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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00967/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13134/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro 3C spa, quale consolidante della [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall' avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, Piazza SS Apostoli n. 66, presso il difensore; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6179/22/15, depositata il 24 novembre 2015 .

Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Tomm aso Basile , che ha conclus o riportandosi alla requisitoria scritta (accoglimento del ricorso); uditi gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 11998/13/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da 3C spa contro l’avviso di accertamento per IRES 2007.

La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che non sussisteva l' abuso del diritto contestato con l'avviso di accertamento impugnato, trattandosi di un lease-backpienamente lecito.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] L’agenzia fiscale ricorrente ha dato atto che nelle more del giudizio, anche per effetto di un "accordo quadro" tra l'Agenzia delle entrate e le società del gruppo al quale appartiene la controricorrente, la società consolidata [OSCURATO:PERSONA] spa ha perfezionato la definizione agevolata della lite per la medesima annualità, così liberando la consolidante 3C delle correlativeobbligazioni fiscali.

Il patrocinio erariale ha dunque chiesto dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; all'udienza le parti hanno confermato l'accordo sulle spese.

PQM La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13134/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro 3C spa, quale consolidante della [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall' avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, Piazza SS Apostoli n. 66, presso il difensore; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6179/22/15, depositata il 24 novembre 2015 . Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Tomm aso Basile , che ha conclus o riportandosi alla requisitoria scritta (accoglimento del ricorso); uditi gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 11998/13/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da 3C spa contro l’avviso di accertamento per IRES 2007. La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che non sussisteva l' abuso del diritto contestato con l'avviso di accertamento impugnato, trattandosi di un lease-backpienamente lecito. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi. Resiste con controricorso la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] L’agenzia fiscale ricorrente ha dato atto che nelle more del giudizio, anche per effetto di un "accordo quadro" tra l'Agenzia delle entrate e le società del gruppo al quale appartiene la controricorrente, la società consolidata [OSCURATO:PERSONA] spa ha perfezionato la definizione agevolata della lite per la medesima annualità, così liberando la consolidante 3C delle correlativeobbligazioni fiscali. Il patrocinio erariale ha dunque chiesto dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; all'udienza le parti hanno confermato l'accordo sulle spese. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spe
Sentenza Cassazione n. 00967/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris