CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2021
Cassazione n. 37145/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLId atal-~t5 ja.lie patti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; •••••nn [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 15 giugno 2020 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, applicato l'art.599 bis cod.proc.pen., ha ridotto ad anni sette e mesi otto di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentato omicidio e lesioni personali oggetto di contestazione, commessi il 12 maggio 2016. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione — nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, atteso che la decisione di secondo grado ha preso atto della rinunzia parziale ai motivi e dell'intervenuto accordo tra le parti sulla riduzione della pena ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen. . La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, all'art. 1 comma 62, pacificamente applicabile ratione temporis, trattandosi di sentenza posteriore al 3 agosto 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]