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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 04860/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1881/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell'omonima farmacia, rappresen- tatoe difesodall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difes a dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Salerno n. 539/20, depositata il 3 giugno 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. L'[OSCURATO:PERSONA] di Salerno convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell'omonima farmacia, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 8810/10, emesso il 22 novembre 2010, con cui il Tribunale di Salerno le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 32.186,57, oltre interessi moratori al tasso previsto dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, a titolo di corrispettivo per fornituredi medicinali effettuate nel mese di settembre 2010 in favore degli assistiti dal [OSCURATO:PERSONA].

A sostegno dell'opposizione, l'attrice eccepì l'inapplicabilità del tasso d'in- teresse previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002, affermando che il rapporto inter- corrente tra le Asl e i farmacisti ha natura concessoria ed è disciplinato dallo [OSCURATO:PERSONA] approvato con il d.P.R. 8 luglio 1998, n. 371, il quale esclude l'applicabilità d'interessi superiori alla misura legale, ed aggiun- gendo che il d.lgs. n. 231 cit. non trova applicazione ai contratti conclusi in data anteriore all'8 agosto 2002.

Si costituì il Barela, e resistette all'opposizione, facendo valere il giudicato esterno derivante dalla mancata proposizione dell'opposizione avverso un al- trodecreto ingiuntivo e della mancata impugnazione di un'altra sentenza, con cui era stata riconosciuta l'applicabilità del tasso d'interesse previsto dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002.

1.1. Con sentenza del 30 dicembre 2014, il Tribunale di Salerno rigettò l'opposizione.

2. L'impugnazione proposta dall'Aslè stata accolta dalla Corte d'appello di Salerno, che con sentenza del3 giugno 2020 ha revocato il decreto ingiun- tivo, condannando l'Asl al pagamento degl'interessi legali sulla somma di Euro 32.186,57, con decorrenza dalla domanda, ed il Barela al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 3.235,00 per compensi.

A fondamento della decisione, la Corteha innanzitutto escluso l'interve- nuta cessazione della materia del contendere, per effetto di una transazione stipulata tra le parti, rilevando che la stessa riguardava soltanto la sorteca- pitale, mentre la controversia aveva ad oggetto la misura degl'interessi, e limitandosi pertanto a dare atto dell'avvenuto pagamento della somma con- cordata.

Ha ritenuto poi irrilevante la mancata allegazione della delibera di auto- rizzazione a proporre l'appello, reputandola superflua, in considerazione della natura monocratica dell'organo rappresentativo dell'Asl, ed ha escluso la ge- nericità del gravame, recante la chiara indicazione della parte della motiva- zione censurata e delle ragioni del dissenso.

Ha dichiarato invece inammissibile la riproposizione in appello dell'ecce- zione di giudicato esterno sollevata in primo grado dal convenuto, rilevando che quest'ultimo si era limitato a ribadire le argomentazioni svolte nella fase precedente, senza curarsi di confutare le ragioni addotte dal Tribunale a so- stegno della ritenuta inoperatività dell'effetto preclusivo del giudicato.

Nel merito, la Corte ha escluso l'applicabilità del d.lgs. n. 231 del 2002, osservando che il rapporto intercorrente tra il SSN e le farmacie, tutte con- venzionate ai sensi dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non ha natura di transazione commerciale, dal momento che la relativa disciplina è affidata alla legge ed al regolamento che rende esecutivo l'[OSCURATO:PERSONA] stipulato ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

3. Avverso la predetta sentenza il Barela ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in due motivi.

L'Asl ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., censurando la sen- tenza impugnata per averlo condannato al pagamento delle spese proces- suali, senza tenere conto dell'esito del giudizio, contrassegnato dall'accogli- mento del gravame nella sola parte riguardante la misura degl'interessi.

Pre- messo che l'Asl non aveva mai contestato il credito azionato per sortecapi- tale, avendo anzi provveduto al pagamento del relativo importo, sostiene che il riconoscimento della fondatezza della pretesa comportava la soccombenza dell'Asl o quanto meno una soccombenza reciproca, idonea a giustificare la compensazione delle spese, in applicazione del principio di causalità.

2. Con il secondo motivo,il ricorrente deduce la violazione e la falsa ap- plicazione degli artt. 2909 e 2967 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ., osservando che, nel dichiarare inammissibile la riproposizione dell'eccezione di giudicato esterno, da lui sollevata in relazione alla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1263/99, la Corte territoriale non ha tenuto conto della unitarietà del rapporto intercorrente tra il farmacista e il SSN e della conse- guente identità della causa petendidei giudizi aventi ad oggetto il pagamento dei corrispettivi dovuti per le singole mensilità, non avendo considerato che la predetta sentenza aveva riconosciuto l'applicabilità del d.lgs. n. 231 del 2002 alle convenzioni farmaceutiche.

3. Il secondo motivo, da esaminarsi prioritariamente rispetto al primo, in quanto riguardante il merito della controversia, è inammissibile, per difetto di pertinenza.

In quanto imperniate sulla sussistenza dei presupposti necessari per l'o- peratività della preclusione derivante dal giudicato esterno, le censure pro- poste dal ricorrente non attingono infatti la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non ha preso in esame la relativa eccezione, ma si è limitata a dichiararne inammissibile la riproposizione in sede di gravame, in quanto non sorretta da argomentazioni volte a confutare la motivazione della sentenza impugnata, ma fondata sulla mera reiterazione delle ragioni addotte in primo grado.

A ciò si aggiunga che, avendo il Tribunale rigettato espressa- mente l'eccezione di giudicato esterno, la riproposizione della stessa in sede di gravame non avrebbe potuto aver luogo nelle forme di cui all'art. 346 cod. proc. civ., riservate all'ipotesi in cui un'eccezione sollevata dalla parte vitto- riosa in primo grado non sia stata esaminata o sia rimasta assorbita, risul- tando invece necessaria la proposizione dell'appello incidentale (cfr. Cass., Sez.

Un., 12/05/2017, n. 11799; Cass., Sez.

II,280/03/2022, n. 9844).

4. E' invece fondato il primo motivo, avente ad oggetto il regolamento delle spese processuali.

La sentenza impugnata, pur avendo riformato quella di primo grado, nella parte riguardante la misura degl'interessi, non ha rigettato integralmente la domanda proposta dal ricorrente nel procedimento monitorio, ma ha dato atto dell'intervenuta corresponsione della somma dovuta a titolo di corrispet- tivo per le prestazioni farmaceutiche, a seguito della transazione conclusa tra le parti nel corso del giudizio, e per tale ragione si è astenuta dal pronunciare in ordine al pagamento della sortecapitale, limitandosi a revocare il decreto ingiuntivoed a condannare l'Asl al pagamento degl'interessi legali.

L'accoglimento parziale della domanda, comportando pur sempre la soc- combenza dell'opponente, non avrebbe consentito di porre neppure in parte le spese processuali a carico del ricorrente, risultatocomunque vittorioso, non potendo ravvisarsi nel caso in esame una soccombenza reciproca, configura- bile soltanto in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di un'u- nica domanda articolata in più capi (cfr. Cass., Sez.

Un., 31/10/2022, n. 32061), e non assumendo alcun rilievo, in contrario, l'intervenutarevoca del decreto ingiuntivo: anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere infatti compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche mi- nima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pa- gamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di di- sporne la compensazione (cfr. Cass., Sez. lav., 1/ 08/2023, n. 23434; Cass., Sez.

VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez.

III, 12/05/2015, n. 9587).

5. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dall'ac- coglimento del primo motivo d'impugnazione, e, non risultando necessari ul- teriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con la rinnovazione del rego- lamento delle spese del giudizio di appello, che vanno compensate per la metà, avuto riguardo all'accoglimento dell'unico motivo di opposizione for- mulato dall'Asl avverso il decreto ingiuntivo, e per il residuo vanno poste a carico dell'opponente, in qualità di parte soccombente, con liquidazione come dal dispositivo.Nulla va invece disposto in ordine alle spese del giudizio di primo grado, essendo rimasta incensurata la sentenza di appello, nella parte in cui ha omesso di provvedere nuovamente al regolamento delle stesse, no- nostante la riforma della sentenza impugnata.

L'esito del giudizio di legittimità, contrassegnato dall'accoglimento par- ziale del ricorso, giustifica inoltre la compensazione per la metà delle relative spese, che per il residuo vanno poste a carico della controricorrente, e si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M. accoglie il primomotivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo motivo , cassa la sentenzaimpugnata e , decidendo nel merito, compensa per la metà le spese del giudizio di appello, condannando la controricorrente al paga- mento del residuo, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Compensa per la metà le spese del giudizio di le- gittimità, condannando la controricorrente al pagamento del residuo, che li-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1881/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell'omonima farmacia, rappresen- tatoe difesodall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difes a dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Salerno n. 539/20, depositata il 3 giugno 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. L'[OSCURATO:PERSONA] di Salerno convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell'omonima farmacia, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 8810/10, emesso il 22 novembre 2010, con cui il Tribunale di Salerno le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 32.186,57, oltre interessi moratori al tasso previsto dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, a titolo di corrispettivo per fornituredi medicinali effettuate nel mese di settembre 2010 in favore degli assistiti dal [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno dell'opposizione, l'attrice eccepì l'inapplicabilità del tasso d'in- teresse previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002, affermando che il rapporto inter- corrente tra le Asl e i farmacisti ha natura concessoria ed è disciplinato dallo [OSCURATO:PERSONA] approvato con il d.P.R. 8 luglio 1998, n. 371, il quale esclude l'applicabilità d'interessi superiori alla misura legale, ed aggiun- gendo che il d.lgs. n. 231 cit. non trova applicazione ai contratti conclusi in data anteriore all'8 agosto 2002. Si costituì il Barela, e resistette all'opposizione, facendo valere il giudicato esterno derivante dalla mancata proposizione dell'opposizione avverso un al- trodecreto ingiuntivo e della mancata impugnazione di un'altra sentenza, con cui era stata riconosciuta l'applicabilità del tasso d'interesse previsto dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002. 1.1. Con sentenza del 30 dicembre 2014, il Tribunale di Salerno rigettò l'opposizione. 2. L'impugnazione proposta dall'Aslè stata accolta dalla Corte d'appello di Salerno, che con sentenza del3 giugno 2020 ha revocato il decreto ingiun- tivo, condannando l'Asl al pagamento degl'interessi legali sulla somma di Euro 32.186,57, con decorrenza dalla domanda, ed il Barela al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 3.235,00 per compensi. A fondamento della decisione, la Corteha innanzitutto escluso l'interve- nuta cessazione della materia del contendere, per effetto di una transazione stipulata tra le parti, rilevando che la stessa riguardava soltanto la sorteca- pitale, mentre la controversia aveva ad oggetto la misura degl'interessi, e limitandosi pertanto a dare atto dell'avvenuto pagamento della somma con- cordata. Ha ritenuto poi irrilevante la mancata allegazione della delibera di auto- rizzazione a proporre l'appello, reputandola superflua, in considerazione della natura monocratica dell'organo rappresentativo dell'Asl, ed ha escluso la ge- nericità del gravame, recante la chiara indicazione della parte della motiva- zione censurata e delle ragioni del dissenso. Ha dichiarato invece inammissibile la riproposizione in appello dell'ecce- zione di giudicato esterno sollevata in primo grado dal convenuto, rilevando che quest'ultimo si era limitato a ribadire le argomentazioni svolte nella fase precedente, senza curarsi di confutare le ragioni addotte dal Tribunale a so- stegno della ritenuta inoperatività dell'effetto preclusivo del giudicato. Nel merito, la Corte ha escluso l'applicabilità del d.lgs. n. 231 del 2002, osservando che il rapporto intercorrente tra il SSN e le farmacie, tutte con- venzionate ai sensi dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non ha natura di transazione commerciale, dal momento che la relativa disciplina è affidata alla legge ed al regolamento che rende esecutivo l'[OSCURATO:PERSONA] stipulato ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. 3. Avverso la predetta sentenza il Barela ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in due motivi. L'Asl ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., censurando la sen- tenza impugnata per averlo condannato al pagamento delle spese proces- suali, senza tenere conto dell'esito del giudizio, contrassegnato dall'accogli- mento del gravame nella sola parte riguardante la misura degl'interessi. Pre- messo che l'Asl non aveva mai contestato il credito azionato per sortecapi- tale, avendo anzi provveduto al pagamento del relativo importo, sostiene che il riconoscimento della fondatezza della pretesa comportava la soccombenza dell'Asl o quanto meno una soccombenza reciproca, idonea a giustificare la compensazione delle spese, in applicazione del principio di causalità. 