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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04669/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 4119/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1591/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; I.\ udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Ric. 2021 n. 4119 sez.

M3 - ud. 01-12-2021 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 30/6/2020 (n. 1591/2020), la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il Tribuna- le della stessa città ha dichiarato l'estinzione del giudizio di primo grado intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ora [OSCURATO:PERSONA] sfi in liquidazione) e la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] B.V.), a seguito della diserzione delle parti a due udienze consecutive ai sensi dell'art. 309 c.p.c.; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evi- denziato come il primo giudice avesse correttamente applicato nella specie l'art. 309 c.p.c., avendo rilevato la mancata presentazione del- le parti in udienza, trascorsa un'ora dall'orario fissato per la trattazio- ne della causa, a nulla rilevando il successivo (tardivo) raggiungimen- to dei locali dell'udienza da parte del difensore della [OSCURATO:PERSONA]- re s.r.I., da ritenere tardivo anche sulla base delle indicazioni del Pro- tocollo dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, nella parte in cui prevede che "il provvedimento [..] di cancellazione della causa dal ruolo [..] sarà adottato dopo il decorso di un'ora dall'orario fissato per la trattazione della causa stessa"; avverso la sentenza d'appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liqui- dazione propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è sta- ta trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla propo- sta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza im- pugnata per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto legittima la chiusura del verbale e la conseguente dichiarazione di e- Adunanza del 1' dicembre 2021 - R.G. n. 4119/2021 - rei. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri stinzione del giudizio per mancata comparizione delle parti prima del- la conclusione delle udienze presenti sul ruolo del giudice istruttore, in contrasto con le previsioni del Protocollo dell'Osservatorio sulla giu- stizia civile di Milano, là dove impongono di adottare il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, indipendentemente dal tempo decorso dell'orario fissato per la trattazione della causa, al termine dell'udienza, e senza conferire alcun rilievo all'evidente interesse della società odierna ricorrente alla prosecuzione della causa; il motivo è manifestamente infondato; osserva il Collegio come la corte territoriale abbia correttamente confermato la decisione di estinzione assunta dal primo giudice ai sensi dell'art. 309 c.p.c., avendo rilevato come quest'ultimo avesse ritualmente dato atto della mancata presenza delle parti all'udienza fissata per la trattazione della causa (successivamente ad analoga di- serzione delle stesse alla pregressa udienza di trattazione), senza vio- lazione di alcuna predeterminazione oraria stabilita per la relativa ce- lebrazione; al riguardo, è appena il caso di rilevare come - al di là del rilievo concernente la mancata produzione in questa sede (rilevante ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c.) della documentazione relativa ai contenuti del Protocollo invocato dalla società ricorrente (con la conseguente impossibilità di verificarne, in questa sede, l'eventuale violazione da parte del giudice di primo grado) - gli accordi contenuti in detto Pro- tocollo devono ritenersi del tutto inidonei ad assumere alcuna effica- cia o incidenza normativa sulla conformazione dei poteri di direzione e conduzione dell'udienza da parte del giudice istruttore, trattandosi di materia evidentemente riservata alla disciplina delle norme di dirit- to (d'indole legislativa e, qualora richiamata, regolamentare), e do- vendo limitarsi, il valore di tali accordi protocollari, all'eventuale ra- zionalizzazione (alla stregua di mere best practises) dei rapporti dei Adunanza del 1° dicembre 2021 - R.G. n, 4119/2021 - rei. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri diversi attori coinvolti da detti accordi nel quadro di un determinato e circoscritto contesto professionale; è appena il caso di rilevare, sotto altro profilo, l'assoluta irrilevan- za della dedotta sussistenza, in capo alla società odierna ricorrente (allora appellante), di un 'evidente interesse' alla prosecuzione della lite, trattandosi di circostanza del tutto estrinseca e priva di incidenza ai fini dell'integrazione dei presupposti processuali per la pronuncia del provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 309 c.p.c.; con il secondo motivo, la ricorrente censura il provvedimento im- pugnato per violazione degli artt. 91 e 96 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente con- dannato la società appellante al rimborso delle spese di lite sulla base dei criteri medi di cui al d.m. n. 55/2014, e non già, più opportuna- mente, di quelli minimi, avuto riguardo alle circostanze concrete pro- prie della lite in esame, e per aver condannato la società