Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021

Cassazione n. 02794/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato i . 1 - • - udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 26451/21 Liguori [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al contestato delitto di cui all' art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 gli ha applicato su richiesta, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, e applicata la diminuente del rito, la pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa.

Il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva.

2. Il ricorso, siccome presentato per motivi diversi da quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, si palesa inammissibile, tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, ivi compresa l'applicazione della recidiva e il conseguente giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche.

3. Alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] Annd4etru

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato i . 1 - • - udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 26451/21 Liguori [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al contestato delitto di cui all' art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 gli ha applicato su richiesta, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, e applicata la diminuente del rito, la pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa. Il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva. 2. Il ricorso, siccome presentato per motivi diversi da quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, si palesa inammissibile, tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, ivi compresa l'applicazione della recidiva e il conseguente giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche. 3. Alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] Annd4etru
Sentenza Cassazione n. 02794/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris