CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2023
Cassazione n. 14901/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30421/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 173, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 21 C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 1554/2020 depositata il10/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, con quattro motivi avversati da [OSCURATO:PERSONA], per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Commissione regionale tributaria del Lazio ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento per insufficiente pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) dell’anno 2011, relativa ad alcuni edifici abusivi di proprietà del ricorrente, insistenti su terreno di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 61 del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142. Il ricorrente, richiamato il disposto dell’art.61 (secondo cui il classamento consiste nel riscontrare sopraluogo per ogni singola unità immobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l’unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe. Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento), sostiene che nella specie il classamento degli immobili de quibus non sarebbe stato corrispondente alle reali condizioni degli stessi e ciò essenzialmente in ragione del fatto che trattavasi di immobili per i quali [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato le istanze di condono e che avrebbero quindi prevedibilmente dovuto essere demoliti e che pertanto avevano perso di valore; 2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per avere la CTR ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse legittimamente calcolato l’imposta in riferimento alla rendita catastale senza considerare che la rendita era riferita alle unità immobiliari mentre esso ricorrente era titolare solo della proprietà degli edifici ma non anche del terreno su cui gli stessi insistevano; 3.con il terzo motivo di ricorso viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 335, della l. 30 dicembre 2004, n.311, per avere la CTR affermato che nel caso di specie il richiamo del contribuente a tale norma era inconferente; 4. con il quarto motivo di ricorso viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 3, comma 58, della l. 23 dicembre 1996, n.662 (“Gli uffici tributari dei comuni partecipano alla ordinaria attività di accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell'amministrazione finanziaria. Partecipano altresì all'elaborazione dei dati fiscali risultanti da operazioni di verifica. Il comune chiede all'Ufficio tecnico erariale la classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche. L'Ufficio tecnico erariale procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal comune”), per avere la CTR ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse legittimamente calcolato l’imposta in riferimento alla rendita catastale mentre “il Comune non è obbligato ad applicare automaticamente le rendite quando sopravvenga una situazione che alteri il valore delle stesse” come nella specie era avvenuto avendo [OSCURATO:PERSONA] rigettato la richiesta di regolarizzazione degli immobili e reso quindi prevedibile che dovessero essere demoliti con conseguente perdita di valore; 5. i motivi primo, secondo e quarto sono strettamente connessi e pertanto da esaminarsi congiuntamente. Essi sono basati sul medesimo infondato assunto per cui l’imposta sarebbe stata erroneamente calcolata sulla base della rendita catastale in atti, laddove invece avrebbe dovuto essere calcolata tenendo conto situazioni fattuali incidenti sul valore venale degli edifici. I motivi sono poi sviluppati con considerazioni valutative del ricorrente, inammissibili in questa sede di legittimità. Queste considerazioni in disparte, l’infondatezza dei motivi in esame deriva da quanto segue. 5.1 La CTR ha ritenuto correttamente che il [OSCURATO:PERSONA] avesse, a sua volta correttamente, determinato la base imponibile dell’imposta in riferimento alla rendita catastale degli immobili, ai sensi dell’art. 5, comma 1 e comma 2, del d.lgs.504/92. Il comma 1 stabilisce che la base imponibile dell'imposta “è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1”. Il comma 2 stabilisce che “Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”. La Corte ha in più occasioni evidenziato che “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la base imponibile è individuata dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 mediante una stretta ed imprescindibile relazione tra iscrizione (o necessaria iscrivibilità) in catasto di una unità immobiliare e rendita vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, sicché i dati del singolo fabbricato, quali risultanti dal catasto, costituiscono un fatto oggettivo, ai fini dell'assoggettamento all'imposta e della determinazione del "quantum" dovuto, non contestabile, neppure in via incidentale, da nessuna delle parti (comune e contribuente) del rapporto obbligatorio concernente l'imposta, fatta salva la facoltà del contribuente di chiedere la modifica (eventualmente in via di autotutela), ovvero di impugnare (in sede giurisdizionale) l'atto di accatastamento e/o di attribuzione della rendita, con naturale ripercussione (ed effetto vincolante per le parti del rapporto ICI) sul provvedimento definitivo” (v., per tutte, Cass. 7 giugno 2017, n.14114). 5.3. Merita aggiungere che laddove, come nel caso di specie, si tratta di proprietario superficiario del fabbricato insistente su terreno altrui (nel caso, di [OSCURATO:PERSONA]), l'ICI è dovuta, ai sensi di quanto disposto dald.lgs. 544/92 art. 3, dal proprietario superficiario del fabbricato, restandone, invece, escluso il concedente proprietario del suolo. E ciò per l'ovvia ragione che il suolo sul quale insiste il fabbricato, non essendo qualificabile né come area edificabile, né come terreno agricolo non rientra nel novero di quei beni che l'art. 1, del cit. d.lgs., dichiara tassabili ai fini ICI". Il d.lgs. 446 del 1997, art. 58, comma 1, sostitutivo del d.lgs. 504 del 1992, art. 3, nella parte in cui individua il soggetto passivo dell'imposta nel titolare del diritto di superficie ha eliminato sostanzialmente ogni distinzione tra diritto del superficiario sul terreno e diritto di proprietà sul fabbricato (Cass.n. 9935 del 2008); 6. il terzo motivo di ricorso, infine, è infondato. 6.1. L’art.1, co. 335 l. 311/04 prevede che “La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L'Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima”. L’art.2 del d.P.R. 138/1998 (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) stabilisce: “Articolazione del territorio comunale in microzone 1. La microzona rappresenta una porzione del territorio comunale o, nel caso di zone costituite da gruppi di comuni, un intero territorio comunale che presenta omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storico ambientali, socioeconomici, nonché nella dotazione dei servizi ed infrastrutture urbane. In ciascuna microzona le unità immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalenti; essa individua ambiti territoriali di mercato omogeneo sul piano dei redditi e dei valori, ed in particolare per l'incidenza su tali entità delle caratteristiche estrinseche delle unità immobiliari. 2. I comuni provvedono a delimitare nell'ambito del proprio territorio, le microzone, in base ai criteri definiti nel presente articolo e nelle norme tecniche allegate al presente regolamento, con la lettera A”. 6.3. È ineccepibile la pronuncia della CTR nella parte in cui ha dichiarato inconferente il richiamo all'art. 1, comma335, della l. n. 311 del 2004, posto che questa disposizione r i guarda riclassificazioni di massa ossiarevisioni correlate a fattori estrinseci di carattere collettivo o generale (v. in tema, tra molte Cass. 17 settembre 2019, 27046) ossia una fattispecie che niente ha a che vedere con quella oggetto di causa; 7. in conclusione il ricorso deve essere rigettato; 8. le spese seguono la soccombenza; PQM rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €2800,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d. P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a tit