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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00753/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il primo motivo di ricorso, il ricorrente, condannato alle pene di legge per i reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/1990, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva con riguardo a mancati accertamenti concernenti il numero telefonico, privo di prefisso, da lui comunicato al coimputato [OSCURATO:PERSONA] e, nel corpo del motivo, lamenta ulteriori mancati accertamenti e inesattezze concernenti la ricostruzione del fatto; Considerato che - in disparte il fatto che la sentenza impugnata, sul punto non specificamente contestata, non attesta che l'appellante, peraltro giudicato con rito abbreviato, avesse avanzato richieste di rinnovazione istruttoria del cui mancato accoglimento si possa dolere in questa sede - il motivo è inammissibile perché contiene mere doglianze in punto di ricostruzione del fatto e prefigura una rivalutazione e alternativa lettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità in quanto avulsa da specifiche deduzioni di travisamento probatorio, tale ovviamente non essendo la mera critica sulla valutazione delle prove che il ricorrente invece sviluppa a fronte di una motivazione che non presta il fianco a censure di manifesta illogicità; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. - è parimenti inammissibile per genericità, perché privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, mentre, contrariamente a quanto si allega, l'odierno ricorrente, a differenza del coimputato [OSCURATO:PERSONA], non aveva con l'appello richiesto la riqualificazione del reato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, t.u.s., sicché non si ravvisa sul punto alcuna omessa motivazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della gassa delle ammende.

Così deciso il 10 di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il primo motivo di ricorso, il ricorrente, condannato alle pene di legge per i reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/1990, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva con riguardo a mancati accertamenti concernenti il numero telefonico, privo di prefisso, da lui comunicato al coimputato [OSCURATO:PERSONA] e, nel corpo del motivo, lamenta ulteriori mancati accertamenti e inesattezze concernenti la ricostruzione del fatto; Considerato che - in disparte il fatto che la sentenza impugnata, sul punto non specificamente contestata, non attesta che l'appellante, peraltro giudicato con rito abbreviato, avesse avanzato richieste di rinnovazione istruttoria del cui mancato accoglimento si possa dolere in questa sede - il motivo è inammissibile perché contiene mere doglianze in punto di ricostruzione del fatto e prefigura una rivalutazione e alternativa lettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità in quanto avulsa da specifiche deduzioni di travisamento probatorio, tale ovviamente non essendo la mera critica sulla valutazione delle prove che il ricorrente invece sviluppa a fronte di una motivazione che non presta il fianco a censure di manifesta illogicità; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. - è parimenti inammissibile per genericità, perché privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, mentre, contrariamente a quanto si allega, l'odierno ricorrente, a differenza del coimputato [OSCURATO:PERSONA], non aveva con l'appello richiesto la riqualificazione del reato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, t.u.s., sicché non si ravvisa sul punto alcuna omessa motivazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della gassa delle ammende. Così deciso il 10 di
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