CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 26208/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova in data 5/12/2022 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022: visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Genova, in riforma della decisione del locale Tribunale in data 7/3/2022 e in accoglimento del concordato sulla pena prospettato dalle parti, riduceva ad anni tre, mesi undici, gg dieci di reclusione ed euro 1.533,00 di multa la pena inflitta al Verrecchia per il delitto di rapina aggravata in concorso ascrittogli in rubrica.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 l'omessa motivazione in relazione al motivo d'appello concernente la dichiarazione di delinquenza abituale. Il difensore assume che, all'atto della formulazione della proposta di concordato, assentita dal P.g., era intervenuta rinunzia ai motivi di gravame relativi alla responsabilità ma non al motivo in ordine alla mancanza dei presupposti normativi per la declaratoria di delinquente abituale ex art. 102 cod.pen. La Corte territoriale si è limitata ad applicare la pena nella misura concordata, omettendo qualsivoglia considerazione circa la statuizione censurata, sottratta all'accordo delle parti; 2.2 il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen., avendo la Corte di merito omesso di chiarire le ragioni ostative al proscioglimento del Verrecchia. 3.11 secondo motivo che lamenta l'omessa motivazione circa l'esistenza di cause di proscioglimento è inammissibile in quanto non consentito. La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01;Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 - 01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522-01). 4.11 primo motivo è fondato e merita accoglimento. Dall'accesso agli atti, giustificato dalla natura della doglianza, consta che il ricorrente in sede di concordato ebbe a rinunziare esclusivamente ai motivi concernenti la responsabilità per il delitto ascritto, non anche al quarto motivo d'appello relativo all'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di delinquenza abituale. Pertanto, trattandosi di profilo sottratto alla disponibilità delle parti ed investito da specifico gravame, la Corte era tenuta ad esaminare la doglianza, assumendo le necessarie determinazioni sul punto. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla declaratoria di delinquenza abituale mentre il residuo motivo risulta inammissibile.ú, P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria di delinquenza abituale con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 26 Maggio 2023 Sentenza a