDU Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria del 21/04/2016 e Kaminskas c. Lituania del 04/08/2020, valutando la disponibilità, da parte dell'interessato, di un tempo sufficiente per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile o per risolvere, con diligenza, le proprie esigenze abitative, la possibilità di far valere le proprie ragioni dinanzi a un tribunale indipendente, l'esigenza di evitare l'esecuzione in momenti in cui sarebbero compromessi altri diritti fondamentali, come ad esempio quello dei minori a frequentare la scuola; nel caso di specie, non possono ritenersi adempiuti gli oneri di allegazione incombenti sui ricorrenti, non risultando comprovato, in primo luogo, il loro eventuale tentativo di cercare una sistemazione alternativa per soddisfare le proprie esigenze abitative. 3. Venendo infine al terzo motivo, deve osservarsi che non risulta adeguatamente specificato nel ricorso quali siano i rilievi cui il provvedimento impugnato avrebbe omesso di dare risposta e, soprattutto, quale ne fosse la pregnanza, dovendosi unicamente precisare al riguardo, da un lato, che la violazione del principio di proporzionalià è stata dedotta in termini del tutto generici, e, dall'altro, che la prolungata inerzia nell'esecuzione della demolizione non vale di per sé a legittimare l'affidamento del privato su una sorta di sanatoria silente ex post di opere, la cui abusività è stata accertata con sentenza definitiva e con contestuale emissione di un esplicito ordine demolitorio. 4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze proposte, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati quindi inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e d