CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11529/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 30-ter Ord. Pen., avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Roma gli aveva rigettato l'istanza di permesso premio. Avverso tale ordinanza Catalano, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento dei fatti, per avere il Tribunale di sorveglianza di Roma, nell'impugnato provvedimento, con il quale è stato respi omesso di correttamente valutare quanto emergente dalla relazione di sintesi del 02/02/2023 da cui emergeva l'ineccepibile percorso intrannurario del Catalano. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati, ed in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Roma, il quale ha evidenziato come dalla relazione di sintesi emergessero, oltre a circostanze positive, anche una "scarsa capacità