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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 aprile 2023

Cassazione n. 26319/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; la difesa di [OSCURATO:PERSONA], avv.

S. Moffa, ha fatto pervenire p.e.c. in data 11 aprile 2023, contenente memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale e ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha riformato la condanna, pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, in data 4 giugno 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riducendo la pena irrogata a quest'ultimo, in quella di anni due mesi otto di reclusione, con conferma, nel resto, dell'impugnata sentenza. 1.1.11 primo giudice aveva condannato, all'esito di rito abbreviato, entrambi gli imputati alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ciascuno, con risarcimento del danno in favore delle parti civili, in relazione al reato di cui agli artt. 423, 425, n. 1 e 2 cod. pen. 1.2.La contestazione attiene al concorso dei due imputati, nell'incendio di 23 mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti, di proprietà della società Vrente con sede in Ercolano e nella disponibilità della società Buttol, con sede in Sarno, quest'ultima gestore del servizio per la raccolta dei rifiuti solidi urbani del Comune di [OSCURATO:PERSONA], mentre si trovavano in sosta presso il centro raccolta dei rifiuti comunale.

I due ricorrenti sono stati condannati per aver posto in essere la condotta contestata, lo [OSCURATO:PERSONA] quale esecutore materiale e lo [OSCURATO:PERSONA] quale conducente della vettura utilizzata per raggiungere e allontanarsi dal luogo del delitto.

2. Ricorrono, tempestivamente, avverso la descritta sentenza, gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, denunciando vizi di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] che, in sede di appello, ha rinunciato a tutti i motivi relativi alla responsabilità, insistendo soltanto per il riconoscimento della circostanza di cui all'art. 114 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, ha dedotto, personalmente, un unico motivo con il quale si duole dell'erronea applicazione di legge penale, quanto alla riconosciuta sussistenza del reato contestato e, inoltre, denuncia correlato vizio di motivazione.

2.2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'avv.

S. Moffa, denuncia due vizi.

2.2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. 425 n. 1 e 2 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione.

I 23 mezzi, coinvolti nell'incendio, custoditi in un capannone prefabbricato, non rientrano nei beni di cui all'art. 425, comma primo, n. 1 e 2 cod. pen., né l'edificio, in cui questi erano custoditi, può essere considerato edificio destinato ad uso pubblico, per il solo fatto di essere stato utilizzato per ricovero di automezzi destinati alla raccolta di rifiuti.

In ogni caso, si assume che non sarebbe sufficiente, per la configurazione della ritenuta circostanza aggravante, la natura della res custodita nel 2 1V capannone destinato ad uso pubblico, dovendo questo bene in sé essere destinato a tale uso, inteso quale concreta finalizzazione, pur appartenendo a privati.

A fronte di motivo di appello sul punto, la Corte territoriale non avrebbe offerto alcuna motivazione.

2.2.2. Con il secondo motivo si denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena irrogata non nel minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso gli addebiti fin dal primo momento, diversamente dal coimputato (come ribadito, peraltro, anche nella memoria difensiva depositata in data 11 aprile 2023), il quale, invece, aveva sempre negato il proprio coinvolgimento, tanto che l'appello attingeva il punto della responsabilità del reato, diversamente da quello di [OSCURATO:PERSONA], relativo soltanto al trattamento sanzionatorio. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, S. Perelli, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta di discussione orale, ex art. 23, comma 8, del d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5- duodecies del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022, quale risulta a seguito della conversione avvenuta con legge n. 199 del 30 dicembre 2022, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

La difesa di [OSCURATO:PERSONA], avv.

S. Moffa, ha fatto pervenire con p.e.c. del giorno 11 aprile 2023, memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale e ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 1.1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto personalmente dall'interessato, in data successiva al 3 agosto 2017, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), 1.2.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto manifestamente infondato.1.2.1.11 primo motivo è reiterativo del corrispondente motivo di appello cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento non manifestamente illogico, completo ed immune da censure di ogni tipo.

Condivisibile è la qualificazione della condotta come aggravata, ai sensi dell'art. 425 n. 1 e 2 cod. pen.

Invero, secondo la ricostruzione recepita nei convergenti provvedimenti di merito, il luogo dove è stato appiccato l'incendio è un autoparco e viene distrutto, perché coinvolto nell'incendio, un capannone prefabbricato, collocato in area comunale, che conteneva i 23 mezzi destinati alla raccolta di rifiuti urbani descritti nell'imputazione.

Alla stregua della condotta ampiamente descritta nella contestazione, come delineata nei convergenti provvedimenti di merito, si osserva che senz'altro ricorre, come ritenuto nella sentenza impugnata, la circostanza aggravante di cui all'art. 425 n. 1 cod. pen., in considerazione della destinazione ad uso pubblico dell'edificio prefabbricato, che è in re ipsa, trattandosi di struttura che si trovava in area comunale, in cui era stato allocato un parco di automezzi, di proprietà privata, ma destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.

Sul punto, osserva il Collegio che la motivazione è in linea con il tradizionale insegnamento di questa Corte secondo il quale (Sez. 1, n. 40175 del 01/10/2009, Isam, Rv. 245352) la circostanza aggravante prevista dall'art. 425 n. 1 cod. pen., relativa all'incendio commesso su edifici pubblici, sussiste in entrambe le ipotesi alternative previste dalla citata disposizione, rappresentate rispettivamente dalla natura pubblica e dalla destinazione pubblica dell'edificio (nella specie si trattava di condotta delittuosa avente ad oggetto un casello ferroviario dismesso e la natura demaniale del bene non è stata reputata esclusa dalla mancanza di destinazione attuale a servizio pubblico). 1.2.2.11 secondo motivo è inammissibile in quanto attinge la motivazione in un punto (diniego delle circostanze attenuanti generiche) che è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, nella specie esercitata secondo i parametri fissati dagli artt. 133, 62-bis cod. pen., come il provvedimento censurato spiega, con ragionamento non manifestamente illogico, a pag.

3. Tanto, invero, al di là della dedotta immediata ammissione degli addebiti, sottolineata dalla difesa, sia con il ricorso che con la memoria da ultimo fatta pervenire a questa Corte, in replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale di questa Corte.

Va considerato, infatti, secondo i giudici del gravame, il descritto arresto in flagranza di reato e, dunque, l'evidente acquisizione aliunde, della responsabilità dell'imputato.

Sicché il diniego delle attenuanti generiche, fonda sulla legittima esclusione di elementi ulteriori, rispetto all'ammissione di colpevolezza a fronte di responsabilità già acquisita, ai quali trarre effettiva resipiscenza, in linea con la costante giurisprudenza di legittimità sul punto (tra le altre, Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Lucaioli, Rv. 271454). 2.Segue la condanna di ciascun ricorrente, al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; la difesa di [OSCURATO:PERSONA], avv. S. Moffa, ha fatto pervenire p.e.c. in data 11 aprile 2023, contenente memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale e ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha riformato la condanna, pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, in data 4 giugno 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riducendo la pena irrogata a quest'ultimo, in quella di anni due mesi otto di reclusione, con conferma, nel resto, dell'impugnata sentenza. 1.1.11 primo giudice aveva condannato, all'esito di rito abbreviato, entrambi gli imputati alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ciascuno, con risarcimento del danno in favore delle parti civili, in relazione al reato di cui agli artt. 423, 425, n. 1 e 2 cod. pen. 1.2.La contestazione attiene al concorso dei due imputati, nell'incendio di 23 mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti, di proprietà della società Vrente con sede in Ercolano e nella disponibilità della società Buttol, con sede in Sarno, quest'ultima gestore del servizio per la raccolta dei rifiuti solidi urbani del Comune di [OSCURATO:PERSONA], mentre si trovavano in sosta presso il centro raccolta dei rifiuti comunale. I due ricorrenti sono stati condannati per aver posto in essere la condotta contestata, lo [OSCURATO:PERSONA] quale esecutore materiale e lo [OSCURATO:PERSONA] quale conducente della vettura utilizzata per raggiungere e allontanarsi dal luogo del delitto. 2. Ricorrono, tempestivamente, avverso la descritta sentenza, gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, denunciando vizi di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] che, in sede di appello, ha rinunciato a tutti i motivi relativi alla responsabilità, insistendo soltanto per il riconoscimento della circostanza di cui all'art. 114 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, ha dedotto, personalmente, un unico motivo con il quale si duole dell'erronea applicazione di legge penale, quanto alla riconosciuta sussistenza del reato contestato e, inoltre, denuncia correlato vizio di motivazione. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'avv. S. Moffa, denuncia due vizi. 2.2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. 425 n. 1 e 2 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione. I 23 mezzi, coinvolti nell'incendio, custoditi in un capannone prefabbricato, non rientrano nei beni di cui all'art. 425, comma primo, n. 1 e 2 cod. pen., né l'edificio, in cui questi erano custoditi, può essere considerato edificio destinato ad uso pubblico, per il solo fatto di essere stato utilizzato per ricovero di automezzi destinati alla raccolta di rifiuti. In ogni caso, si assume che non sarebbe sufficiente, per la configurazione della ritenuta circostanza aggravante, la natura della res custodita nel 2 1V capannone destinato ad uso pubblico, dovendo questo bene in sé essere destinato a tale uso, inteso quale concreta finalizzazione, pur appartenendo a privati. A fronte di motivo di appello sul punto, la Corte territoriale non avrebbe offerto alcuna motivazione. 2.2.2. Con il secondo motivo si denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena irrogata non nel minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso gli addebiti fin dal primo momento, diversamente dal coimputato (come ribadito, peraltro, anche nella memoria difensiva depositata in data 11 aprile 2023), il quale, invece, aveva sempre negato il proprio coinvolgimento, tanto che l'appello attingeva il punto della responsabilità del reato, diversamente da quello di [OSCURATO:PERSONA], relativo soltanto al trattamento sanzionatorio. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, S. Perelli, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta di discussione orale, ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5- duodecies del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022, quale risulta a seguito della conversione avvenuta con legge n. 199 del 30 dicembre 2022, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], avv. S. Moffa, ha fatto pervenire con p.e.c. del giorno 11 aprile 2023, memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale e ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 1.1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto personalmente dall'interessato, in data successiva al 3 agosto 2017, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), 1.2.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto manifestamente infondato.1.2.1.11 primo motivo è reiterativo del corrispondente motivo di appello cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento non manifestamente illogico, completo ed immune da censure di ogni tipo. Condivisibile è la qualificazione della condotta come aggravata, ai sensi dell'art. 425 n. 1 e 2 cod. pen. Invero, secondo la ricostruzione recepita nei convergenti provvedimenti di merito, il luogo dove è stato appiccato l'incendio è un autoparco e viene distrutto, perché coinvolto nell'incendio, un capannone prefabbricato, collocato in area comunale, che conteneva i 23 mezzi destinati alla raccolta di rifiuti urbani descritti nell'imputazione. Alla stregua della condotta ampiamente descritta nella contestazione, come delineata nei convergenti provvedimenti di merito, si osserva che senz'altro ricorre, come ritenuto nella sentenza impugnata, la circostanza aggravante di cui all'art. 425 n. 1 cod. pen., in considerazione della destinazione ad uso pubblico dell'edificio prefabbricato, che è in re ipsa, trattandosi di struttura che si trovava in area comunale, in cui era stato allocato un parco di automezzi, di proprietà privata, ma destinati alla raccolta dei rifiuti urbani. Sul punto, osserva il Collegio che la motivazione è in linea con il tradizionale insegnamento di questa Corte secondo il quale (Sez. 1, n. 40175 del 01/10/2009, Isam, Rv. 245352) la circostanza aggravante prevista dall'art. 425 n. 1 cod. pen., relativa all'incendio commesso su edifici pubblici, sussiste in entrambe le ipotesi alternative previste dalla citata disposizione, rappresentate rispettivamente dalla natura pubblica e dalla destinazione pubblica dell'edificio (nella specie si trattava di condotta delittuosa avente ad oggetto un casello ferroviario dismesso e la natura demaniale del bene non è stata reputata esclusa dalla mancanza di destinazione attuale a servizio pubblico). 1.2.2.11 secondo motivo è inammissibile in quanto attinge la motivazione in un punto (diniego delle circostanze attenuanti generiche) che è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, nella specie esercitata secondo i parametri fissati dagli artt. 133, 62-bis cod. pen., come il provvedimento censurato spiega, con ragionamento non manifestamente illogico, a pag. 3. Tanto, invero, al di là della dedotta immediata ammissione degli addebiti, sottolineata dalla difesa, sia con il ricorso che con la memoria da ultimo fatta pervenire a questa Corte, in replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale di questa Corte. Va considerato, infatti, secondo i giudici del gravame, il descritto arresto in flagranza di reato e, dunque, l'evidente acquisizione aliunde, della responsabilità dell'imputato. Sicché il diniego delle attenuanti generiche, fonda sulla legittima esclusione di elementi ulteriori, rispetto all'ammissione di colpevolezza a fronte di responsabilità già acquisita, ai quali trarre effettiva resipiscenza, in linea con la costante giurisprudenza di legittimità sul punto (tra le altre, Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Lucaioli, Rv. 271454). 2.Segue la condanna di ciascun ricorrente, al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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