CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 35124/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 18682/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da gli a vvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate– Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e Agenzia delle Entrate –intimate – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Lombardian. 4343/ 06 / 20 1 9 , depositata il 5 . 1 1 .2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento , Oggetto: Tributi, Cartelladi pagamento emessa nei suoi confronti per il recupero di vari tributi, sul presupposto che al momento della sua notificazione il contribuente non era più residente in Monza, via Guardini n. 6 (non essendo più neppure proprietario dell’immobile ivi ubicato), bensì in [OSCURATO:PERSONA], via Tintoretto n. 40; - la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, con riferimento alla carenza della sua legittimazione passiva, e respingeva l’ appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - proposto ricorso per cassazione da Equitalia, questa Corte, con ordinanza n. 28464 del 2017, cassava la sentenza della CTR per mancanza radicale di motivazione, rinviando alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Lombardia, quale giudice di rinvio, accoglieva gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate e da [OSCURATO:PERSONA] (ora Agenzia delle Entrate –Riscossione), rilevando che : - il solo legittimato passivo era l’Agente della riscossione, per cui andava dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate; - anche l’appello proposto dall’ a gente della riscossione era fon dato e il ricorso originario era inammissibile, in quanto tardivamente proposto, essendo stata la cartella r egolarmente notificata in data 1.07.2010, presso la residenza del ricorrente in Monza, via Guardini n. 6, a mezzo del servizio postale; - la circost anza che il plico fosse stato ritirat o da un soggetto ivi presente, che ha sottoscritto in corrispondenza del rigo indicante il destinatario, senza sbarrare la casella che indica la qualifica della persona che ha ritirato l’atto, non invalidava il procedimento notificatorioe non era necessario l’invio di un successivo avviso;- poiché la notificazione era avvenuta ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non era necessaria un’apposita relata, visto che era l’ufficiale postale a garantirne, con il menzionato avviso, l’esecuzione e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella; - nella specie non era stata presentata querela di falso inn anzi al competente giudice ordinario civile (avendovi il ricorrente solo fatto cenno nel ricorso), in ordine alla circostanza della consegna del piego postale alla persona legittimata a riceverlo nel domicilio o abitazione del ricorrente e non vi era alcunonere da parte del concessionario di produrre in giudizio l’originale della cartella e della relativa relata di notifica; - [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi; - l ’Agenzia delle Entrate – Riscossione e l’Agenzia delle E n trate sono rimasteintimate; [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o , il ricorrente deduce la violazione e /o falsa applicazione degli artt. 2 6 del d.P.R. n. 60 2 del 1973 , 139 cod. proc. civ. e 7 l. n. 890 del 1982, in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 , cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di verificar e se la notificazione fosse avvenuta presso il domicilio, la residenza o la dimora del destinatario, la cui prova poteva essere fornita con qualsiasi mezzo, non essendo la relativa indicazione da parte dell’ufficiale procedente assistita da fede privilegiata; rileva, sul punto, che correttamente il primo giudice aveva accertato, sulla base del compendio probatorio fornito dal ricorrente, che la notificazione della cartella impugnata era avvenuta in luogo diverso dalla residente del ricorrente e, comunque, in un luogo nel quale il predetto non conservava più alcun rapporto; -il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza; - questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di specificità, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass. 30 novembre 2018, n. 31038; Cass. 28 febbraio 2017, n. 5185; Cass. 29 agosto 2005, n. 17424); -il ricorrente non ha riportato nel contenuto del ricorso gli atti relativi alla notificazione della cartella impugnata e gli altri documenti dai quali sia possibile desumerei vizi denunciati; - con il secondo motivo, deduce la violazi one e/o falsa applicazione degli artt. 221 cod. proc. civ. e/o 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., ovvero in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di rilevare c he il ricorrente aveva proposto querela di falso “avverso la relazione di notifica/cartolina diricevimento della notifica a mezzo posta” nellostesso ricorso introduttivo (reiterando la relativa istanza in appello e nel giudizio di rinvio) nel quale aveva anche disconosciuto la f irma di ricevuta, apposta in corrispondenza della casella del “destinatario” di cui all’avviso di ricevimento prodotto; -il motivo è inammissibile per carenza di interesse; - secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, quando la sentenza di merito impugnata si fonda – come nel caso in esame - su più “ rationes decidendi ” autonome, nel senso che ognuna di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le “rationes” e, dall’altro, che tali censure risultino tutte fondate. Di conseguenza, qualora venga rigettato o dichiarato inammissibile il motivo che investe anche una sola delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata, gli altri motivi sono inammissibili per carenza di interesse, in quanto anche se gli stessi fossero fondati, non potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (ex plurimis, Cass.11.05.2018, n. 11493; Cass.24.05.2006, n. 12372); - in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e nulla va disposto sulle spese, non avendo le parti intimate svolto difese. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a no