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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13693/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria è generico, tenuto conto che, a fronte di motivazione che spiega le ragioni che hanno fatto ritenere improbabile il futuro adempimento dell'impegno economico (con precisi riferimenti ai precedenti penali che denotano l'inclinazione del ricorrente a trasgredire le statuizioni del giudice), omette di articolare ex art. 132 e 133 cod. pen. la richiesta e spiegarne il relativo fondamento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/03

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria è generico, tenuto conto che, a fronte di motivazione che spiega le ragioni che hanno fatto ritenere improbabile il futuro adempimento dell'impegno economico (con precisi riferimenti ai precedenti penali che denotano l'inclinazione del ricorrente a trasgredire le statuizioni del giudice), omette di articolare ex art. 132 e 133 cod. pen. la richiesta e spiegarne il relativo fondamento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/03
Sentenza Cassazione n. 13693/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris