CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20898/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10832/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Roma, via P. [OSCURATO:PERSONA], n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Calabrian. 2645/01/2016 , depositata il 24 ottobre 2016 ; [OSCURATO:PERSONA] –ALTRO 2006 R.G. N.10832/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’udienza incamera di consiglio del17 aprile 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] cartella di pagamento n. 13920120010296431, per un valore complessivo di €67.564,90, basata sull’avviso di accertamento n. TD9010201107/2011,con il quale l’Agenzia delle Entrate, per l’anno di imposta 2006, imputava per trasparenza, ex art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte dirette), il reddito da partecipazione della contribuente, in qualità di socio della “[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.” 2. Avverso tale cartella di pagamento , [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla Com missione [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 152/01/2015, depositata il 28 gennaio 2015, lo rigettava, condannando la contribuente al pagamento delle spese di giudizio. In particolare, dato che la contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento per omessa notifica dell’avviso di accertamento, l’Ufficio allegava copia fotostatica dell’avviso di ricevimento della raccomandata dell’avviso di accertamento, avviso di ricevimento sottoscritto dalla stessa Marzano in data 14 dicembre 2011. Successivamente, in sede cautelare, parte contribuente disconosceva la sottoscrizione apposta in calce alla domanda di accertamento con adesione (documento prodotto dall’Ufficio) e proponeva in via incidentale querela di R.G. N.10832/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] falso rispetto all’avviso di ricevimento della raccomandata, ritenendo di non avervi mai apposto la propria firma. Proposto interpello dal giudice di primo grado, l’Agenzia delle Entrate si rimetteva agli atti. La C.T.P. rigettava il ricorso, evidenziando come, in primo luogo, la dichiarata volontà di proporre querela di falso non aveva avuto seguito nell’istaurazione di un relativo giudizio e, in secondo luogo, come non fosse rinvenibile alcuna contestazione di vizi propri della cartella. 3. Interposto gravame dalla contribuente , la Commissione Tributaria R egionale della Calabria , con sentenza n. 2645/01/2016, pronunciata il 12 ottobre 2016e depositata in segreteria il 24 ottobre 2016, accoglieva l’appello, annullando la cartella impugnata e compensando le spese del doppio grado di giudizio. Secondo il giudice di secondo grado, la C.T.P. non poteva tener conto, ai fini della decisione, dell’avviso di ricevimento della raccomandata dell’avviso di accertamento, dato che la risposta all’interpello da parte dell’Ufficio doveva essere inequivoca ed esplicita e non basata su un mero riportarsi agli atti. Rileva, inoltre, la C.T.R. che se, in un primo momento, il giudice di primo grado aveva escluso la rilevanza del documento oggetto di querela, in un secondo momento, invece, aveva finito per adottarlo a fondamento della propria decisione. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. R.G. N.10832/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzia questa sezione per l’udienza incamera di consiglio del 17 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. La controricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: 1. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, per intervenuta definizione agevolata. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha presentato istanza definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per la quale l’Ufficio non ha opposto diniego, non essendo stata, peraltro, richiesta istanza di trattazione della parte interessata (commi 12 e 13 dell’art. 6 cit.). Risulta inoltre documentato il pagamento del relativo importo (in particolare, della prima rata in data 28 maggio 2019) Va conseguentemente dichiarata l’estinzione del giudizio. 2. Le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l’estinzione