CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26515/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona con la quale, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Macerata, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza alla contestata recidiva, è stata rideterminata la pena in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., cod. pen. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, per avere detenuto, all'interno dell'autovettura a lui in uso, 3,75 grammi di cocaina, suddivisa in cinque involucri e all'interno della propria abitazione 347,40 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e 260,39 grammi di cocaina. 2. L'esponente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del concorso di reati in relazione a plurime violazioni di cui all'art. 73 d.P.R. cit. pur in presenza di una condotta che si presenta come unitaria sotto il profilo storico, funzionale e finalistico. Lamenta, altresì, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'applicazione, sostanzialmente automatica, della recidiva piuttosto che della "maggiore capacità a delinquere". Deduce, ancora, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza rispetto alla contestata recidiva, la mancata "individualizzazione" della pena limitandosi a un'operazione aritmetica priva dell'analisi di cui all'art. 133 cod. pen. e, infine il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di continuazione con il precedente del 2021. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto aspecifico, esaurendosi i rilievi mossi alla sentenza nella denuncia del deficit motivazionale senza alcun confronto con il percorso argomentativo che sorregge la sentenza (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). 3. Più in particolare, quanto al primo motivo di ricorso la Corte territoriale a pag. 10 della sentenza impugnata ha argomentato nel solco dei principi sanciti da questa Corte di legittimità secondo cui «in tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014) comporta la configurabilità di reati distinti qualora la condotta abbia ad oggetto sostanze appartenenti a tabelle diverse, che possono dar luogo, a seconda delle evenienze, a concorso materiale, a concorso 2formale e alla continuazione tra reati, con effetti diversi sul piano del trattamento sanzionatorio» (Sez.4, n. 14193, del 11/03/2021, Ventimiglia, Rv. 281015 - 01), 3. Quanto alla mancata esclusione della recidiva la Corte territoriale ha evidenziato che il ricorrente ha posto in essere il reato per il quale si è proceduto a distanza di quattro anni da analogo precedente, in un lasso temporale ritenuto piuttosto ravvicinato e, dunque, sintomatico di una accresciuta capacità a delinquere. Ha messo in luce anche i quantitativi di sostanza detenuta,. anche in quel caso, di diversa tipologia, argomentando in merito alla vicinanza del ricorrente con ambienti criminali dediti al traffico di sostanze stupefacenti e descrivendo una personalità incline alla violazione delle leggi penali con plurime ricadute che esprimono insensibilità agli interventi statuali repressivi. 4. Con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in termini di prevalenza, la Corte territoriale ha dato atto che il primo giudice ha determinato la pena in misura pari al minimo edittale, con un modesto aumento per la continuazione e ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ritenendo non suscettibile la pena di ulteriore riduzione non rilevando particolari profili degni di ulteriore considerazione, con ciò non ravvisando ragioni valide per un giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche. La sentenza impugnata si colloca pertanto nell'alveo del consolidato e condivisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298). Tale giudizio, in altri termini, è congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). Quanto detto assorbe, peraltro, il quarto motivo con il quale si deduce il vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio, peraltro, genericamente dedotto. 5. Non soffre delle criticità dedotte il rigetto della richiesta di continuazione con la sentenza definitiva emessa nei confronti del ricorrente per fatti analoghi posti 3in essere nel 2021. Con motivazione congrua la Corte territoriale dopo avere evidenziato che la richiesta era generica ha argomentato che se la distanza tra i fatti poteva dirsi ravvicinata, sì da poter essere considerata ai fini della recidiva, lo stesso non poteva dirsi ai fini del riconoscimento dell'istituto della continuazione evidenziando la mancanza di una preventiva deliberazione unitaria ed essendo, piuttosto ravvisabile una autonoma e successiva deliberazione di reiterare la medesima tipologia di condotte. 6. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M P.Q.M