Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 17989/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 del TRIBUNALE di PALMI Ldato avviso alle parte udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Propongono ricorso in cassazione i due imputati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), con un unico motivo di ricorso: inosservanza della legge e omessa motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e per una diversa qualificazione del fatto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; pena illegale per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2. I ricorsi risultano inammissibili perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto; per l'eccepito vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. il ricorso risulta, quindi, inammissibile; identicamente per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche Inoltre, per l'erronea qualificazione del fatto, deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte che richiede la presenza di un errore manifesto o palesemente rilevabile, ipotesi che non sussiste in quanto il ricorso si limita genericamente a prospettare una diversa qualificazione senza alcuna specificazione (Sez. 6, Sentenza n. 11733 del 16/02/2012 Ud. - dep. 28/03/2012 - Rv. 252232 - 01).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrnete.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 del TRIBUNALE di PALMI Ldato avviso alle parte udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Propongono ricorso in cassazione i due imputati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), con un unico motivo di ricorso: inosservanza della legge e omessa motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e per una diversa qualificazione del fatto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; pena illegale per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2. I ricorsi risultano inammissibili perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto; per l'eccepito vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. il ricorso risulta, quindi, inammissibile; identicamente per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche Inoltre, per l'erronea qualificazione del fatto, deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte che richiede la presenza di un errore manifesto o palesemente rilevabile, ipotesi che non sussiste in quanto il ricorso si limita genericamente a prospettare una diversa qualificazione senza alcuna specificazione (Sez. 6, Sentenza n. 11733 del 16/02/2012 Ud. - dep. 28/03/2012 - Rv. 252232 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrnete. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 17989/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris