CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 marzo 2022
Cassazione n. 26786/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 137/2020, dal pubblico ministero, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e dal difensore del ricorrente, che ha insistito per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 settembre 2020 la Corte di appello di Firenze ha confermato quella con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di tentato omicidio e lo ha condannato alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito, di sette anni di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva ed alla rifusione delle spese di giudizio relative all'azione civile. 2. Il procedimento penale nell'ambito del quale sono state emesse le menzionate decisioni attiene ai fatti accaduti in Lastra a Signa la sera del 20 gennaio 2019 presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], il quale ospitava, al tempo, [OSCURATO:PERSONA], cittadino cinese privo di permesso di soggiorno e suo dipendente. Secondo la ricostruzione concordemente avallata dai giudici di merito, avendo [OSCURATO:PERSONA] sollecitato [OSCURATO:PERSONA] a riprendere l'attività lavorativa, questi, non intendendo sottostare a quella che riteneva una prevaricazione, ha reagito alle insistenze dell'imprenditore aggredendolo con una mannaia, prelevata dalla cucina dell'appartamento, con la quale, dopo avere cercato di colpirlo alla testa, lo ha ferito al torace ed al braccio; la vittima, a quel punto, ha chiesto, via telefono, aiuto ad un conoscente italiano, che è rapidamente sopraggiunto in loco, mentre [OSCURATO:PERSONA] si è, a quel punto, allontanato disfacendosi dell'arma, gettata in un corso d'acqua poco distante. La Corte di appello ha, tra l'altro, disatteso i motivi di 'mpugnazione con i quali l'imputato ha riproposto una diversa versione degli accadimenti, secondo cui egli avrebbe reagito alla violenza, fisica oltre che morale, perpetrata dal datore di lavoro, ponendo in essere una condotta scrimirata dalla legittima difesa — connotata, al limite, dall'eccesso colposo — e, comunque, non sorretta da dolo omicidiario, sì da imporre la qualificazione del fatto in termini di lesioni personali, dolose o colpose. I giudici del merito hanno, del pari, mutuato le valutazioni di quello di primo grado con riferimento al diniego della circostanza attenuante della provocazione e di quelle generiche. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con il primo dei quali eccepisce violazione di legge per avere la Corte di appello qualificato il fatto come tentato omicidio senza affrontare il tema dell'idoneità e dell'univocità degli atti compiuti né considerare le evidenze medico-legali attestanti l'insussistenza del prescritto animus necandi. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello escluso la ricorrenza della legittima difesa assegnando piena valenza probatoria alle dichiarazioni della persona offesa e trascurando, invece, che le lesioni alle mani patite da [OSCURATO:PERSONA] costituiscono il portato dell'aggressione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], cui egli è stato costretto a reagire all'esclusivo fine di evitare peggiori, ed addirittura letali, conseguenze, per come, peraltro, confermato dall'essersi egli allontanata, senza proseguire l'azione lesiva ai danni dell'imprenditore, una volta liberatosi, grazie all'uso della mannaia, dalla sua morsa. Con il terzo ed ultimo motivo, deduce, ancora, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto dei motivi di appello relativi alla provocazione ed alle circostanze attenuanti generiche. Rileva, sotto il primo aspetto, di avere agito perché esasperato dalla difficile condizione personale connessa al rapporto con [OSCURATO:PERSONA], il quale gli imponeva un ritmo lavorativo insopportabile, senza, per di più, far fronte agli obblighi assunti, profittando della totale dipendenza derivata dall'assenza di titolo a permanere sul territorio nazionale e di ogni punto di riferimento abitativo, familiare, affettivo, logistico, oltre che da insuperabili ostacoli linguistici. Egli avrebbe, dunque, commesso il reato ascrittogli versando in uno stato d'ira determinato dall'altrui comportamento, ingiusto perché francamente prevaricatorio e violento. Il ricorrente osserva, da ultimo, che la Corte di appello è pervenuta al rigetto della richiesta di mitigare la pena ai sensi dell'art. 62 -bis cod. pen. attraverso un percorso argomentativo che ha illegittimamente omesso di considerare, in uno agli elementi espressamente valutati, il suo positivo comportamento processuale e la drammatica condizione personale, della quale pure ha dato atto, che ha fatto da sfondo ai fatti di causa. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 6 marzo 2022, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre il ricorrente, con atto del 9 marzo 2022, ha insistito per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso propone motivi manifestamente infondati, fatta eccezione per il terzo, nella parte relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che merita, invece, accoglimento. 