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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34967/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Asti di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 81, 624 e 625 n. 2 cod. pen commesso in [OSCURATO:PERSONA] (CN) dal 24 luglio 2012 al 7 agosto 2012, riducendo la pena inflitta ad anni 1 e mesi 4 di reclusione e euro 160 di multa, per effetto del contenimento dell'aumento effettuato per la recidiva nei limiti di un terzo, come previsto dall'art. 63 comma 4 cod. pen.

Manno era stato ritenuto responsabile, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di alcuni furti posti in essere nel periodo su indicato in danno della ditta S.G. di [OSCURATO:PERSONA] 81 C ed in danno della ditta [OSCURATO:SOCIETA] aventi ad oggetto scarti di ferro e materiale vario in ferro, conferiti in tutto o in parte alla ditta Magifer.

2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando tre motivi. 2.1 Con il primo, ha dedotto inosservanza e erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.

La Corte di Appello avrebbe affermato la responsabilità penale dell'imputato sulla base di un compendio indiziario incerto ed avrebbe erroneamente attribuito a Manno condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti si era proceduto separatamente, nonostante non fosse stata contestata un'ipotesi di concorso di persone nel reato.

Più nel dettaglio secondo il ricorrente dalla deposizione del teste di polizia giudiziaria e dalla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza era emerso che: - il furgone con le sponde scure di proprietà di Manno era risultato presente presso i luoghi dei furti solo in alcune delle date indicate nel capo di imputazione (ovvero solo in data 27 luglio, 30 luglio, 31 luglio, 2 agosto, 4 agosto e 7 agosto); alla data del 30 luglio era vuoto sia all'andata che al ritorno, mentre alla data del 7 agosto nel carico erano visibili solo travi in legno, ovvero materiale diverso rispetto a quello conferito alla ditta Magifer; -in tale ultima data era stato conferito a Magifer solo ed esclusivamente materiale ferroso da demolizione, ovvero materiale differente rispetto a quello di cui alle denunce di furto delle persone offese, avendo la Corte di appello confuso la nozione di scarti di lavorazione con quella di materiale ferroso da demolizione; - alla data del 31 luglio era risultato presente presso la ditta di [OSCURATO:PERSONA] il furgone con le sponde chiare di proprietà di Scopazzo e non di Manno; - nelle bolle di consegna presso Magifer non vi era materiale riconducibile ai furti presso [OSCURATO:SOCIETA] 2.2 Con il secondo motivo ha dedotto la mancanza della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità dell'imputato.

Il ricorrente richiama le censure relative alla insufficienza del compendio indiziario, riportandole sotto la voce del vizio di motivazione.

2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione della legge con riferimento alla determinazione della pena, censurando la motivazione in ordine all'aumento ex art. 63 comma 4 cod. pen in ordine alla recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 comma 2 cod. pen ( che avrebbe dovuto conseguire alla assoluzione in ordine ai furti in danno di [OSCURATO:SOCIETA]), al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti oggetto del processo e quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Asti del 18 ottobre 2012 irrevocabile il 2 dicembre 2012 avente ad oggetto un tentato furto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 9 ottobre 2012, fondato sul presupposto della mancata allegazione della sentenza da parte della difesa dell'imputato.

3. Il procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo ed il secondo motivo sono manifestamente infondati.

Entrambi i motivi censurano l'affermazione della responsabilità, il primo sotto il profilo della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ed il secondo sotto il profilo della assenza della motivazione.

2.1. In proposito occorre ribadire che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027)

2.2. Inoltre deve ricordarsi che sono estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2.3. Il percorso argomentativo delle due sentenze di merito conformi, che possono essere lette congiuntamente nel caso in cui la sentenza di appello si richiami alla sentenza di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218), contrariamente a quanto asserito nel ricorso, appare congruo.

I giudici hanno dato atto di quanto emerso attraverso la deposizione del M.[OSCURATO:PERSONA] e attraverso la visione dei filmati del sistema di videosorveglianza presente nella ditta [OSCURATO:PERSONA], ovvero dei viaggi dei furgoni di Manno e Scopazzo presso detta ditta e presso la ditta Itep ( posta in prossimità della prima) in corrispondenza degli ammanchi di materiale e del conferimento, immediato, di detto materiale alla ditta Magifer dietro compenso in danaro, da parte di Manno e Scopazzo.

La Corte di Appello, in particolare in replica ai motivi di impugnazione riproposti in questa sede, ha precisato che, come dato ricavarsi dalla lettura del capo di imputazione, il reato continuato era contestato a Manno in concorso con Scopazzo giudicato separatamente.

Inoltre la Corte ha dato atto che: - il furgone di Manno nella giornata del 30 luglio aveva consegnato cavi di acciaio e rottame ferroso alla ditta Magifer ed era stato ripreso in altre giornate, nel periodo in esame, in uscita, carico di materiale ferroso; - il materiale asportato nelle ditte era compatibile con quello conferito dall'imputato e dal correo, come da prova documentale, alla ditta Magifer; - il 31 luglio era stato ripreso solo il furgone di Scopazzo, ma nella stessa data il materiale era stato conferito da Manno alla ditta Magifer.

A fronte di tale argomentazione la censura del ricorrente, oltre a riprodurre le medesime argomentazione già esposte dinanzi ai giudici di merito e dagli stessi vagliate e disattese, più che volta a denunciare vizi riconducibili al disposto di cui all'art. 606, comma 1 lett e), cod. proc. pen., mira a sollecitare una valutazione alternativa delle risultanze processuali non praticabile in questa sede ( S.U. n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv 226074).

3. Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato.

Invero la Corte: - ha ridotto, in accoglimento della deduzione difensiva, l'aumento di pena in ragione della recidiva nella misura di un terzo, così come disposto dall'art. 63, comma 4, cod. pen. - ha ritenuto di condividere la motivazione del primo giudice in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rilevando l'assenza di elementi da valorizzare in tal senso ed il negativo comportamento processuale: si tratta di argomentazione che, in quanto non contraddittoria e fondata sugli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., non è sindacabile in questa sede (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li, Rv. 271269); - non ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 625 comma 2 cod. pen, in coerenza con l'affermazione di responsabilità in merito ai furti in danno della ditta Itep, pacificamente avvenuti tramite forzatura della porta antipanico; - ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione con la sentenza già passata in giudicato emergente dal casellario, in quanto l'imputato non aveva prodotto copia di detta sentenza.

Anche tale statuizione è conforme al consolidato indirizzo della Corte di legittimità per cui l'imputato che intenda richiedere, nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione in riferimento a reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l onere di produrne la copia, dovendosi garantire la celerità del rito ed impedire richieste dilatorie, sicché non è applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. dettata per la sola fase esecutiva, in cui dette esigenze non sono configurabili (Sez 6, n. 19487 del 06/02/2018, Brunitto, Rv. 273380)

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 12 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Asti di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 81, 624 e 625 n. 2 cod. pen commesso in [OSCURATO:PERSONA] (CN) dal 24 luglio 2012 al 7 agosto 2012, riducendo la pena inflitta ad anni 1 e mesi 4 di reclusione e euro 160 di multa, per effetto del contenimento dell'aumento effettuato per la recidiva nei limiti di un terzo, come previsto dall'art. 63 comma 4 cod. pen. Manno era stato ritenuto responsabile, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di alcuni furti posti in essere nel periodo su indicato in danno della ditta S.G. di [OSCURATO:PERSONA] 81 C ed in danno della ditta [OSCURATO:SOCIETA] aventi ad oggetto scarti di ferro e materiale vario in ferro, conferiti in tutto o in parte alla ditta Magifer. 2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando tre motivi. 2.1 Con il primo, ha dedotto inosservanza e erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. La Corte di Appello avrebbe affermato la responsabilità penale dell'imputato sulla base di un compendio indiziario incerto ed avrebbe erroneamente attribuito a Manno condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti si era proceduto separatamente, nonostante non fosse stata contestata un'ipotesi di concorso di persone nel reato. Più nel dettaglio secondo il ricorrente dalla deposizione del teste di polizia giudiziaria e dalla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza era emerso che: - il furgone con le sponde scure di proprietà di Manno era risultato presente presso i luoghi dei furti solo in alcune delle date indicate nel capo di imputazione (ovvero solo in data 27 luglio, 30 luglio, 31 luglio, 2 agosto, 4 agosto e 7 agosto); alla data del 30 luglio era vuoto sia all'andata che al ritorno, mentre alla data del 7 agosto nel carico erano visibili solo travi in legno, ovvero materiale diverso rispetto a quello conferito alla ditta Magifer; -in tale ultima data era stato conferito a Magifer solo ed esclusivamente materiale ferroso da demolizione, ovvero materiale differente rispetto a quello di cui alle denunce di furto delle persone offese, avendo la Corte di appello confuso la nozione di scarti di lavorazione con quella di materiale ferroso da demolizione; - alla data del 31 luglio era risultato presente presso la ditta di [OSCURATO:PERSONA] il furgone con le sponde chiare di proprietà di Scopazzo e non di Manno; - nelle bolle di consegna presso Magifer non vi era materiale riconducibile ai furti presso [OSCURATO:SOCIETA] 2.2 Con il secondo motivo ha dedotto la mancanza della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità dell'imputato. Il ricorrente richiama le censure relative alla insufficienza del compendio indiziario, riportandole sotto la voce del vizio di motivazione. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione della legge con riferimento alla determinazione della pena, censurando la motivazione in ordine all'aumento ex art. 63 comma 4 cod. pen in ordine alla recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 comma 2 cod. pen ( che avrebbe dovuto conseguire alla assoluzione in ordine ai furti in danno di [OSCURATO:SOCIETA]), al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti oggetto del processo e quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Asti del 18 ottobre 2012 irrevocabile il 2 dicembre 2012 avente ad oggetto un tentato furto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 9 ottobre 2012, fondato sul presupposto della mancata allegazione della sentenza da parte della difesa dell'imputato. 3. Il procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo ed il secondo motivo sono manifestamente infondati. Entrambi i motivi censurano l'affermazione della responsabilità, il primo sotto il profilo della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ed il secondo sotto il profilo della assenza della motivazione. 2.1. In proposito occorre ribadire che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) 2.2. Inoltre deve ricordarsi che sono estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2.3. Il percorso argomentativo delle due sentenze di merito conformi, che possono essere lette congiuntamente nel caso in cui la sentenza di appello si richiami alla sentenza di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218), contrariamente a quanto asserito nel ricorso, appare congruo. I giudici hanno dato atto di quanto emerso attraverso la deposizione del M.[OSCURATO:PERSONA] e attraverso la visione dei filmati del sistema di videosorveglianza presente nella ditta [OSCURATO:PERSONA], ovvero dei viaggi dei furgoni di Manno e Scopazzo presso detta ditta e presso la ditta Itep ( posta in prossimità della prima) in corrispondenza degli ammanchi di materiale e del conferimento, immediato, di detto materiale alla ditta Magifer dietro compenso in danaro, da parte di Manno e Scopazzo. La Corte di Appello, in particolare in replica ai motivi di impugnazione riproposti in questa sede, ha precisato che, come dato ricavarsi dalla lettura del capo di imputazione, il reato continuato era contestato a Manno in concorso con Scopazzo giudicato separatamente. Inoltre la Corte ha dato atto che: - il furgone di Manno nella giornata del 30 luglio aveva consegnato cavi di acciaio e rottame ferroso alla ditta Magifer ed era stato ripreso in altre giornate, nel periodo in esame, in uscita, carico di materiale ferroso; - il materiale asportato nelle ditte era compatibile con quello conferito dall'imputato e dal correo, come da prova documentale, alla ditta Magifer; - il 31 luglio era stato ripreso solo il furgone di Scopazzo, ma nella stessa data il materiale era stato conferito da Manno alla ditta Magifer. A fronte di tale argomentazione la censura del ricorrente, oltre a riprodurre le medesime argomentazione già esposte dinanzi ai giudici di merito e dagli stessi vagliate e disattese, più che volta a denunciare vizi riconducibili al disposto di cui all'art. 606, comma 1 lett e), cod. proc. pen., mira a sollecitare una valutazione alternativa delle risultanze processuali non praticabile in questa sede ( S.U. n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv 226074). 3. Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato. Invero la Corte: - ha ridotto, in accoglimento della deduzione difensiva, l'aumento di pena in ragione della recidiva nella misura di un terzo, così come disposto dall'art. 63, comma 4, cod. pen. - ha ritenuto di condividere la motivazione del primo giudice in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rilevando l'assenza di elementi da valorizzare in tal senso ed il negativo comportamento processuale: si tratta di argomentazione che, in quanto non contraddittoria e fondata sugli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., non è sindacabile in questa sede (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li, Rv. 271269); - non ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 625 comma 2 cod. pen, in coerenza con l'affermazione di responsabilità in merito ai furti in danno della ditta Itep, pacificamente avvenuti tramite forzatura della porta antipanico; - ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione con la sentenza già passata in giudicato emergente dal casellario, in quanto l'imputato non aveva prodotto copia di detta sentenza. Anche tale statuizione è conforme al consolidato indirizzo della Corte di legittimità per cui l'imputato che intenda richiedere, nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione in riferimento a reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l onere di produrne la copia, dovendosi garantire la celerità del rito ed impedire richieste dilatorie, sicché non è applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. dettata per la sola fase esecutiva, in cui dette esigenze non sono configurabili (Sez 6, n. 19487 del 06/02/2018, Brunitto, Rv. 273380) 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 12 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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