CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16408/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte di appello di Milano, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della fungibilità tra il periodo di custodia cautelare trascorso dal condannato e la durata dell'isolamento diurno inflitto con la sentenza di condanna definitiva alla pena dell'ergastolo. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], articolato in un'unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per il riconoscimento della fungibilità dell'isolamento diurno irrogatogli con la sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Milano il 20 novembre 2019, che appare eseguito dal Giudice dell'esecuzione nel rispetto delle emergenze processuali. [OSCURATO:PERSONA] che il vaglio compiuto dalla Corte di appello di Milano tiene conto della natura dell'isolamento diurno, che costituisce una modalità della custodia carceraria del condannato, come affermato da Sez. 1, n. 46218 del 14/09/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268039 - 01, secondo cui: «Ai fini dell'applicazione dell'art. 657 cod. proc. pen., non si può riconoscere la fungibilità tra il periodo di custodia cautelare trascorso in regime di grandissima sorveglianza e la durata dell'isolamento diurno inflitto con la sentenza di condanna definitiva alla pena dell'ergastolo, attesa la radicale differenza tra l'istituto dell'isolamento diurno, vera e propria sanzione penale e l'isolamento cautelare, modalità di custodia disposta per ragioni processuali o di sicurezza». Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dich P.Q.M