appellante al risarcimento del danno ex art. 96, co. 1, c.p.c., in assenza dei pre- supposti sul punto previsti dalla legge; il motivo è, da un lato, inammissibile, dall'altro, manifestamente infondato; dev'essere preliminarmente rilevata l'inammissibilità della censura avanzata dall'odierna società ricorrente avverso la liquidazione delle spese operate dal giudice a quo nel rispetto dei limiti posti dalle ta- belle previste dal d.m. n. 55/2014; al riguardo, osserva il Collegio come giudice a quo abbia testual- mente giustificato la liquidazione adottata secondo i parametri medi dello scaglione corrispondente al valore della causa in considerazione "della media difficoltà delle questioni trattate", fornendo, in tal modo, piena contezza del modo di esercizio della discrezionalità sul punto esercitata, in conformità al consolidato insegnamento della giurispru- denza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di spese processua- Adunanza del 1° dicembre 2021 - R.G. n. 4119/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri li, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito (Sez. 3, Ordinanza n. 6110 del 04/03/2021, Rv. 660606 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 4782 del 24/02/2020, Rv. 657030 - 01); sotto altro profilo, dev'essere attestata la manifesta infondatezza della censura avanzata dalla società ricorrente avverso la subita con- danna al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 1, c.p.c., avendo il giudice a quo sul punto correttamente sottolineato, nel pieno rispetto della norma da ultimo indicata, come la decisione della società appel- lante "di impugnare un provvedimento pronunciato nel pieno rispetto dei presupposti normativi, ponendo alla base del gravame inconsi- stenti e pretestuose interpretazioni di regole protocollari, la cui ratio è, al contrario, quella di garantire il buon andamento e l'efficienza del servizio 'giustizia', integra una condotta valutabile in termini di re- sponsabilità aggravata"; si tratta di una motivazione pienamente adeguata sul piano logi- co-giuridico a dar conto della pronunciata condanna della società ri- corrente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cit., del tutto idonea a sottrarsi alle censure dalla stessa società ricorrente avanza- te in questa sede di legittimità; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta in- fondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del pre- sente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;Adunanza del 10 dicembre 2021 - R.G. n. 4119/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 1/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] or -/)d_o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 4119/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1591/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; I.\ udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Ric. 2021 n. 4119 sez. M3 - ud. 01-12-2021 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 30/6/2020 (n. 1591/2020), la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il Tribuna- le della stessa città ha dichiarato l'estinzione del giudizio di primo grado intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ora [OSCURATO:PERSONA] sfi in liquidazione) e la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] B.V.), a seguito della diserzione delle parti a due udienze consecutive ai sensi dell'art. 309 c.p.c.; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evi- denziato come il primo giudice avesse correttamente applicato nella specie l'art. 309 c.p.c., avendo rilevato la mancata presentazione del- le parti in udienza, trascorsa un'ora dall'orario fissato per la trattazio- ne della causa, a nulla rilevando il successivo (tardivo) raggiungimen- to dei locali dell'udienza da parte del difensore della [OSCURATO:PERSONA]- re s.r.I., da ritenere tardivo anche sulla base delle indicazioni del Pro- tocollo dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, nella parte in cui prevede che "il provvedimento [..] di cancellazione della causa dal ruolo [..] sarà adottato dopo il decorso di un'ora dall'orario fissato per la trattazione della causa stessa"; avverso la sentenza d'appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liqui- dazione propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è sta- ta trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla propo- sta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza im- pugnata per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto legittima la chiusura del verbale e la conseguente dichiarazione di e- Adunanza del 1' dicembre 2021 - R.G. n. 4119/2021 - rei. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri stinzione del giudizio per mancata comparizione delle parti prima del- la conclusione delle udienze presenti sul ruolo del giudice istruttore, in contrasto con le previsioni del Protocollo dell'Osservatorio sulla giu- stizia civile di Milano, là dove impongono di adottare il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, indipendentemente dal tempo decorso dell'orario fissato per la trattazione della causa, al termine dell'udienza, e senza conferire alcun rilievo all'evidente interesse della società odierna ricorrente alla prosecuzione della causa; il motivo è manifestamente infondato; osserva il Collegio come la corte territoriale abbia correttamente confermato la decisione di estinzione assunta dal primo giudice ai sensi dell'art. 309 c.p.c., avendo rilevato come quest'ultimo avesse ritualmente dato atto della mancata presenza delle parti all'udienza fissata per la trattazione della causa (successivamente ad analoga di- serzione delle stesse alla pregressa udienza di trattazione), senza vio- lazione di alcuna predeterminazione oraria stabilita per la relativa ce- lebrazione; al riguardo, è appena il caso di rilevare come - al di là del rilievo concernente la mancata produzione in questa sede (rilevante ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c.) della documentazione relativa ai contenuti del Protocollo invocato dalla società ricorrente (con la conseguente impossibilità di verificarne, in questa sede, l'eventuale violazione da parte del giudice di primo grado) - gli accordi contenuti in detto Pro- tocollo devono ritenersi del tutto inidonei ad assumere alcuna effica- cia o incidenza normativa sulla conformazione dei poteri di direzione e conduzione dell'udienza da parte del giudice istruttore, trattandosi di materia evidentemente riservata alla disciplina delle norme di dirit- to (d'indole legislativa e, qualora richiamata, regolamentare), e do- vendo limitarsi, il valore di tali accordi protocollari, all'eventuale ra- zionalizzazione (alla stregua di mere best practises) dei rapporti dei Adunanza del 1° dicembre 2021 - R.G. n, 4119/2021 - rei. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri diversi attori coinvolti da detti accordi nel quadro di un determinato e circoscritto contesto professionale; è appena il caso di rilevare, sotto altro profilo, l'assoluta irrilevan- za della dedotta sussistenza, in capo alla società odierna ricorrente (allora appellante), di un 'evidente interesse' alla prosecuzione della lite, trattandosi di circostanza del tutto estrinseca e priva di incidenza ai fini dell'integrazione dei presupposti processuali per la pronuncia del provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 309 c.p.c.; con il secondo motivo, la ricorrente censura il provvedimento im- pugnato per violazione degli artt. 91 e 96 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente con- dannato la società appellante al rimborso delle spese di lite sulla base dei criteri medi di cui al d.m. n. 55/2014, e non già, più opportuna- mente, di quelli minimi, avuto riguardo alle circostanze concrete pro- prie della lite in esame, e per aver condannato la società appellante al risarcimento del danno ex art. 96, co. 1, c.p.c., in assenza dei pre- supposti sul punto previsti dalla legge; il motivo è, da un lato, inammissibile, dall'altro, manifestamente infondato; dev'essere preliminarmente rilevata l'inammissibilità della censura avanzata dall'odierna società ricorrente avverso la liquidazione delle spese operate dal giudice a quo nel rispetto dei limiti posti dalle ta- belle previste dal d.m. n. 55/2014; al riguardo, osserva il Collegio come giudice a quo abbia testual- mente giustificato la liquidazione adottata secondo i parametri medi dello scaglione corrispondente al valore della causa in considerazione "della media difficoltà delle questioni trattate", fornendo, in tal modo, piena contezza del modo di esercizio della discrezionalità sul punto esercitata, in conformità al consolidato insegnamento della giurispru- denza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di spese processua- Adunanza del 1° dicembre 2021 - R.G. n. 4119/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri li, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito (Sez. 3, Ordinanza n. 6110 del 04/03/2021, Rv. 660606 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 4782 del 24/02/2020, Rv. 657030 - 01); sotto altro profilo, dev'essere attestata la manifesta infondatezza della censura avanzata dalla società ricorrente avverso la subita con- danna al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 1, c.p.c., avendo il giudice a quo sul punto correttamente sottolineato, nel pieno rispetto della norma da ultimo indicata, come la decisione della società appel- lante "di impugnare un provvedimento pronunciato nel pieno rispetto dei presupposti normativi, ponendo alla base del gravame inconsi- stenti e pretestuose interpretazioni di regole protocollari, la cui ratio è, al contrario, quella di garantire il buon andamento e l'efficienza del servizio 'giustizia', integra una condotta valutabile in termini di re- sponsabilità aggravata"; si tratta di una motivazione pienamente adeguata sul piano logi- co-giuridico a dar conto della pronunciata condanna della società ri- corrente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cit., del tutto idonea a sottrarsi alle censure dalla stessa società ricorrente avanza- te in questa sede di legittimità; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta in- fondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del pre- sente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;Adunanza del 10 dicembre 2021 - R.G. n. 4119/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 1/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] or -/)d_o
Sentenza Cassazione n. 04669/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris