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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 33586/2022

Testo disponibile della fonte

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onunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso propost o da: [OSCURATO:PERSONA] , rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL],elett. dom. presso il s uo studio in Brescia,Piazza della Vittoria n. 8 , giusta procura in calce al ricorso ; -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA]’INTERNO, in persona del Ministro p.t. ; -costituito– per la cassazione de l la sentenza Corte d’appello Brescia , 21 .0 1 . 20 2 1 , n. 45/2021in R.G. 1301 /2018 ; uditala relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] allacamera di consiglio del 1 0 novembre 2022.

R.G.N.

Ud. 10.11.2022 Pagina2di 5 - RGN 6172/2021 estensore cons. m.ferro [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche:

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte d’appello di Brescia 21.01.2021, n. 45/2021 in R.G. 1301/2018 di rigetto del ricorso proposto avversol’ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale locale aveva , a l pari della Commissioneterritoriale, negat o la protezione sussidiaria così come il rilascio delpermesso di soggiorno per motivi umanitari ;

2. l a Corte d’appe llo , più specificamente, ha ritenuto che : a) le ragioni della fuga addotte dal ricorrente, riguardanti la sfera privatistica, non integrano i presupposti giustificativi del riconoscimento della misura della protezione sussidiaria ; b) i l richiedente asilo ha , infatti, riferito di essere fuggitodal P aese di origine, l a Nigeria , in particolare la regione Ekpoma ([OSCURATO:PERSONA]), per aver assistito ad una lite tra i suoi due fratelli, militanti di due partitiopposti, conclusasi con l’uccisione di uno dei due , in conseguenza della qualeil ricorrente aveva ragione di teme re per la propria vita ; c) le ragioni addotte per la misura , oltre a confluire in un racconto inattendibile, sono riferibilisolo a contrasti familiari e non invece alle ipotesi tipizzate all’art.14 lett. a) e b) d .lgs. 251/2007 , così apparendo l’allontanamento dovuto a motivi e c onomici ; d) quanto all’ipotesi di cui alla lett. c ) dell’art.14 d .lgs. 251/2007, in concor d i a con le valutazioni del Tribunale, va nega to che il paesed’origine vers i in una situazione di violenza indiscriminata a causa di conflittiarmati in corso, provenendo il richiedente da una r e gione del Sud caratterizzata da un minor indice di rischio og gettivo per l’incolumità individuale; e) non è raggiunta la prova che il ricorrente vers i in una situazionedi particolare vulnerabilità al fine di riconoscergli la misura della protezioneumanitaria ex art. 5, comma 6 d .lgs. 286/1998 , in ragione della non dimostrata integrazione sociale , essendo emersa solo la prova della frequentazione di un corso di lingua e con acquisizione di un livel lo elementare;

3. A ndrew Fred propone ricorso in Cassazione avvers a l a sintetizzat a sentenza,fondandolo su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] Pagina3di 5 - RGN 6172/2021 estensore cons. m.ferro Consideratoche:

1. con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 ) c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d .lgs. 251/2007 e dell’art. 5, comma 6 d .lgs. 286/1998, prospettando, per un profilo, l’erroneità del diniego della protezione sussidiaria per il conflitto armatoe, per altro, l’immotivata negazione de lla protezione umanitaria ;

2. il motivo è palesemente inammissibile , quanto ad entrambi i profili, allaluce del principio secondo cui « l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art.366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizi o di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura,di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in dirittocontenute ne lla sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare,al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo,non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - conuna ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violatao i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa » (Cass. s.u. 23745/2020); il ricorso non assolve a tale consolidato canone impugnatorio, evitando di confrontarsi in modo puntuale con la sentenza impugnata,la quale ha motivat amente escluso, con indicazione delle relative fonti internazionali, per un verso, la sussistenza di un conflitto armato rilevante altresì nell’area di provenienza del richiedente, così incorrendo le censurein un’inammissibilità palese ;

3. né il ricorrente ha sottoposto al Collegio fonti alternative oggetto di localizzata inserzione nel processo e omessa considerazione da parte del giudicedi merito, contravvenendo al l'onere di « indicare le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, con la conseguenza che, in mancanza di tale allegazione, non potendola Corte di cassazione valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile » (Cass.22769/2020); Pagina4di 5 - RGN 6172/2021 estensore cons. m.ferro

4. quanto al secondo profilo del primo motivo, la censura non si coordina affatto con la ratio decidendi della sentenza, che ha nega to la protezione umanitariaevidenziando la mancata prospettazione, già in as t ratto, di ragioni divulnerabilità e di apprezzabile integrazione sociale ;

5. con il secondo motivo il ricorrente di nuovo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5) c.p.c. , omessa, insufficiente e contraddittoria motivazionecirca un fatto decisivo per il giudizio ancora in merito al mancato riconoscimentodella protezione sussidiaria e di quella umanitaria, essendosi limitatala corte, in relazione alla misura di cui all’art.14 d .lgs. 251/2007, a valutare la domanda in base a generiche informazioni sulla situazione interna della Nigeria, senza considerazione delle prove disponibili e attivazione dei poteri officiosi ; e avendo omesso, in relazione alla misura dellaprotezione, la necessaria analisi comparativa tra il paese di accoglienza e quello di provenienza del ricorrente, richiesta dalla giurisprudenza di legittimità;

6. i l motivo è inammissibile, sotto il profilo della protezione sussidiaria , per le stesse ragioni di difetto di specificità già descritte con riguardo al corrispondente profilo del primo motivo;va inoltre aggiunto che la censura, limitandosi ad invocare un report COI del 2018, nonne trascrive il contenuto almeno essenziale così da permetterne il censimento di decisività, tenuto conto del principio per cui, a norma dell'art. 14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del 2007, «la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflittoarmato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria.

Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la Pagina5di 5 - RGN 6172/2021 estensore cons. m.ferro sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia» (Cass. 18306/2019);

7. guardando poi al vizio di motivazione attinente alla misura di protezione umanitaria, il motivo è, per questo secondo ripetuto profilo, inammissibile perché genericamente formulato e sostanzialmente volto a sollecitare in questa sede di legittimità un, non consentito, nuovo scrutinio di merito quanto alla ricorrenza dei presupposti applicativi dell'invocata misura; in effetti la Corte di appello ha svolto, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente,il necessario giudizio comparativo tra la situazione di integrazione sociale in Italia, ritenuta del tutto assentee la condizione del richiedente nel suo Paese di provenienza, non rintracciando poi nemmeno autonomi e rilevanti profili di vulnerabilità soggettiva qualificati e così ottemperando ai principi da ultimo fissati anche da Cass. s.u. 24413/2021; il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile; ricorrono i presuppostiprocessuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testounico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell 'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto(Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso propost o da: [OSCURATO:PERSONA] , rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL],elett. dom. presso il s uo studio in Brescia,Piazza della Vittoria n. 8 , giusta procura in calce al ricorso ; -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA]’INTERNO, in persona del Ministro p.t. ; -costituito– per la cassazione de l la sentenza Corte d’appello Brescia , 21 .0 1 . 20 2 1 , n. 45/2021in R.G. 1301 /2018 ; uditala relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] allacamera di consiglio del 1 0 novembre 2022. R.G.N. Ud. 10.11.2022 Pagina2di 5 - RGN 6172/2021 estensore cons. m.ferro [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte d’appello di Brescia 21.01.2021, n. 45/2021 in R.G. 1301/2018 di rigetto del ricorso proposto avversol’ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale locale aveva , a l pari della Commissioneterritoriale, negat o la protezione sussidiaria così come il rilascio delpermesso di soggiorno per motivi umanitari ; 2. l a Corte d’appe llo , più specificamente, ha ritenuto che : a) le ragioni della fuga addotte dal ricorrente, riguardanti la sfera privatistica, non integrano i presupposti giustificativi del riconoscimento della misura della protezione sussidiaria ; b) i l richiedente asilo ha , infatti, riferito di essere fuggitodal P aese di origine, l a Nigeria , in particolare la regione Ekpoma ([OSCURATO:PERSONA]), per aver assistito ad una lite tra i suoi due fratelli, militanti di due partitiopposti, conclusasi con l’uccisione di uno dei due , in conseguenza della qualeil ricorrente aveva ragione di teme re per la propria vita ; c) le ragioni addotte per la misura , oltre a confluire in un racconto inattendibile, sono riferibilisolo a contrasti familiari e non invece alle ipotesi tipizzate all’art.14 lett. a) e b) d .lgs. 251/2007 , così apparendo l’allontanamento dovuto a motivi e c onomici ; d) quanto all’ipotesi di cui alla lett. c ) dell’art.14 d .lgs. 251/2007, in concor d i a con le valutazioni del Tribunale, va nega to che il paesed’origine vers i in una situazione di violenza indiscriminata a causa di conflittiarmati in corso, provenendo il richiedente da una r e gione del Sud caratterizzata da un minor indice di rischio og gettivo per l’incolumità individuale; e) non è raggiunta la prova che il ricorrente vers i in una situazionedi particolare vulnerabilità al fine di riconoscergli la misura della protezioneumanitaria ex art. 5, comma 6 d .lgs. 286/1998 , in ragione della non dimostrata integrazione sociale , essendo emersa solo la prova della frequentazione di un corso di lingua e con acquisizione di un livel lo elementare; 3. A ndrew Fred propone ricorso in Cassazione avvers a l a sintetizzat a sentenza,fondandolo su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] Pagina3di 5 - RGN 6172/2021 estensore cons. m.ferro Consideratoche: 1. con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 ) c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d .lgs. 251/2007 e dell’art. 5, comma 6 d .lgs. 286/1998, prospettando, per un profilo, l’erroneità del diniego della protezione sussidiaria per il conflitto armatoe, per altro, l’immotivata negazione de lla protezione umanitaria ; 2. il motivo è palesemente inammissibile , quanto ad entrambi i profili, allaluce del principio secondo cui « l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art.366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizi o di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura,di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in dirittocontenute ne lla sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare,al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo,non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - conuna ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violatao i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa » (Cass. s.u. 23745/2020); il ricorso non assolve a tale consolidato canone impugnatorio, evitando di confrontarsi in modo puntuale con la sentenza impugnata,la quale ha motivat amente escluso, con indicazione delle relative fonti internazionali, per un verso, la sussistenza di un conflitto armato rilevante altresì nell’area di provenienza del richiedente, così incorrendo le censurein un’inammissibilità palese ; 3. né il ricorrente ha sottoposto al Collegio fonti alternative oggetto di localizzata inserzione nel processo e omessa considerazione da parte del giudicedi merito, contravvenendo al l'onere di « indicare le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, con la conseguenza che, in mancanza di tale allegazione, non potendola Corte di cassazione valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile » (Cass.22769/2020); Pagina4di 5 - RGN 6172/2021 estensore cons. m.ferro 4. quanto al secondo profilo del primo motivo, la censura non si coordina affatto con la ratio decidendi della sentenza, che ha nega to la protezione umanitariaevidenziando la mancata prospettazione, già in as t ratto, di ragioni divulnerabilità e di apprezzabile integrazione sociale ; 5. con il secondo motivo il ricorrente di nuovo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5) c.p.c. , omessa, insufficiente e contraddittoria motivazionecirca un fatto decisivo per il giudizio ancora in merito al mancato riconoscimentodella protezione sussidiaria e di quella umanitaria, essendosi limitatala corte, in relazione alla misura di cui all’art.14 d .lgs. 251/2007, a valutare la domanda in base a generiche informazioni sulla situazione interna della Nigeria, senza considerazione delle prove disponibili e attivazione dei poteri officiosi ; e avendo omesso, in relazione alla misura dellaprotezione, la necessaria analisi comparativa tra il paese di accoglienza e quello di provenienza del ricorrente, richiesta dalla giurisprudenza di legittimità; 6. i l motivo è inammissibile, sotto il profilo della protezione sussidiaria , per le stesse ragioni di difetto di specificità già descritte con riguardo al corrispondente profilo del primo motivo;va inoltre aggiunto che la censura, limitandosi ad invocare un report COI del 2018, nonne trascrive il contenuto almeno essenziale così da permetterne il censimento di decisività, tenuto conto del principio per cui, a norma dell'art. 14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del 2007, «la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflittoarmato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la Pagina5di 5 - RGN 6172/2021 estensore cons. m.ferro sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia» (Cass. 18306/2019); 7. guardando poi al vizio di motivazione attinente alla misura di protezione umanitaria, il motivo è, per questo secondo ripetuto profilo, inammissibile perché genericamente formulato e sostanzialmente volto a sollecitare in questa sede di legittimità un, non consentito, nuovo scrutinio di merito quanto alla ricorrenza dei presupposti applicativi dell'invocata misura; in effetti la Corte di appello ha svolto, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente,il necessario giudizio comparativo tra la situazione di integrazione sociale in Italia, ritenuta del tutto assentee la condizione del richiedente nel suo Paese di provenienza, non rintracciando poi nemmeno autonomi e rilevanti profili di vulnerabilità soggettiva qualificati e così ottemperando ai principi da ultimo fissati anche da Cass. s.u. 24413/2021; il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile; ricorrono i presuppostiprocessuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testounico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell 'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto(Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell
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