2. I primi due motivi, che possono trattarsi congiuntamente, attengono ad aspetti che i giudici di merito, con decisioni conformi, hanno trattato in termini che si sottraggono alle censure articolate dal ricorrente. La Corte di appello, in specie, dato conto dei contributi rispettivamente offerti dai protagonisti della vicenda in esame, ha ritenuto che l'inattendibilità del racconto dell'imputato — stando al quale egli avrebbe colpito accidentalmente e, comunque, senza alcun intento omicida, con un utensile che egli aveva brandito a soli scopi difensivi, il datore di lavoro il quale, trattandolo, in sostanza, come uno schiavo, lo aveva offeso, minacciato e percosso — sia apprezzabile, innanzitutto, dagli esiti della consulenza tecnica espletata su iniziativa del pubblico ministero, che attestano come [OSCURATO:PERSONA] abbia colpito [OSCURATO:PERSONA] per tre volte, raggiungendolo una volta al torace e le due residue al braccio sinistro, proteso dalla vittima che, arretrando, ha posto l'arto a protezione del tronco. I giudici di merito hanno richiamato l'elaborato della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] anche nella parte in cui sottolinea la profondità, stimata (in ragione di quanto annotato all'atto delle dimissioni dai sanitari del [OSCURATO:PERSONA], prima ancora che degli esiti cicatriziali notati dal consulente) in quattro cm nel suo punto massimo, della ferita al torace, che, in uno all'estensione delle altre lesioni, appare coerente con la particolare offensività dell'arma, contrastata dai meccanismi di schivamento e arretramento attivati dalla vittima per opporsi all'azione violenta dell'aggressore. Hanno, per contro, dissentito dal consulente dell'imputato, dott. [OSCURATO:PERSONA], in relazione sia alla compatibilità tra l'indicata profondità del a ferita toracica e l'assenza di lesioni agli organi interni — giustificata, hanno replicato, dalla collocazione della ferita penetrante nella regione mammaria, particolarmente sviluppata in [OSCURATO:PERSONA] per la conformazione dei muscoli pettorali (ciò che consente di superare l'illazione difensiva, che ipotizza un errore di trascrizione da parte dei sanitari del [OSCURATO:PERSONA]) — sia alla potenziale lesività del mezzo impiegato, non tradottasi in ferite più profonde grazie all'azione di schivamento ed arretramento posta in essere dalla vittima. Nella stessa direzione milita, hanno aggiunto, la piena coerenza tra l'impostazione accusatoria ed il fatto che l'imputato non abbia riportato lesioni diverse da quelle alle mani, frutto, con ogni evidenza, della resistenza frapposta dalla vittima ai tentativi di colpirla con la mannaia.L'adesione alla prospettazione accusatoria ha indotto la Corte di appello ad escludere che l'imputato abbia, come da lui dedotto, agito perché bersaglio, a sua volta, di una violenta aggressione da parte della persona offesa ed a condividere, piuttosto, le conclusioni raggiunte dal primo giudice in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di tentato omicidio, desunti, in specie, dalla offensività dell'arma impiegata, dalla portata) e dalla direzione (dall'alto verso il basso e dall'esterno verso l'interno) dei colpi inferti e dalla gravità delle lesioni procurate, e rimarcato, con specifico riferimento all'animus necandi, la forza dimostrativa della localizzazione delle aree del corpo attinte, della profondità delle lesioni prodotte nella regione toracica, espressiva della forza impressa ai colpi dall'autore dell'azione criminosa, non portata a compimento per la pronta reazione della vittima. 3. A fronte di una motivazione completa, priva di apparenti fratture razionali e saldamente ancorata alle emergenze istruttorie, il ricorrente ripropone le obiezioni disattese dalla Corte di appello, incentrate sulla versione da lui esposta - e, si è detto, ragionevolmente reputata mendace - e, precipuamente, sulla proditoria aggressione che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe posto in essere ai suoi danni, tanto violenta da costringerlo a munirsi della mannaia in funzione meramente difensiva. Così facendo, egli si colloca in una prospettiva di mera confutazione, che nega idoneità ed univocità degli atti, al pari del dolo di omicidio, sulla scorta di deduzioni — afferenti, rispettivamente: alla direzione dei colpi; all'entità delle lesioni prodotte; alla zona del corpo raggiunta; all'effettiva profondità della ferita al torace — che sono già state vagliate, mediante considerazioni aliene da sintomi di manifesta illogicità o contraddittorietà, dai giudici di merito, i quali, grazie ad una approfondita analisi del compendio probatorio, hanno accertato che egli è stato autore di una condotta sicuramente idonea a produrre l'evento letale, cui era univocamente diretta, essendo animato da un coefficiente psicologico riconducibile alla categoria del dolo diretto, sub specie di dolo alternativo. Non meritano miglior sorte le doglianze che il ricorrente articola in relazione all'omesso riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa sul postulato della credibilità del proprio racconto, che la Corte di appello avrebbe indebitamente escluso. La più severa prognosi di guarigione formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], giustificata dalle patite lesioni alle mani, rispetto a quella riservata a [OSCURATO:PERSONA] non vale, infatti, ad individuare in quest'ultimo, anziché nell'imputato, l'autore dell'originaria aggressione, né può logicamente ritenersi, in contrasto con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata, che le menzionate lesioni alle dita rappresentino la conseguenza dell'iniziativa illecita della persona offesa piuttosto che quella della strenua resistenza frapposta ai colpi sferrati dal ricorrente con la mannaia. Il vero è, piuttosto, che, come già a più riprese notato, la valutazione concordemente operata dai giudici di merito è frutto di ur a delibazione delle emergenze istruttorie che sfugge al sindacato di legittimità e che le critiche difensive si risolvono, per contro, in sterili controargomentazioni che, nel riflettere la prospettiva di parte, non riescono ad intaccare la solidità dell'impianto motivazionale del provvedimento impugnato, onde ineludibile è la declaratoria di inammissibilità dei primi due motivi di ricorso. 4. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne la censura che si appunta sull'omessa applicazione della circostanza aggravante della provocazione. Sostiene, al riguardo, il ricorrente, di avere agito in uno stato d'ira determinato dalla prevaricazione patita dal datore di lavoro, il quale lo aveva sottoposto a vessazioni tanto profonde da indurlo all'azione illecita, in un contesto segnato dalla totale assenza di punti di riferimento e dall'impossibilità — stante anche lo stato di clandestinità di sottrarsi in altro modo ad uno sfruttamento tanto intenso da sfiorare una drammatica condizione di vera e propria schiavitù. La Corte di appello ha, in proposito, convenientemente chiarito che, escluso che [OSCURATO:PERSONA] abbia, nell'occasione, accompagnato le sollecitazioni a riprendere l'attività lavorativa con percosse o altri atti di violenza fisica, la complessiva lettura della vicenda rende conto della abnorrnità della condotta dell'imputato, tradottasi in una azione offensiva di macroscopica gravità, rispetto ai comportamenti prevaricatori del datore di lavoro, concretizzatisi nell'imposizione di ritmi di lavoro particolarmente serrati e nel ritardo nei pagamenti. Ha, altresì, ritenuto non persuasive le considerazioni dedicate al livello di soggezione del dipendente rispetto a quello che era diventato, secondo l'impostazione di parte, una sorta di «padrone», atteso, in specie, che l'abnorme reazione dell'imputato all'offesa patita è stata talmente smisurata da non potersi in alcun modo ritenere che lo stato d'ira sia stato casualmente dipendente dal contegno della compagna. In tal modo, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del canone ermeneutico secondo cui «La circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non sussiste ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d'ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira» (Cass. Sez. 5, n. 604/14 del 14 novembre 2013, D'Ambrogi, Rv. 258678; Sez. 1, n. 30469 del 15 luglio« 2010, Lucianò, Rv. 248375). 5. La motivazione della sentenza impugnata si palesa, invece, carente nella parte dedicata al rigetto del motivo di appello vertente sull'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte toscana ha negato, attribuendo prevalenza, tra i fattori rilevanti, alla brutalità dell'azione ed alla riprovevolezza dell'impulso criminoso rispetto all'atteggiamento collaborativo assunto post factum dall'imputato, suggellato dall'indicazione del luogo in cui si era disfatto dell'arma del delitto che, in tal modo, è stato possibile recuperare. È vero che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Cass. Sez. 5, n. 43952 del 13 aprile 2017, Pettinelli, Rv. 271269) e che «in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Cass. Sez. 2, n. 3896 del 20 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826); ma è altrettanto indiscutibile, per converso, che, nel caso in esame, la Corte di appello ha espressamente dato atto, nel pronunziarsi in ordine alla provocazione, della difficile condizione personale di [OSCURATO:PERSONA], posto in stato di marcata debolezza nei confronti del datore di lavoro il quale - si legge nella decisione di secondo grado - gli aveva imposto gravosi ritmi di lavoro ed era rimasto parzialmente inadempiente all'obbligo di versare la retribuzione convenuta; elementi, questi, che, a quel punto, avrebbero dovuto essere inseriti nel complessivo giudizio finalizzato alla verifica dei presupposti indicati all'art. 62-bis cod. pen.. Indicando, tra i fattori positivamente scrutinabili, il contegno serbato nell'immediatezza dei fatti ma non anche il retroterra sottostante all'azione illecita, la Corte di appello ha finito con l'effettuare una comparazione che appare inevitabilmente monca, sì da imporre, limitatamente a questo aspetto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per un nuovo giudizio sul punto che, libero nell'esito, sia esente dal vizio riscontrato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle c