CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 settembre 2021
Cassazione n. 40292/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 93-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 30-M, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 268-A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2738/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/11/2016; z !sj udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 15.12.2010 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Padova per sentir dichiarare la risoluzione, per inadempimento del convenuto, del preliminare di compravendita immobiliare intercorso tra le parti in data 7.12.2005, avente ad oggetto un immobile in corso di costruzione. L'attore assumeva di aver versato la complessiva somma di C 115.000, della quale invocava la restituzione sul presupposto che il progetto negoziale non si fosse perfezionato per inadempimento del promittente venditore. Resisteva il Bergamin, che a sua volta invocava la risoluzione del preliminare per inadempimento del promissario acquirente, con condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno derivante dal mancato perfezionamento della programmata compravendita, quantificato nell'importo di C 69.006,68. Con sentenza n. 375/2015 il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che la mancata esecuzione del preliminare fosse dipesa dal fatto colpevole dell'attore, che dunque condannava a risarcire il danno al convenuto. Interponeva appello avverso detta decisione il [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla mancata condanna del Bergamin alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione del contratto risolto. L'appellato si costituiva invece in seconde cure, per resistere al gravame. Con la sentenza impugnata, n. 2738/2016, la Corte di Appello di Venezia accoglieva in parte l'impugnazione, affermando che l'appellante aveva comunque dimostrato di Ric. 2017 n. 00093 sez. 52 - ud. 29-09-2021 -2- f aver versato al Bergamin il complessivo importo di C 48.500, somma della quale aveva diritto ad ottenere la restituzione. [OSCURATO:PERSONA], invece, non aveva dimostrato il danno di cui aveva invocato il risarcimento, se non limitatamente al solo importo di C 27.000. Operata quindi la compensazione tra dare ed avere, la Corte territoriale condannava l'appellato a restituire all'appellante la somma di C 21.500. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe considerato che il Bergamin aveva dettagliato le varie voci di danno patite per effetto dell'inadempimento del [OSCURATO:PERSONA], il quale -per parte sua- aveva contestato in modo specifico soltanto talune delle varie voci di cui anzidetto, senza in tal modo assolvere all'onere di specifica contestazione prevista dall'art. 115 c.p.c. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare che il Bergamin aveva fornito la prova di tutte le voci di danno di cui anzidetto. Le due censure, suscettibili di trattazione unitaria, sono infondate. La Corte di Appello ha giustamente evidenziato che il Bergamin aveva agito per la risoluzione per inadempimento del Ric. 2017 n. 00093 sez. 52 - ud. 29-09-2021 -3- contratto preliminare intercorso tra le parti, del quale non aveva invocato il recesso. Di conseguenza, il predetto aveva titolo per trattenere quanto versatogli dal [OSCURATO:PERSONA] soltanto sino alla concorrenza del danno effettivamente patito per effetto della mancata conclusione della progettata compravendita. La statuizione è del tutto coerente con i precedenti di questa Corte, secondo cui "In tema di contratto preliminare, va qualificata in termini di declaratoria di risoluzione per inadempimento -soggetta, pertanto, alla relativa disciplina generale- e non quale esercizio del diritto di recesso, la domanda con cui la parte non inadempiente, che abbia conseguito il versamento della caparra, chieda, oltre alla risoluzione del contratto, la condanna della controparte al risarcimento di ulteriori danni; in tal caso, dunque, essa non può incamerare la caparra, che perde la sua funzione di limitazione forfetaria e predeterminata della pretesa risarcitoria e la cui restituzione è ricollegabile agli effetti propri della risoluzione negoziale, ma solo trattenerla a garanzia della pretesa risarcitoria o in acconto su quanto le spetta, a titolo di anticipo dei danni che saranno in seguito accertati e liquidati" (Cass. Sez. 2, Sentenza n.20957 del 08/09/2017, Rv. 645245). Sulla base della documentazione acquisita agli atti del giudizio di merito, la Corte distrettuale ha poi ritenuto raggiunta, da un lato, la prova del pagamento, da parte del [OSCURATO:PERSONA], della somma di C 48.500, e dall'altro la prova del danno, ad opera del Bergamin, limitatamente al solo importo di C 27.000; operata la compensazione tra le predette poste, ha quindi condannato il Bergamin a restituire al [OSCURATO:PERSONA] la sola differenza, pari ad C 21.500. Trattasi di valutazioni di merito, fondate sull'apprezzamento delle risultanze istruttorie, che non sono utilmente sindacabili, in quanto tali, in questa sede. Ric. 2017 n. 00093 sez. 52 - ud. 29-09-2021 -4- Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente compensato le spese del doppio grado, senza considerare che il Bergamin aveva prevalso in relazione alla domanda di risoluzione del contratto preliminare di compravendita di cui è causa. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta l'omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di fornire motivazione a sostegno della decisione di compensare le spese del doppio grado. Le due censure, suscettibili di trattazione unitaria, sono inammissibili. La Corte di Appello ha compensato le spese del doppio grado in presenza di una reciproca soccombenza, posto che anche la domanda del Bergamin era stata in parte disattesa. Va ribadito che il governo delle spese del giudizio, quando il giudice di seconde cure riformi in tutto o in parte la sentenza di primo grado, va operato tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, anche a prescindere dall'esistenza di uno specifico motivo di impugnazione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466). Né è possibile sindacare in sede di legittimità la decisione del giudice di merito di compensare in parte le spese del doppio grado di giudizio, posto il principio secondo cui "La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli Ric. 2017 n. 00093 sez. 52 - ud. 29-09-2021 -5- tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014 Rv. 629389; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017, Rv. 646611; nonché Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1703 del 24/01/2013, Rv. 624926 e Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017, Rv. 643477). In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in C 5.800, di cui C 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della