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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 09808/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i primi due motivi addotti con il ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2), che, applicando correttamente le disposizioni di legge in conformità al consolidato orientamento di legittimità, ha non illogicamente argomentato la non occasionalità del trasporto non autorizzato di rifiuti e la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato anche con riguardo alla disposta confisca, sollecitandosi inammissibilmente a questa Corte una rilettura e diversa interpretazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; Considerato che il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata riduzione della pena, censurati con il terzo motivo, sono sorretti da adeguata e non illogica motivazione, che richiama i principali criteri di cui all'art. 133 cod. pen. nella specie applicati, senza in questa sede di legittimità possa censurarsi il discrezionale potere esercitato dal giudice di merito, non avendo peraltro il ricorrente allegato quali favorevoli elementi di valutazione sarebbero stati trascurati; Ritenuto che l'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché la motivazione - pur senza espressamente richiamare la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. - argomenta non illogicamente la non modesta entità del fatto che ne preclude l'applicazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 gennaio 2022.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i primi due motivi addotti con il ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2), che, applicando correttamente le disposizioni di legge in conformità al consolidato orientamento di legittimità, ha non illogicamente argomentato la non occasionalità del trasporto non autorizzato di rifiuti e la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato anche con riguardo alla disposta confisca, sollecitandosi inammissibilmente a questa Corte una rilettura e diversa interpretazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; Considerato che il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata riduzione della pena, censurati con il terzo motivo, sono sorretti da adeguata e non illogica motivazione, che richiama i principali criteri di cui all'art. 133 cod. pen. nella specie applicati, senza in questa sede di legittimità possa censurarsi il discrezionale potere esercitato dal giudice di merito, non avendo peraltro il ricorrente allegato quali favorevoli elementi di valutazione sarebbero stati trascurati; Ritenuto che l'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché la motivazione - pur senza espressamente richiamare la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. - argomenta non illogicamente la non modesta entità del fatto che ne preclude l'applicazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il
Sentenza Cassazione n. 09808/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris