Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 maggio 2024

Cassazione n. 23818/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

E T O Sul ricorso n. 23124/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamentedomiciliato presso il suo studio cin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 13; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 60; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di II grado del Lazio n. 5313/04/2023, depositata il 25 settembre 2023 e notificata il 26 settembre 2023.

Visto l’atto depositato il 28 maggio 2024 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 08/08/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E T O Sul ricorso n. 23124/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamentedomiciliato presso il suo studio cin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 13; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 60; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di II grado del Lazio n. 5313/04/2023, depositata il 25 settembre 2023 e notificata il 26 settembre 2023. Visto l’atto depositato il 28 maggio 2024 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 08/08/
Decreto Cassazione n. 23818/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris