CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 settembre 2021
Cassazione n. 04367/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del 05/10/2021 del tribunale di Lodi; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore della ricorrente, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi proposti e chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 ottobre 2021, il tribunale del riesame di Lodi, adito ex art. 322 bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza di reiezione dell'atto di appello emessa il 9 settembre 2021, dal Gip del medesimo tribunale, con conferma del sequestro disposto dal predetto Gip il 21 aprile 2020, in relazione a tre autocarri di proprietà della società ricorrente, rigettava l'appello. t 2. Avverso la pronuncia del suindicato tribunale propone ricorso per cassazione il rappresentante pro tempore della [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione. 3. Deduce, con il primo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancanza di presupposti del sequestro, trattandosi di 'beni appartenenti a terzi e non rientranti nella disponibilità degli indagati. Si contesta la tesi del tribunale per cui, in applicazione dell'art. 1458 cod. civ comma 2, l'efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento, attivata dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con comunicazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa successiva al sequestro, non opererebbe nel caso in esame, non potendo travolgersi gli effetti del sequestro intervenuto sui beni di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. in data (1.10.2020), anteriore alla trascrizione (del 2.10.2020) della domanda di risoluzione del contratto. Ciò perché la citata previsione derogherebbe alla regola di efficacia retroattiva della risoluzione del contratto per inadempimento di cui al comma primo del suindicato articolo, solo a favore di diritti acquistati da terzi di buona fede, che abbiano trascritto o iscritto l'atto di acquisto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale avanzata dalla ricorrente. Laddove invece, il sequestro preventivo in questione non sarebbe mai stato trascritto, o comunque nessuna trascrizione di tal fatta era presente al momento della richiesta di dissequestro dei veicoli, poi avanzata il 12 aprile del 2021. In altri termini, il sequestro dei veicoli non sarebbe opponibile all'effetto risolutivo dell'intervenuta risoluzione contrattuale, accertata con ordinanza non impugnabile del tribunale di Forlì. Inoltre, la salvezza dei diritti dei terzi di buona fede opererebbe solo per un acquisto a titolo oneroso, tra cui non rientrerebbe la fattispecie del sequestro. Si aggiunge che per effetto dell'intervenuta risoluzione, alla data del sequestro i beni sarebbero risultati di proprietà della società istante e quindi non rientravano nella disponibilità del reo, quale requisito necessario per procedere al disposto sequestro finalizzato alla confisca per equivalente. Essi peraltro, erano concretamente nella disponibilità di altra società estranea ai fatti. E comunque, rientravano al più nella disponibilità dell'amministratore giudiziario cui, nell'ottobre 2020, le quote della [OSCURATO:SOCIETA] erano state affidate per la loro gestione, con provvedimento dell'autorità giudiziaria. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di mancanza di motivazione circa le doglianze sollevate con atto di appello, e di erronea applicazione della legge penale. Si contesta la dichiarazione del tribunale per cui il rigetto del primo motivo di appello, riguardante l'intervenuta risoluzione del contratto prima citata, avrebbe assorbito ogni altra questione sollevata. Ciò perché si sarebbe altresì evidenziato che, in ogni caso, i beni in vinculis erano nella disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA], cosicchè il sequestro sarebbe stato realizzato nei confronti di un Ente al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 19 L. 231/2001 ed a fronte di una incolpazione provvisoria che non contempla capi di incolpazione sollevati nei confronti delle Società del [OSCURATO:PERSONA]. Né si tratterebbe di sequestro finalizzato alla confisca diretta ex art. 240 cod. pen. nei confronti della citata società, non potendo i tre veicoli sequestrati essere qualificati come profitto dei reati commessi dalla famiglia [OSCURATO:SOCIETA], per essere stati acquistati mediante proventi illeciti generati dai reati di cui all'incolpazione provvisoria. Tanto più che i predetti veicoli non sarebbero stati mai pagati dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] si potrebbe configurare un sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, operato sui beni della [OSCURATO:SOCIETA]. Ciò perché per i reati ipotizzati non è prevista la responsabilità amministrativa degli Enti ex L. 231/2000 e con essa la possibilità di procedere, ex art. 19 della medesima legge, alla confisca per equivalente, con riguardo ai reati commessi dai rappresentanti dell'Ente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il tribunale ha respinto l'appello non solo escludendo l'operatività, rispetto al sequestro dei veicoli, dell'effetto risolutivo invocato come conseguente alla ordinanza di accertamento dello stesso, ma anche in ragione di una ritenuta condotta collusiva tra la [OSCURATO:SOCIETA], che ha rivendicato la risoluzione, e la [OSCURATO:SOCIETA], quale controparte, pressocchè adesiva, del procedimento di risoluzione attivato appena il giorno dopo l'intervenuto e contestato sequestro. Valutazione, quest'ultima, operata legittimamente, nel quadro del principio per cui, l'intangibilità degli effetti del giudicato civile è ancorata all'oggetto specifico della controversia civile, come delimitato dagli ordinari elementi costitutivi (soggetti, "petitum" e "causa petendi"), ma non impedisce, anche in difetto dell'esperimento dell'impugnazione straordinaria della revocazione, che in sede penale si proceda ad accertamenti di tipo diverso (Sez. 3 - n. 17532 del 31/01/2019 (dep. 24/04/2019) Rv. 275444 - 01; Sez. 2, n. 35325 del 16/05/2007 (dep. 21/09/2007) Rv. 237858 - 01.), e tuttavia, in alcun modo contrastata dalla ricorrente. Per cui trova applicazione la regola secondo la quale, è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 Cc. (dep. 23/01/2018) Rv. 272448 - 01). Come nel caso di specie. • 2. Quanto al secondo motivo, è inammissibile per carenza di legittimazione. Esso è infatti articolato sul ritenuto presupposto per cui i beni sequestrati sarebbero di proprietà ovvero nella disponibilità di enti diversi dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Così rivelando la totale assenza della qualifica della medesima come terzo interessato alla restituzione dei veicoli, come tale legittimato alle impugnazioni. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così