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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 settembre 2025

Cassazione n. 26448/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29648-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3626/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/08/2022 R.G.N. 3804/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 4 agosto 2022, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Avellino, accoglieva Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.29648/2022 Cron.

Rep.

Ud.10/09/2025 la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Avellino, avente ad oggetto l’accertamento dell’esistenza tra le parti di un rapporto lavorativo ( stante il trasferimento alle Regioni del rapporto di lavoro autonomo originariamente instaurato dalle strutture penitenziarie con il personale infermieristico quale quello in virtù del quale l’istante operava presso la Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] di Avellino)e la condanna della ASL al pagamento delle differenze retributive derivate dalla mancata applicazione della superiore tariffa oraria di cui all’art. 6 del decretopresidenziale n. 33 del 22.6.2010 per il periodo 12.7.2010/1.1.2012. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto sussistente il rapporto tra le parti, risultando lo stesso tra quelli trasferiti al [OSCURATO:PERSONA] e proseguito senza soluzione di continuità presso la ASL di Avellino, ed applicabile sin dalla data di entrata in vigore (1.7.2010) il decreto n. 33 del 22.6.2010, di immediata attuazione ed insuscettibile di differimento nella sua applicazione da parte delle ASL. - Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la Asl di Avellino, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Iannaccone. - Entrambe le parti hanno poi presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] - È fondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla difesa della controricorrente nella memoria depositata ex art. 380 bis 1 c.p.c. - Risulta dagli atti che il ricorso, notificato il 2 novembre 2022, è stato depositato solo il 21/12/2022 oltre il termine di cui all’art. 369, comma 1, c.p.c. - E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui l'improcedibilità del ricorso per cassazione,prevista dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., per l'ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro la quale esso è stato proposto, deve essere rilevata d'ufficio, stante il carattere perentorio di detto termine, ed inoltre non può essere sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso senza sollevare eccezione di improcedibilità (cfr. per tutte Cass. n. 22914/2013). - Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno poste a carico della Asl ricorrente.

P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29648-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3626/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/08/2022 R.G.N. 3804/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 4 agosto 2022, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Avellino, accoglieva Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.29648/2022 Cron. Rep. Ud.10/09/2025 la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Avellino, avente ad oggetto l’accertamento dell’esistenza tra le parti di un rapporto lavorativo ( stante il trasferimento alle Regioni del rapporto di lavoro autonomo originariamente instaurato dalle strutture penitenziarie con il personale infermieristico quale quello in virtù del quale l’istante operava presso la Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] di Avellino)e la condanna della ASL al pagamento delle differenze retributive derivate dalla mancata applicazione della superiore tariffa oraria di cui all’art. 6 del decretopresidenziale n. 33 del 22.6.2010 per il periodo 12.7.2010/1.1.2012. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto sussistente il rapporto tra le parti, risultando lo stesso tra quelli trasferiti al [OSCURATO:PERSONA] e proseguito senza soluzione di continuità presso la ASL di Avellino, ed applicabile sin dalla data di entrata in vigore (1.7.2010) il decreto n. 33 del 22.6.2010, di immediata attuazione ed insuscettibile di differimento nella sua applicazione da parte delle ASL. - Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la Asl di Avellino, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Iannaccone. - Entrambe le parti hanno poi presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] - È fondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla difesa della controricorrente nella memoria depositata ex art. 380 bis 1 c.p.c. - Risulta dagli atti che il ricorso, notificato il 2 novembre 2022, è stato depositato solo il 21/12/2022 oltre il termine di cui all’art. 369, comma 1, c.p.c. - E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui l'improcedibilità del ricorso per cassazione,prevista dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., per l'ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro la quale esso è stato proposto, deve essere rilevata d'ufficio, stante il carattere perentorio di detto termine, ed inoltre non può essere sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso senza sollevare eccezione di improcedibilità (cfr. per tutte Cass. n. 22914/2013). - Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno poste a carico della Asl ricorrente. P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,