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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2026

Cassazione n. 18991/2026

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a margine del ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– resistente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLazio – sez. n. 2 - n. 5230/2019, depositata il 24 settembre2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del17 marzo 2026 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 8489/2020Numero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 18991/2026Data pubblicazione 10/06/2026dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc.gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la declaratoria diinammissibilità, o comunque il rigetto del ricorso;sentito per l’Agenzia delle Entrate l’avvocato dello Stato Ignazio1.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale III di Romanotificava a [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento n.TK7013204695, con il quale l’Ufficio, a seguito di P.V.C. dellaGuardia di Finanza, accertava, per l’anno d’imposta 2011, unmaggior reddito da fabbricato, elevandolo da quello dichiaratodi € 42.421,00 a quello di € 55.273,00 (con un maggior redditoaccertato di € 12.852,00), in relazione alla titolarità di n. 17contratti di locazione riferiti a n. 21 immobili di proprietà delcontribuente.In particolare, tale maggior reddito derivava da n. 8 contrattidi locazione per n. 8 immobili siti in Zagarolo (Roma), di cui 4in via [OSCURATO:PERSONA] n. 13 ed altri 4 in via R. Lombardi n. 4.2.

Il contribuente impugnava il suddetto atto dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Roma la quale, consentenza n. 27004/25/2017, depositata il 21 dicembre 2017,accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando il maggiorreddito accertato in € 996,00, con ripresa a tassazione di dettoimporto con una maggiore imposta di € 378,50, oltre sanzionied interessi, e con compensazione delle spese di lite.3.

Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, laCommissione Tributaria Regionale del Lazio – sez. n. 2, consentenza n. 5230/2019, pronunciata il 9 luglio 2019 edepositata in segreteria il 24 settembre 2019, accoglievaR.G.

N. 8489/2020 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 8489/2020Numero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 18991/2026Data pubblicazione 10/06/2026l’appello, confermando la legittimità dell’avviso di accertamentoe condannando il contribuente alla rifusione delle spese di lite.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneSaracini Sergio, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 9-10 marzo 2020).L’Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini dellapartecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370,comma 1, c.p.c.5.

Con decreto dell’11 ottobre 2024 è stata fissata per ladiscussione del ricorso l’udienza pubblica del 23 gennaio 2025.Con ordinanza interlocutoria n. 12078/2025 del 7 maggio 2025è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo della trattazione delricorso, per mancato perfezionamento della notifica dell’avvisodi trattazione al ricorrente.Successivamente, con decreto del 17 dicembre 2025 è statafissata nuovamente per la discussione l’udienza pubblica del 17marzo 2026.All’udienza suddetta il Pubblico Ministero, in persona del sost.prog. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per ladeclaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.E’ comparso l’avvocato dello Stato, in rappresentanzadell’Agenzia delle Entrate, che si è riportato ai propri atti.La Corte ha deciso come da dispositivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, si dà atto che, in esecuzionedell’ordinanza interlocutoria n. 12078 del 7 maggio 2025, lacancelleria, a seguito del sopravvenuto decesso del difensoredel ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proceduto allacomunicazione dell’avviso di trattazione alla parteR.G.

N. 8489/2020 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 8489/2020Numero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 18991/2026Data pubblicazione 10/06/2026personalmente, che tuttavia è risultata irreperibile.

Si è quindiproceduto alla trattazione del procedimento, in quanto «nelgiudizio di cassazione, in caso di morte del difensore delricorrente, presso il quale quest'ultimo abbia eletto domicilio inRoma, l'assoluta impossibilità di notificare l'avviso di fissazionedell'udienza alla parte, a causa dell'irreperibilità della stessa nelluogo indicato nel ricorso (nella specie le due sedi indicate dellasocietà ricorrente) e dell'assenza di qualsiasi ulterioreindicazione idonea ad individuare un luogo diverso al qualeindirizzare la comunicazione, non costituisce impedimento allatrattazione della causa, essendo quest'ultima pur sempredominata dall'impulso d'ufficio, e non potendosi spingere lagaranzia del diritto di difesa, comunque di eserciziosquisitamente personale, fino al punto d'imporre la ricerca di unindirizzo oltre le possibilità offerte dagli atti propri del giudiziodi legittimità» (Cass. 9 agosto 2017, n. 19864; v. anche Cass.7 febbraio 2026, n. 2702).2.

Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.2.1.

Con il primo motivo di ricorso il contribuente eccepiscenullità della sentenza per motivazione apparente, in violazionedell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c.e dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4), c.p.c.Deduce, in particolare, il ricorrente che la sentenza impugnataera viziata in quanto munita di una motivazione soltantoapparente, per la mancanza di una effettiva indicazione deipresupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che avrebberoportato i giudici d’appello ad adottare la decisione.R.G.

N. 8489/2020 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 8489/2020Numero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 18991/2026Data pubblicazione 10/06/20262.2.

Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce nullità dellasentenza per omessa pronuncia su questioni essenziali dellacontroversia, e quindi violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Deduce, in particolare, il ricorrente che la C.T.R. aveva omessodi pronunciarsi sulla questione dell’intervenutoassoggettamento a cedolare secca di alcuni dei redditi relativiagli otto immobili riscontrati dalla G.d.F.2.3.

Con il terzo motivo di ricorso il contribuente eccepisceviolazione e falsa applicazione dell’art. 163 d.P.R. 22 dicembre1986, n. 917, e dell’art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Ritiene, in particolare, il ricorrente che con la sentenzaimpugnata era stato violato il divieto di doppia imposizione, inquanto egli, oltre ad assoggettare a tassazione ordinaria redditidei fabbricati per € 42.421,00, aveva anche assoggettato adimposta cedolare secca redditi dei fabbricati per € 13.350,00,che era stato considerato solo in parte dall’Ufficio accertatore.3.

Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.3.1.

Il primo motivo è infondato.La C.T.R. ha dato ampiamente conto dell’iter motivazionale afondamento della propria decisione, evidenziando, da lato, chel’accertamento ha riguardato n. 8 immobili siti in Zagarolo(Roma), e, dall’altro, che solo per uno di tali immobili ilcontribuente aveva riportato in dichiarazione il canone esatto,mentre per gli altri immobili i canoni o non erano stati dichiarati,o erano stati dichiarati con importo difforme da quellocontrattuale.R.G.

N. 8489/2020 5Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 8489/2020Numero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 18991/2026Data pubblicazione 10/06/2026Conseguentemente, la C.T.R. ha confermato la validitàdell’accertamento, sulla base della differenza redditualeaccertata dall’Ufficio, che ha tenuto conto, comunque, deicanoni dichiarati dal contribuente.L’iter motivazionale è chiarissimo e nessuna censura dimotivazione apparente può ritenersi fondata.3.2.

Il secondo motivo è inammissibile.Invero, nel corpo del motivo non viene specificato in qualitermini, e con riferimento a quali immobili, è stata applicata lacedolare secca.

Il motivo, pertanto, si presenta assolutamentecarente, sotto il profilo della c.d. autosufficienza, ex art. 366,comma 1, n. 6), c.p.c. (specifica indicazione degli atti, deidocumenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivosi fonda).In ogni caso, il motivo è infondato, atteso che, pergiurisprudenza granitica di questa Corte, «ad integrare gliestremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza diun’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che siastato completamente omesso il provvedimento che si palesaindispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non siverifica quando la decisione adottata comporti la reiezione dellapretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in propositouna specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi unastatuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata colcapo di domanda non espressamente esaminato risultiincompatibile con l’impostazione logico-giuridica dellapronuncia» (così Cass. 19 gennaio 2023, n. 1636; in sensoanalogo cfr., ex multis, Cass. 17 agosto 2023, n. 24717; Cass.9 agosto 2023, n. 24292; Cass. 1° agosto 2023, n. 23468;R.G.

N. 8489/2020 6Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 8489/2020Numero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 18991/2026Data pubblicazione 10/06/2026Cass. 31 luglio 2023, n. 23311; Cass. 29 gennaio 2021, n.2083).E’ noto infatti che poiché il giudice – e segnatamente il giudiced’appello - non è tenuto ad occuparsi espressamente esingolarmente di ogni allegazione, prospettazione edargomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente,in base all’articolo 132 c.p.c., n. 4, che esponga, in manieraconcisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamentodella sua decisione, tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che,seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili conla soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito devonoritenersi implicitamente disattesi.

E questo perché, siccome ilvizio di omessa pronuncia ricorre allorché risulti completamenteomesso il provvedimento del giudice indispensabile per lasoluzione del caso concreto, non è viziata, per la pretesaviolazione dell’articolo 112 c.p.c., la decisione che, puromettendo di adottare una specifica argomentazione circa lededuzioni operate dalle parti, sia pronunciata in contrasto conesse e ne comporti perciò implicitamente il rigetto (Cass. 9febbraio 2021, n. 3126; Cass. 20 novembre 2009, n. 24542).3.3.

Anche il terzo motivo deve ritenersi inammissibile, permancanza di specificità, in quanto non si comprende in chetermini il contribuente avrebbe applicato il regime della cedolaresecca, e per quale motivo questo sarebbe stato disapplicatodall’Ufficio con l’avviso di accertamento.4.

Consegue il rigetto del ricorso.Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.R.G.

N. 8489/2020 7Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 8489/2020Numero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 18991/2026Data pubblicazione 10/06/2026Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare il ricorrentetenuto al pagamento di un importo pari al contributo unificatoprevisto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favore dell’Agenziadelle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidanoin € 1.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti per dichiarare ilricorrente tenuto al pagamento di un importo pari al contributounificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.Così deciso in Roma, 17 marzo 2026.Il Consigliere est.

Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA]) (Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 8489/2020 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a margine del ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– resistente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLazio – sez. n. 2 - n. 5230/2019, depositata il 24 settembre2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del17 marzo 2026 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 8489/2020Numero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 18991/2026Data pubblicazione 10/06/2026dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc.gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la declaratoria diinammissibilità, o comunque il rigetto del ricorso;sentito per l’Agenzia delle Entrate l’avvocato dello Stato Ignazio1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale III di Romanotificava a [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento n.TK7013204695, con il quale l’Ufficio, a seguito di P.V.C. dellaGuardia di Finanza, accertava, per l’anno d’imposta 2011, unmaggior reddito da fabbricato, elevandolo da quello dichiaratodi € 42.421,00 a quello di € 55.273,00 (con un maggior redditoaccertato di € 12.852,00), in relazione alla titolarità di n. 17contratti di locazione riferiti a n. 21 immobili di proprietà delcontribuente.In particolare, tale maggior reddito derivava da n. 8 contrattidi locazione per n. 8 immobili siti in Zagarolo (Roma), di cui 4in via [OSCURATO:PERSONA] n. 13 ed altri 4 in via R. Lombardi n. 4.2. Il contribuente impugnava il suddetto atto dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Roma la quale, consentenza n. 27004/25/2017, depositata il 21 dicembre 2017,accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando il maggiorreddito accertato in € 996,00, con ripresa a tassazione di dettoimporto con una maggiore imposta di € 378,50, oltre sanzionied interessi, e con compensazione delle spese di lite.3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, laCommissione Tributaria Regionale del Lazio – sez. n. 2, consentenza n. 5230/2019, pronunciata il 9 luglio 2019 edepositata in segreteria il 24 settembre 2019, accoglievaR.G. N. 8489/2020 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 8489/2020Numero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 18991/2026Data pubblicazione 10/06/2026l’appello, confermando la legittimità dell’avviso di accertamentoe condannando il contribuente alla rifusione delle spese di lite.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneSaracini Sergio, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 9-10 marzo 2020).L’Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini dellapartecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370,comma 1, c.p.c.5. Con decreto dell’11 ottobre 2024 è stata fissata per ladiscussione del ricorso l’udienza pubblica del 23 gennaio 2025.Con ordinanza interlocutoria n. 12078/2025 del 7 maggio 2025è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo della trattazione delricorso, per mancato perfezionamento della notifica dell’avvisodi trattazione al ricorrente.Successivamente, con decreto del 17 dicembre 2025 è statafissata nuovamente per la discussione l’udienza pubblica del 17marzo 2026.All’udienza suddetta il Pubblico Ministero, in persona del sost.prog. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per ladeclaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.E’ comparso l’avvocato dello Stato, in rappresentanzadell’Agenzia delle Entrate, che si è riportato ai propri atti.La Corte ha deciso come da dispositivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, si dà atto che, in esecuzionedell’ordinanza interlocutoria n. 12078 del 7 maggio 2025, lacancelleria, a seguito del sopravvenuto decesso del difensoredel ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proceduto allacomunicazione dell’avviso di trattazione alla parteR.G. N. 8489/2020 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 8489/2020Numero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 18991/2026Data pubblicazione 10/06/2026personalmente, che tuttavia è risultata irreperibile. Si è quindiproceduto alla trattazione del procedimento, in quanto «nelgiudizio di cassazione, in caso di morte del difensore delricorrente, presso il quale quest'ultimo abbia eletto domicilio inRoma, l'assoluta impossibilità di notificare l'avviso di fissazionedell'udienza alla parte, a causa dell'irreperibilità della stessa nelluogo indicato nel ricorso (nella specie le due sedi indicate dellasocietà ricorrente) e dell'assenza di qualsiasi ulterioreindicazione idonea ad individuare un luogo diverso al qualeindirizzare la comunicazione, non costituisce impedimento allatrattazione della causa, essendo quest'ultima pur sempredominata dall'impulso d'ufficio, e non potendosi spingere lagaranzia del diritto di difesa, comunque di eserciziosquisitamente personale, fino al punto d'imporre la ricerca di unindirizzo oltre le possibilità offerte dagli atti propri del giudiziodi legittimità» (Cass. 9 agosto 2017, n. 19864; v. anche Cass.7 febbraio 2026, n. 2702).2. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.2.1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente eccepiscenullità della sentenza per motivazione apparente, in violazionedell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c.e dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4), c.p.c.Deduce, in particolare, il ricorrente che la sentenza impugnataera viziata in quanto munita di una motivazione soltantoapparente, per la mancanza di una effettiva indicazione deipresupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che avrebberoportato i giudici d’appello ad adottare la decisione.R.G. N. 8489/2020 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 8489/2020Numero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 18991/2026Data pubblicazione 10/06/20262.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce nullità dellasentenza per omessa pronuncia su questioni essenziali dellacontroversia, e quindi violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Deduce, in particolare, il ricorrente che la C.T.R. aveva omessodi pronunciarsi sulla questione dell’intervenutoassoggettamento a cedolare secca di alcuni dei redditi relativiagli otto immobili riscontrati dalla G.d.F.2.3. Con il terzo motivo di ricorso il contribuente eccepisceviolazione e falsa applicazione dell’art. 163 d.P.R. 22 dicembre1986, n. 917, e dell’art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Ritiene, in particolare, il ricorrente che con la sentenzaimpugnata era stato violato il divieto di doppia imposizione, inquanto egli, oltre ad assoggettare a tassazione ordinaria redditidei fabbricati per € 42.421,00, aveva anche assoggettato adimposta cedolare secca redditi dei fabbricati per € 13.350,00,che era stato considerato solo in parte dall’Ufficio accertatore.3. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.3.1. Il primo motivo è infondato.La C.T.R. ha dato ampiamente conto dell’iter motivazionale afondamento della propria decisione, evidenziando, da lato, chel’accertamento ha riguardato n. 8 immobili siti in Zagarolo(Roma), e, dall’altro, che solo per uno di tali immobili ilcontribuente aveva riportato in dichiarazione il canone esatto,mentre per gli altri immobili i canoni o non erano stati dichiarati,o erano stati dichiarati con importo difforme da quellocontrattuale.R.G. N. 8489/2020 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 8489/2020Numero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 18991/2026Data pubblicazione 10/06/2026Conseguentemente, la C.T.R. ha confermato la validitàdell’accertamento, sulla base della differenza redditualeaccertata dall’Ufficio, che ha tenuto conto, comunque, deicanoni dichiarati dal contribuente.L’iter motivazionale è chiarissimo e nessuna censura dimotivazione apparente può ritenersi fondata.3.2. Il secondo motivo è inammissibile.Invero, nel corpo del motivo non viene specificato in qualitermini, e con riferimento a quali immobili, è stata applicata lacedolare secca. Il motivo, pertanto, si presenta assolutamentecarente, sotto il profilo della c.d. autosufficienza, ex art. 366,comma 1, n. 6), c.p.c. (specifica indicazione degli atti, deidocumenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivosi fonda).In ogni caso, il motivo è infondato, atteso che, pergiurisprudenza granitica di questa Corte, «ad integrare gliestremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza diun’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che siastato completamente omesso il provvedimento che si palesaindispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non siverifica quando la decisione adottata comporti la reiezione dellapretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in propositouna specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi unastatuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata colcapo di domanda non espressamente esaminato risultiincompatibile con l’impostazione logico-giuridica dellapronuncia» (così Cass. 19 gennaio 2023, n. 1636; in sensoanalogo cfr., ex multis, Cass. 17 agosto 2023, n. 24717; Cass.9 agosto 2023, n. 24292; Cass. 1° agosto 2023, n. 23468;R.G. N. 8489/2020 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 8489/2020Numero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 18991/2026Data pubblicazione 10/06/2026Cass. 31 luglio 2023, n. 23311; Cass. 29 gennaio 2021, n.2083).E’ noto infatti che poiché il giudice – e segnatamente il giudiced’appello - non è tenuto ad occuparsi espressamente esingolarmente di ogni allegazione, prospettazione edargomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente,in base all’articolo 132 c.p.c., n. 4, che esponga, in manieraconcisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamentodella sua decisione, tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che,seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili conla soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito devonoritenersi implicitamente disattesi. E questo perché, siccome ilvizio di omessa pronuncia ricorre allorché risulti completamenteomesso il provvedimento del giudice indispensabile per lasoluzione del caso concreto, non è viziata, per la pretesaviolazione dell’articolo 112 c.p.c., la decisione che, puromettendo di adottare una specifica argomentazione circa lededuzioni operate dalle parti, sia pronunciata in contrasto conesse e ne comporti perciò implicitamente il rigetto (Cass. 9febbraio 2021, n. 3126; Cass. 20 novembre 2009, n. 24542).3.3. Anche il terzo motivo deve ritenersi inammissibile, permancanza di specificità, in quanto non si comprende in chetermini il contribuente avrebbe applicato il regime della cedolaresecca, e per quale motivo questo sarebbe stato disapplicatodall’Ufficio con l’avviso di accertamento.4. Consegue il rigetto del ricorso.Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.R.G. N. 8489/2020 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 8489/2020Numero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 18991/2026Data pubblicazione 10/06/2026Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare il ricorrentetenuto al pagamento di un importo pari al contributo unificatoprevisto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favore dell’Agenziadelle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidanoin € 1.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti per dichiarare ilricorrente tenuto al pagamento di un importo pari al contributounificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.Così deciso in Roma, 17 marzo 2026.Il Consigliere est. Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA]) (Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 8489/2020 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18991/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris