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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 luglio 1988

Cassazione n. 00402/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/07/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/12/1984 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/11/1986 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Gup del Tribunale di Foggia in data 7 luglio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena, su concorde richiesta delle parti, e ha confermato nel resto la decisione di primo grado.

2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori.

2.1. I ricorsi presentati, con unico atto congiunto, nell'interesse di Raffaelli e Procaccio deducono la carenza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e l'insufficiente motivazione in tema di dosimetria della pena.

2.2. Il ricorso proposto nell'interesse di Manzi articola un unico motivo di impugnazione con cui lamenta l'omessa o insufficiente motivazione in ordine alla pena irrogata e al governo delle circostanze.

3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha e altro, Rv. 273755).

Invero, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878').

Nel caso di specie, le pene irrogate dalla Corte sono esattamente quelle concordate tra le parti.

4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

I ricorrenti devono essere pertanto condannati, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

F cao 013 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle ozo—i (I2 spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle cze>> G-)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/07/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/12/1984 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/11/1986 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Gup del Tribunale di Foggia in data 7 luglio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena, su concorde richiesta delle parti, e ha confermato nel resto la decisione di primo grado. 2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori. 2.1. I ricorsi presentati, con unico atto congiunto, nell'interesse di Raffaelli e Procaccio deducono la carenza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e l'insufficiente motivazione in tema di dosimetria della pena. 2.2. Il ricorso proposto nell'interesse di Manzi articola un unico motivo di impugnazione con cui lamenta l'omessa o insufficiente motivazione in ordine alla pena irrogata e al governo delle circostanze. 3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha e altro, Rv. 273755). Invero, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878'). Nel caso di specie, le pene irrogate dalla Corte sono esattamente quelle concordate tra le parti. 4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. I ricorrenti devono essere pertanto condannati, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. F cao 013 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle ozo—i (I2 spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle cze>> G-)
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