2. Con il secondo motivo,il ricorrente deduce la violazione e la falsa ap- plicazione degli artt. 2909 e 2967 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ., osservando che, nel dichiarare inammissibile la riproposizione dell'eccezione di giudicato esterno, da lui sollevata in relazione alla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1263/99, la Corte territoriale non ha tenuto conto della unitarietà del rapporto intercorrente tra il farmacista e il SSN e della conse- guente identità della causa petendidei giudizi aventi ad oggetto il pagamento dei corrispettivi dovuti per le singole mensilità, non avendo considerato che la predetta sentenza aveva riconosciuto l'applicabilità del d.lgs. n. 231 del 2002 alle convenzioni farmaceutiche. 3. Il secondo motivo, da esaminarsi prioritariamente rispetto al primo, in quanto riguardante il merito della controversia, è inammissibile, per difetto di pertinenza. In quanto imperniate sulla sussistenza dei presupposti necessari per l'o- peratività della preclusione derivante dal giudicato esterno, le censure pro- poste dal ricorrente non attingono infatti la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non ha preso in esame la relativa eccezione, ma si è limitata a dichiararne inammissibile la riproposizione in sede di gravame, in quanto non sorretta da argomentazioni volte a confutare la motivazione della sentenza impugnata, ma fondata sulla mera reiterazione delle ragioni addotte in primo grado. A ciò si aggiunga che, avendo il Tribunale rigettato espressa- mente l'eccezione di giudicato esterno, la riproposizione della stessa in sede di gravame non avrebbe potuto aver luogo nelle forme di cui all'art. 346 cod. proc. civ., riservate all'ipotesi in cui un'eccezione sollevata dalla parte vitto- riosa in primo grado non sia stata esaminata o sia rimasta assorbita, risul- tando invece necessaria la proposizione dell'appello incidentale (cfr. Cass., Sez. Un., 12/05/2017, n. 11799; Cass., Sez. II,280/03/2022, n. 9844). 4. E' invece fondato il primo motivo, avente ad oggetto il regolamento delle spese processuali. La sentenza impugnata, pur avendo riformato quella di primo grado, nella parte riguardante la misura degl'interessi, non ha rigettato integralmente la domanda proposta dal ricorrente nel procedimento monitorio, ma ha dato atto dell'intervenuta corresponsione della somma dovuta a titolo di corrispet- tivo per le prestazioni farmaceutiche, a seguito della transazione conclusa tra le parti nel corso del giudizio, e per tale ragione si è astenuta dal pronunciare in ordine al pagamento della sortecapitale, limitandosi a revocare il decreto ingiuntivoed a condannare l'Asl al pagamento degl'interessi legali. L'accoglimento parziale della domanda, comportando pur sempre la soc- combenza dell'opponente, non avrebbe consentito di porre neppure in parte le spese processuali a carico del ricorrente, risultatocomunque vittorioso, non potendo ravvisarsi nel caso in esame una soccombenza reciproca, configura- bile soltanto in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di un'u- nica domanda articolata in più capi (cfr. Cass., Sez. Un., 31/10/2022, n. 32061), e non assumendo alcun rilievo, in contrario, l'intervenutarevoca del decreto ingiuntivo: anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere infatti compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche mi- nima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pa- gamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di di- sporne la compensazione (cfr. Cass., Sez. lav., 1/ 08/2023, n. 23434; Cass., Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III, 12/05/2015, n. 9587). 5. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dall'ac- coglimento del primo motivo d'impugnazione, e, non risultando necessari ul- teriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con la rinnovazione del rego- lamento delle spese del giudizio di appello, che vanno compensate per la metà, avuto riguardo all'accoglimento dell'unico motivo di opposizione for- mulato dall'Asl avverso il decreto ingiuntivo, e per il residuo vanno poste a carico dell'opponente, in qualità di parte soccombente, con liquidazione come dal dispositivo.Nulla va invece disposto in ordine alle spese del giudizio di primo grado, essendo rimasta incensurata la sentenza di appello, nella parte in cui ha omesso di provvedere nuovamente al regolamento delle stesse, no- nostante la riforma della sentenza impugnata. L'esito del giudizio di legittimità, contrassegnato dall'accoglimento par- ziale del ricorso, giustifica inoltre la compensazione per la metà delle relative spese, che per il residuo vanno poste a carico della controricorrente, e si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. accoglie il primomotivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo motivo , cassa la sentenzaimpugnata e , decidendo nel merito, compensa per la metà le spese del giudizio di appello, condannando la controricorrente al paga- mento del residuo, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge. Compensa per la metà le spese del giudizio di le- gittimità, condannando la controricorrente al pagamento del residuo, che li-
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